PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
TITOLO I
PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
DI IMPIANTI E ATTIVITA'
ART. 267
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento
atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili
non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni
in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi
di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione
della conformità dei valori misurati ai valori limite.
2. Sono esclusi
dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto gli impianti
disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione
della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.
3. Resta
fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,
quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti
l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni
prevista dal presente titolo.
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione
delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui alla
parte quinta del presente decreto intende determinare l'attuazione di tutte
le più opportune azioni volte
a promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale
vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario. In
particolare:
a) potranno essere promosse dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive
e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione
di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la
base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
b)
con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con
i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
parte quinta del presente decreto, sono determinati i compensi dei componenti
dell'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle
risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c)
i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati
per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati annullati tutti i certificati
verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 387 del 2003;
d) al fine di prolungare il periodo di validità dei
certificati verdi, all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, le parole "otto anni" sono sostituite dalle parole "dodici
anni".
ART. 268
(definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) inquinamento
atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione
nella stessa di una o di più sostanze in quantità e
con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute
umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali
o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
b) emissione: qualsiasi sostanza
solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento
atmosferico;
c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata
attraverso uno o più appositi punti;
d) emissione diffusa: emissione
diversa da quella ricadente nella lettera c); per le attività di cui
all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i solventi contenuti
nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella Parte III
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;
e) emissione tecnicamente
convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle
migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono
una particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse
e delle emissioni convogliate;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente
emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica e' espressa
in metri cubi all'ora riportate in condizioni normali (Nm3/ora), previa detrazione
del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta
del presente decreto;
h) impianto: il macchinario o il sistema o l'insieme di
macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia
funzionale in quanto destinato ad una specifica attività; la specifica
attività a
cui e' destinato l'impianto può costituire la fase di un ciclo produttivo
più ampio;
i) impianto anteriore al 1988: un impianto che, alla data
del 1° luglio
1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi
della normativa previgente;
l) impianto anteriore al 2006: un impianto che non
ricade nella definizione di cui alla lettera i) e che, alla data di entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto, e' autorizzato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche'
in funzione o messo in funzione entro i successivi ventiquattro mesi; si considerano
anteriori al 2006 anche gli impianti anteriori al 1988 la cui autorizzazione
e' stata aggiornata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
m) impianto nuovo: un impianto che non ricade
nelle definizioni di cui alle lettere i) e l);
n) gestore: la persona fisica
o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio
dell'impianto o, nei casi previsti dall'articolo 269, commi 10, 11 e 12, e
dall'articolo 275, la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale
circa l'esercizio dell'attività;
o) autorità competente: la regione
o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale
quale autorità competente
al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti
previsti dal presente titolo; per le piattaforme off-shore e per i terminali
di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, l'autorità competente
e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; per gli impianti
sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa
connessi, l'autorità competente e' quella che rilascia tale autorizzazione;
p)
autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la
legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli
circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo,
ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; per gli impianti
sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa
connessi, l'autorità competente per il controllo e' quella prevista
dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;
q) valore limite di emissione:
il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa
di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati;
r) fattore
di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di
misura specifica di prodotto o di servizio;
s) concentrazione: rapporto tra
massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli
impianti di combustione i valori di emissione espressi come concentrazione
(mg/Nm3) sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento
del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i combustibili liquidi
e gassosi, del 6 per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 per
cento in volume per le turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di
sostanza inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo
produttivo, moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante
emessa per unità di
tempo;
v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di massa, per singolo inquinante,
misurato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di
esercizio più gravose dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano
i valori limite di emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15
K ed una pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la più efficiente
ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneità pratica
di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile,
a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche
impiegate, sia le modalità di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili:
le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni
economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale,
prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto
che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore
possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci
per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo
in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione di energia, combustibili o materiali,
e' portato da una condizione nella quale non esercita l'attività a cui
e' destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al
minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività e' esercitata
in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui
l'impianto, a seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili
o materiali, non dovuta ad un guasto, e' portato da una condizione nella quale
esercita l'attività a cui e' destinato in situazione di
carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella
quale tale funzione e' esercitata in situazione di carico di processo inferiore
al minimo tecnico o non e' esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale
di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto;
ee)
minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto
in condizione di regime;
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;
gg)
grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica
nominale non inferiore a 50MW;
hh) potenza termica nominale dell'impianto di
combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione,
così come
dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;
ii) composto
organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o
più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo,
fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati
e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto
organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore,
oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari
di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, e' considerata come
COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione
di vapore superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da
solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime,
prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente
di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione,
correttore di viscosità,
correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacità nominale:
la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di
cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione
della potenzialità di prodotto
per cui le attività sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo
totale di solventi organici utilizzato per le attività di cui all'articolo
275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto
qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
pp) consumo massimo teorico di solventi:
il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale
riferita, se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trecentotrenta
giorni all'anno in caso di attività effettuate
a ciclo continuo ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attività;
qq)
riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di solventi organici prodotti da
una attività e successivamente recuperati al fine di essere alla
stessa destinati per qualsiasi finalità tecnica o commerciale, ivi compreso
l'uso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente espresso
in tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto, per le attività ivi previste;
ss) raffinerie: raffinerie
di oli minerali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della legge 23 agosto
2004, n. 239;
tt) impianti di distribuzione di carburante: impianti in cui il
carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito;
uu)
benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai
seguenti codici doganali: NC 2710 1131 - 2710 1141 - 2710 1145 - 2710 1149
- 2710 1151 - 2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore
a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale carburante per veicoli a motore,
ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);
vv) terminale: ogni struttura
adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna,
carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti di deposito presenti
nel sito della struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito
allo stoccaggio di combustibile;
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto
di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili.
Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o più torri
di caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un terminale mediante
la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in un singolo
veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito temporaneo
di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima
del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non
e' considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della parte quinta del
presente decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacità superiore
ad 1 m3, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita
al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad
un impianto di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo
adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o più cisterne
montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o una o più cisterne
rimuovibili.
ART. 269
(autorizzazione alle emissioni in atmosfera)
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e
16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti
che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della
parte quinta del presente decreto.
2. Il gestore che intende installare un
impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente
una domanda di autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dell'impianto
in cui sono descritte la specifica attività a
cui l'impianto e' destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni
e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di
esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche
dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti
a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto
che lo caratterizzano, e
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo
ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto
e' destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio
e la messa a regime dell'impianto.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione,
l'autorità competente
indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale
esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in
particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente
entro trenta giorni dalla richiesta; se l'autorità competente non si
pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione
della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione
della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni,
richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere,
notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro
si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle
attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni
o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni
dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo 2,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'autorizzazione stabilisce,
ai sensi degli articoli 270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente
convogliabili, le modalità di
captazione e di convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e'
stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni,
i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della
conformità dei valori
misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza
del gestore;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate
ad assicurarne il contenimento.
5. L'autorizzazione stabilisce il periodo che
deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.
La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente
con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data
entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi
alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata
di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, e
la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare.
6. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento
circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a
regime dell'impianto.
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere
presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del
provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche
dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto
di provvedere ai sensi del comma 3. L'aggiornamento dell'autorizzazione ai
sensi del comma 8 comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni
solo nel caso di modifica sostanziale.
8. Il gestore che intende sottoporre
un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato
nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione
di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti
dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio
o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione
all'autorità competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta una
domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per
cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorità competente
ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione,
alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo. Se la modifica
non e' sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario,
ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non
si esprime entro sessanta giorni, il gestor e può procedere all'esecuzione
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente
di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione
della comunicazione. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta
un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di convogliabilità tecnica delle stesse. Il presente comma si applica
anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai
sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
275, comma 11.
9. L'autorità competente per il controllo e' autorizzata
ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie
per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 275, chi intende effettuare, in modo non occasionale, attività di
verniciatura in un luogo a ciò adibito
ed in assenza di un impianto presenta all'autorità competente apposita
domanda, salvo l'attività ricada tra quelle previste dall'articolo 272,
comma 1. L'autorità competente valuta se, ai sensi dell'articolo 270,
commi 1 e 2, le emissioni prodotte da tali attività devono essere convogliate
attraverso la realizzazione di un impianto.
11. Nel caso in cui il convogliamento
delle emissioni sia disposto ai sensi del comma 10, si applicano i valori limite
e le prescrizioni di cui all'articolo 271, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate
in conformità al presente
articolo, oppure, se l'attività ricade tra quelle previste dall'articolo
272, comma 2, i valori limite e le prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni
generali ivi disciplinate. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni
non sia disposto, l'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni finalizzate
ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attività;
a tale autorizzazione si applicano le disposizioni del presente articolo escluse
quelle che possono essere riferite alle sole emissioni convogliate.
12. Le
disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano altresì a chi intende
effettuare, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in
assenza di un impianto, attività di lavorazione, trasformazione o conservazione
di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o attività di produzione,
manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti,
salvo tali attività ricadano tra quelle previste dall'articolo 272,
comma 1. Per le attività aventi ad oggetto i materiali polverulenti
si applicano le norme di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta
del presente decreto.
13. Se un luogo e' adibito, in assenza di una struttura
fissa, all'esercizio non occasionale delle attività previste dai commi
10 o 12, ivi effettuate in modo occasionale da più soggetti, l'autorizzazione
e' richiesta dal gestore del luogo. Per gestore si intende, ai fini del presente
comma, il soggetto che esercita un potere decisionale circa le modalità e
le condizioni di utilizzo di tale area da parte di chi esercita l'attività.
14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:
a) impianti di
combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica
nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla
parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a
biodiesel;
b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come
tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
c) impianti
di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore
a 3 MW;
d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento
dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se
l'attività di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate
previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state
espletate;
e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato
X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva
inferiore o uguale a 3 MW;
f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati
a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
g) gruppi elettrogeni
di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore
a 1 MW;
h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio
dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza
termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore
a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori
di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni,
individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione
di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze
di tossicità e
cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II
dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.
15. L'autorità competente
può prevedere, con proprio provvedimento
generale, che i gestori degli impianti di cui al comma 14 comunichino alla
stessa, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di
avvio dell'attività.
16. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti
di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque
tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a
rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime
finalità, con apposito
provvedimento dall'autorità competente.
ART. 270
(convogliamento delle emissioni)
1. In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le
emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia
funzionale sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche
disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla
parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione
ed il convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario
o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente
dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi
del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della
disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero
2).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute,
sono stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e
2.
4. Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili,
aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati
nello stesso luogo sono destinati a specifiche attività tra loro identiche,
l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche,
può considerare gli stessi come un unico impianto.
5. In caso di emissioni
convogliate o di cui e' stato disposto il convogliamento, ciascun impianto
o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi
del comma 4, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto
nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del
presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto
di emissione.
6. Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto
del comma 5, l'autorità competente può autorizzare un nuovo impianto
o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale avente più punti
di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso
di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto o del macchinario fisso dotato di autonomia funzionale
e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli
punti, salva l'applicazione dell'articolo 271, comma 10.
7. Ove non sia tecnicamente
possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente
può autorizzare il convogliamento delle
emissioni di più nuovi impianti o macchinari fissi dotati di autonomia
funzionale in uno o più punti di emissione comuni, anche appartenenti
ad impianti anteriori al 2006 ed al 1988, purche' le emissioni di tutti gli
impianti o di tutti i macchinari fissi dotati di autonomia funzionale presentino
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione
comune si applica il più severo dei valori limite di emissione espressi
come concentrazione previsti per i singoli impianti o macchinari fissi dotati
di autonomia funzionale.
8. Gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 si adeguano
a quanto previsto dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile,
a quanto previsto dai commi 6 e 7 entro i tre anni successivi al primo rinnovo
dell'autorizzazione effettuato ai sensi dell'articolo 281, comma 1. Ai fini
dell'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorità competente tiene
anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui all'articolo
281, comma 9.
ART. 271
(valori limite di emissione e prescrizioni)
1. L'Allegato I alla parte quinta del presente decreto stabilisce i valori
limite di emissione, con l'indicazione di un valore massimo e di un valore
minimo, e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti anteriori al 1988
e di tutti gli impianti di cui all'articolo 269, comma 14, eccettuati quelli
di cui alla lettera d). I valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti
nell'Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori
al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale Allegato. L'Allegato
V alla parte quinta del presente decreto stabilisce apposite prescrizioni per
le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione,
trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e per le
emissioni in forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione,
trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.
2. Con apposito
decreto, adottato ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare
l'Allegato I alla parte quinta del presente decreto con la fissazione di valori
limite e prescrizioni per l'esercizio degli impianti nuovi e di quelli anteriori
al 2006. Con tale decreto si provvede altresì all'aggiornamento
del medesimo Allegato I. Fino all'adozione di tale decreto si applicano, per
gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso
e, per gli impianti nuovi, i metodi stabiliti dall'autorità competente
sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili,
delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano
disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.
3. La regione o la provincia autonoma può stabilire, con legge o con
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori
limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'Allegato
I alla parte quinta del presente decreto. La regione o la provincia autonoma
può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della
diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie
di impianti.
4. I piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi
di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e
dalla normativa di cui al comma 3 purche' ciò risulti necessario al
conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.
Fino all'emanazione di tali piani e programmi, continuano ad applicarsi i valori
limite di emissione e le prescrizioni contenuti nei piani adottati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203.
5. I piani e i programmi di cui al comma 4 possono stabilire valori limite
di emissione e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006 anche
prima dell'adozione del decreto di cui al comma 2.
6. Per ciascuno degli impianti
per cui e' presentata la domanda di cui all'articolo 269, l'autorizzazione stabilisce
i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle
prescrizioni fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto,
dalla normativa di cui al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria.
Le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse
sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle
pertinenti disposizioni degli Allegati I e V alla parte quinta del presente decreto.
Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione
stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze
simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.
7. Nel caso in cui la normativa di cui al comma 3 e i piani e programmi relativi
alla qualità dell'aria non stabiliscano valori limite di emissione,
non deve comunque essere superato, nell'autorizzazione, il valore massimo stabilito
dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.
8. Per gli impianti
nuovi o per gli impianti anteriori al 2006, fino all'adozione del decreto di
cui al comma 2, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani
e programmi di cui al comma 5 e sulla base delle migliori tecniche disponibili.
Nell'autorizzazione non devono comunque essere superati i valori minimi di
emissione che l'Allegato I fissa per gli impianti anteriori al 1988. Le prescrizioni
finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite
sulla base delle migliori tecniche disponibili e dell'Allegato V alla parte
quinta del presente decreto. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.
9. Fermo
restando quanto previsto dal comma 8, l'autorizzazione può stabilire
valori limite di emissione più severi di quelli fissati dall'Allegato
I alla parte quinta del presente decreto, dalla normativa di cui al comma 3
e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria:
a) in sede
di rinnovo, sulla base delle migliori tecniche disponibili, anche tenuto conto
del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;
b) per zone di particolare
pregio naturalistico, individuate all'interno dei piani e dei programmi adottati
ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
o dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, o dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
10. Nel
caso previsto dall'articolo 270, comma 6, l'autorizzazione può prevedere
che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle
emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed
aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di
emissione dell'impianto. Il flusso di massa complessivo dell'impianto non può essere
superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero
ai singoli punti di emissione.
11. I valori limite di emissione e il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente
gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto
diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto,
del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato
nell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, il tenore volumetrico
dell'ossigeno di riferimento e' quello derivante dal processo. Se nell'emissione
il tenore volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di riferimento, le concentrazioni
misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:
E = 21 - O2 *EM
21 - O2M
dove:
EM = concentrazione misurata
E = concentrazione
O2M = tenore di ossigeno misurato
O2 = tenore di ossigeno di riferimento
13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:
E = EM * PM
P
dove:
PM = portata misurata
EM = concentrazione misurata
P = portata di effluente gassoso diluita nella misura
che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio
E = concentrazione
riferita alla P
14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto,
i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento
dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e' in funzione con esclusione
dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti
tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire
specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di
tali guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si
applicano i valori limite di emissione. Se si verifica un guasto tale da non
permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente
deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la
riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo
restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto
nel più breve tempo possibile. Il gestore e' comunque tenuto ad adottare
t utte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante
le fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le diverse disposizioni
contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie
di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto
i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento
della funzione dell'impianto.
15. Per i grandi impianti di combustione di cui
all'articolo 273 e per gli impianti di cui all'articolo 275, il presente articolo
si applica con riferimento ai valori limite di emissione ivi previsti.
16.
Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori
limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del
rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorità competente
di stabilire valori limite e prescrizioni più severi.
17. L'Allegato
VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione
della conformità dei valori misurati ai valori limite
di emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si
provvede ad integrare il suddetto Allegato VI, prevedendo appositi metodi di
campionamento e di analisi delle emissioni nonche' modalità atte a garantire
la qualità dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.
Fino all'adozione di tale decreto si applicano, per gli impianti anteriori
al 1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi,
i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti
norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme
tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla
base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.
ART. 272
(impianti e attività in deroga)
1. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento
generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella
parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunichino
alla stessa di ricadere in tale elenco nonche', in via preventiva, la data
di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo
diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad
impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli
effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato
secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle
regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie
produttive.
2. Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione
al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente
può adottare
apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola
categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione,
le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi
e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni
sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8. All'adozione
di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso
procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla
parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In caso di
mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa
e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e i gestori degli impianti int eressati comunicano la propria
adesione all'autorità competente; e' fatto salvo il potere di tale autorità di
adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione
alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli impianti
per cui e' stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare
domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.
3. Il gestore degli impianti
o delle attività di cui al comma 2 presenta
all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione
dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione
generale. L'autorità competente può, con proprio provvedimento,
negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti
dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'autorizzazione
generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere,
per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto, appositi modelli semplificati di domanda,
nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili
dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. L'autorità competente
procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate
ai sensi del presente artico lo. Per le autorizzazioni generali rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989
e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo
e' effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi
alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In
tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare
se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione
generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un
progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione.
In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto
o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano:
a) in caso di emissione
di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze
di tossicità e cumulabilità particolarmente
elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta
del presente decreto, o
b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o
nell'attività,
le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del
loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi
di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
5. Il presente titolo, ad eccezione di
quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attività elencati
nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente
titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale
ne' alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti
alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di
distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni
degli articoli 276 e 277.
ART. 273
(grandi impianti di combustione)
1. L'Allegato Il alla parte quinta del presente decreto stabilisce, in relazione
ai grandi impianti di combustione, i valori limite di emissione, inclusi quelli
degli impianti multicombustibili, le modalità di monitoraggio e di controllo
delle emissioni, i criteri per la verifica della conformità ai valori
limite e le ipotesi di anomalo funzionamento o di guasto degli impianti.
2.
Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i valori limite di emissione
di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato
II alla parte quinta del presente decreto.
3. Ai grandi impianti di combustione
anteriori al 2006 i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni
da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto si applicano a partire dal 1° gennaio
2008. Fino a tale data si applicano gli articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e
14, comma 3, nonche' gli Allegati 4, 5, 6 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente
8 maggio 1989. Sono fatti salvi i diversi termini previsti nel suddetto Allegato
II.
4. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 1988 i valori limite
di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezioni 6
e 7 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto si applicano a
partire dal 1° gennaio 2008. Fino a tale data si applicano i valori limite
di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e per
i metalli e loro composti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 12
luglio 1990, o contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' le prescrizioni
relative alle anomalie degli impianti di abbattimento stabilite all'Allegato
II, parte A, lettera E, dello stesso decreto ministeriale. Fino a tale data
si applicano altresì i massimali e gli obiettivi di riduzione delle
emissioni, fissati nella parte V dell'Allegato II alla parte quinta del presente
decreto. Sono fatti salvi i diversi termini previsti in tale Allegato II.
5.
I gestori dei grandi impianti di combustione di cui al comma 4 possono essere
esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione previsti dalla
parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte
quinta del presente decreto, sulla base della procedura disciplinata dalla
parte I dello stesso Allegato II.
6. Ai fini dell'adeguamento degli impianti
di cui ai commi 3 e 4 ai valori limite di emissione ivi previsti, il gestore,
nell'ambito della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, presenta
all'autorità competente
una relazione tecnica contenente la descrizione dell'impianto, delle tecnologie
adottate per prevenire l'inquinamento e della qualità e quantità delle
emissioni, dalla quale risulti il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
titolo, oppure un progetto di adeguamento finalizzato al rispetto delle medesime.
7. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la relazione
tecnica o il progetto di adeguamento di cui al comma 6 devono essere presentati
entro il 1°agosto 2007 e, in caso di approvazione, l'autorità competente
provvede, ai sensi dell'articolo 269, ad aggiornare le autorizzazioni in atto.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 271, comma 14, i valori limite
di emissione non si applicano ai grandi impianti di combustione nei casi di
anomalo funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II alla parte quinta
del presente decreto, nel rispetto delle condizioni ivi previste.
9. Nel caso
in cui l'autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione,
ritenga che due o più impianti di combustione, nuovi o anteriori al
2006, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, siano installati
contestualmente e in maniera tale che gli effluenti gassosi, tenuto conto delle
condizioni tecniche ed economiche, possano essere convogliati verso un unico
camino, la stessa considera l'insieme di tali nuovi impianti come un unico
impianto la cui potenza termica nominale e' pari alla somma delle potenze termiche
nominali di tali impianti. Tale disposizione si applica solamente se la somma
delle potenze termiche e' maggiore o uguale a 50 MW.
10. Se un impianto di
combustione e' ampliato con la costruzione di un impianto aggiuntivo avente
una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, a tale impianto aggiuntivo,
esclusi i casi previsti dalla parte I, paragrafo 3, punti 3.3 e 3.4. dell'Allegato
II alla parte quinta del presente decreto, si applicano i valori limite di
emissione stabiliti nel medesimo Allegato II, sezioni da 1 a 5, lettera B,
in funzione della potenza termica complessiva dei due impianti.
11. Nel caso
in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto alle modifiche qualificate
come sostanziali dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata
ambientale, si applicano i valori limite di emissione stabiliti nella parte
II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta
del presente decreto.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti nuovi o
in caso di modifiche ai sensi del comma 11, la domanda di autorizzazione deve
essere corredata da un apposito studio concernente la fattibilità tecnica
ed economica della generazione combinata di calore e di elettricità.
Nel caso in cui tale fattibilità sia
accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli contenuti nello studio,
l'autorità competente, tenuto conto della situazione del mercato e della
distribuzione, condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio
2008, agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a
50MW ed agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della parte quinta
del presente decreto, facenti parte di una raffineria, continuano ad applicarsi,
fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione
integrata ambientale, i valori limite di emissione di cui alla parte IV, paragrafo
1, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, calcolati come rapporto
ponderato tra la somma delle masse inquinanti emesse e la somma dei volumi
delle emissioni di tutti gli impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti
nel campo di applicazione del presente articolo.
14. In caso di realizzazione
di grandi impianti di combustione che potrebbero arrecare un significativo
pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunità europea, l'autorità competente
informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'adempimento
degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale
in un contesto transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata
con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo
si applicano agli impianti di combustione destinati alla produzione di energia,
ad esclusione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione
in procedimenti di fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti
in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto,
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali,
come i forni di riscaldo o i forni di trattamento termico;
b) gli impianti di
postcombustione, cioe' qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente
di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di craking
catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e) i reattori
utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas usate
su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale
liquefatto off-shore;
l) le turbine a gas autorizzate anteriormente alla data
di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, fatte salve le
disposizioni alle stesse espressamente riferite;
m) gli impianti azionati da motori
diesel, a benzina o a gas.
ART. 274
(raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla
Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di
biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di
combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano
separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione e' trasmessa
per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre
anni che decorre dal 1°gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla
fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette inoltre alla Commissione
europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di
zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.
2. A
partire dal 1° gennaio 2008, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio presenta ogni anno alla Commissione europea una relazione concernente
gli impianti anteriori al 1988 per i quali e' stata concessa l'esenzione prevista
dall'articolo 273, comma 5, con l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati
che sono stati autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli impianti.
A tal fine l'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette esenzioni
contestualmente alla concessione delle stesse.
3. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio presenta ogni anno alla Commissione europea una
relazione circa i casi in cui sono applicate le deroghe di cui alla parte II,
sezioni 1 e 4, lettera A, paragrafo 2, dell'Allegato II alla parte quinta del
presente decreto e le deroghe di cui alle note delle lettere A e B del medesimo
Allegato II, parte II, sezione 1. A tal fine l'autorità competente,
se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica
a tale Ministero le predette deroghe contestualmente all'applicazione delle
stesse.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei
grandi impianti di combustione comunicano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), con le modalità previste dalla parte
III dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, le emissioni totali,
relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri,
determinate conformemente alle prescrizioni della parte IV dell'Allegato II
alla parte quinta del presente decreto, nonche' la quantità annua totale
di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili
solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita
al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento
delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni
di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina
al gestore ina dempiente di provvedere.
5. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), sulla base delle informazioni di cui al comma
4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di
zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione
di cui alla parte quinta del presente decreto. Tale relazione deve indicare
le emissioni totali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri e
la quantità annua totale di energia
prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai
combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere
calorifico netto. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal comma 1
per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) trasmette al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio la suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati
relativi a ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati
in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili,
le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio. La relazione di cui al comma 5, nonche' i dati disaggregati
raccolti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) sono resi disponibili alle autorità competenti sul sito internet
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
ART. 275
(emissioni di cov)
1. L'Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente
alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione,
le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri
per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite
e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.
2. Se
nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno o più impianti
o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate
nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto le
quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite,
a ciascuna di tali attività si applicano i valori limite per le emissioni
convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte
III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III,
parti III e IV, nonche' le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si
applica anche alle attività che, nello stesso luogo, sono direttamente
collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto
Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento
delle soglie di consumo di solvente e' valutato con riferimento al consumo
massimo teorico di solvente autorizzato. Le attività di cui alla parte
II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la
pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte
salve le diverse disposizioni ivi previste.
3. Ai fini di quanto previsto dal
comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun
impianto che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse
si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti,
di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
4. Il gestore
che intende effettuare le attività di cui al comma 2
presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione conforme
a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto. Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e
4. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, la domanda di autorizzazione
deve essere presentata anche dal gestore delle attività che, a seguito
di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle
di cui al comma 2.
5. L'autorizzazione ha ad oggetto gli impianti, i macchinari
e sistemi non fissi e le operazioni manuali che effettuano le attività di
cui al comma 2 e stabilisce, sulla base di tale comma, i valori limite che
devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica
l'articolo 270. Per le emissioni prodotte da macchinari e sistemi non fissi
o da operazioni manuali si applicano i commi 10, 11 e 13 dell'articolo 269.
6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione
totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma
2, individuata sulla base di detto consumo, nonche' la periodicità dell'aggiornamento
del piano di gestione di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta
del presente decreto.
7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti
dal comma 2 e' assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili
e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi
organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e, ove
necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare
le emissioni di composti organici volatili.
8. Se le attività di cui
al comma 2 sono effettuate da uno o più impianti
autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a macchinari
e sistemi non fissi o operazioni manuali, le emissioni devono essere adeguate
alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del presente
decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre
2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal medesimo Allegato
III, parte IV, entro le date ivi stabilite. Fermo restando quanto stabilito
dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
l'adeguamento e' effettuato sulla base dei progetti presentati all'autorità competente
ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. Gli impianti in tal
modo autorizzati si considerano anteriori al 2006. In caso di mancata presentazione
del progetto o di diniego all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente,
le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione. I term
ini di adeguamento previsti dal presente comma si applicano altresì agli
impianti di cui al comma 20, in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano
all'autorizzazione generale ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto o abbiano precedentemente aderito alle
autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
9. Se le
attività di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente
da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima
dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, le emissioni
devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo
entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma 4 deve
essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto. In caso di mancata presentazione della richiesta
entro tale termine le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.
10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che
conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili
rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui alle
parti III e VI dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In
tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente
in uso. E' fatta salva la facoltà del gestore di chiedere
all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base
delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.
11. La domanda
di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere presentata anche dal gestore
delle attività di cui al comma 2, effettuate ai sensi
dei commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali. L'autorizzazione
prescrive che le emissioni degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi
e delle operazioni manuali oggetto di modifica sostanziale:
a) siano immediatamente
adeguate alle prescrizioni del presente articolo o
b) siano adeguate alle prescrizioni
del presente articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte
le attività svolte dal gestore
nello stesso luogo non superano quelle che si producono in caso di applicazione
della lettera a).
12. Se il gestore comprova all'autorità competente
che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e' possibile rispettare
il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare
deroghe a detto valore limite, purche' ciò non comporti rischi per la
salute umana o per l'ambiente.
13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato
III alla parte quinta del presente decreto, l'autorità competente può esentare
il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni
non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. In
tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorità competente
che il rispetto di detto Allegato non e', nel caso di specie, tecnicamente
ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.
14. L'autorità competente comunica al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate
ai sensi dei commi 12 e 13.
15. Se due o più attività effettuate
nello stesso luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorità competente
può:
a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna
singola attività o
b) applicare un valore di emissione totale, riferito
alla somma delle emissioni di tali attività, non superiore a quello
che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione
non si estende alle emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
16. Il
gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo di abbattimento
che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3,
in caso di combustione, e pari a 150 mgC/Nm3, in tutti gli altri casi, deve
rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto entro il 1° aprile
2013, purche' le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte
in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dell'Allegato III
alla parte quinta del presente decreto.
17. La parte I dell'Allegato III alla
parte quinta del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione
per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente.
18. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire
dal 2005, una relazione relativa all'applicazione del presente articolo, in
conformità a quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE del 27 giugno
2002 della Commissione europea. Copia della relazione e' inviata dalle autorità competenti
alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio invia tali informazioni alla Commissione europea.
19.
Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati dal presente
articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8 e 9 ovvero fino
alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore, i valori limite
e le prescrizioni di cui all'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.
20. I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e
di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso,
per i quali l'autorità competente non abbia adottato autorizzazioni
di carattere generale, comunicano a tali autorità di aderire all'autorizzazione
di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.
E' fatto salvo il potere delle medesime autorità di adottare successivamente
nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'adesione
alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista
dalla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto relativamente
al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attività non
si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e
3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.
21. Costituisce
modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:
a) per le attività di
ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che
comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore
al venticinque per cento;
b) per tutte le altre attività, una modifica
del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni
di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
c) qualsiasi modifica
che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe
avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
d)
qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la
variazione dei valori limite applicabili;
22. Per attività di ridotte
dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono le attività di cui alla
parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla parte
quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
o uguale alla più bassa tra le
soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di
cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico
di solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.
ART. 276
(controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla
sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione)
1. L'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto stabilisce le prescrizioni
che devono essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni di COV relativamente:
a) agli impianti di deposito presso i terminali;
b) agli impianti di caricamento
di benzina presso i terminali;
c) agli impianti adibiti al deposito temporaneo
di vapori presso i terminali;
d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna;
e) agli impianti di deposito
presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;
f) alle attrezzature per
le operazioni di trasferimento della benzina presso gli impianti di distribuzione
e presso terminali in cui e' consentito il deposito temporaneo di vapori.
2.
Per impianti di deposito ai sensi del presente articolo si intendono i serbatoi
fissi adibiti allo stoccaggio di benzina. Per tali impianti di deposito situati
presso i terminali le pertinenti prescrizioni dell'Allegato VII alla parte
quinta del presente decreto costituiscono le misure che i gestori devono adottare
ai sensi dell'articolo 269, comma 16. Con apposito provvedimento l'autorità competente
può disporre deroghe a tali prescrizioni, relativamente agli obblighi
di rivestimento, ove necessario ai fini della tutela di aree di particolare
pregio sotto il profilo paesaggistico.
3. Per impianti di distribuzione, ai
sensi del presente articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene
erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti di deposito.
4.
Nei terminali all'interno dei quali e' movimentata una quantità di
benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno e la cui costruzione e' stata autorizzata
prima del 3 dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al momento dell'autorizzazione,
gli impianti di caricamento si adeguano alle disposizioni della parte II, paragrafo
2, dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto entro il 17 maggio
2010. Fino alla data di adeguamento deve essere garantita l'agibilità delle
operazioni di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall'alto.
Per quantità movimentata si intende la quantità totale annua
massima di benzina caricata in cisterne mobili dagli impianti di deposito del
terminale nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000.
5. Le prescrizioni di
cui alla parte II, punto 3.2, dell'Allegato VII alla parte quinta del presente
decreto si applicano ai veicoli cisterna collaudati dopo il 17 novembre 2000
e si estendono agli altri veicoli cisterna a partire dal 17 maggio 2010. Tali
prescrizioni non si applicano ai veicoli cisterna a scomparti tarati, collaudati
dopo il 1° gennaio 1990 e attrezzati con
un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori durante la fase
di caricamento. A tali veicoli cisterna a scomparti tarati deve essere consentita
l'agibilità delle operazioni di caricamento presso gli impianti di deposito
dei terminali.
ART. 277
(recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli
presso gli impianti di distribuzione carburanti)
1. I distributori degli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere
attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina che si producono durante
le operazioni di rifornimento degli autoveicoli. Gli impianti di distribuzione
e i sistemi di recupero dei vapori devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni
dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, relative ai requisiti
di efficienza, ai requisiti costruttivi, ai requisiti di installazione, ai
controlli periodici ed agli obblighi di documentazione.
2. Ai fini del presente
articolo si intende per:
a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui
la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da impianti di deposito;
b)
impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso
gli impianti di distribuzione;
c) distributore: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore deve essere dotato di idonea pompa
di erogazione in grado di aspirare dagli impianti di deposito o, in alternativa,
essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; se inserito in un
impianto di distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, il distributore
deve essere inoltre dotato di un idoneo dispositivo per l'indicazione ed il
calcolo delle quantità di
benzina erogate;
d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei dispositivi
atti a prevenire l'emissione in atmosfera di COV durante i rifornimenti di
benzina di autoveicoli. Tale insieme di dispositivi comprende pistole di erogazione
predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate,
ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione
del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il
passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi
atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza
ed efficienza.
3. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori
devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta
apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare
i dispositivi e dalla certificazione di cui al paragrafo 2, punto 2.3, dell'Allegato
VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione,
il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti
di efficienza di cui al comma 1 ed ai requisiti di sicurezza antincendio di
cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934. In caso di mancata pronuncia l'omologazione
si intende negata.
4. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori
che sono stati omologati delle competenti autorità di altri Paesi appartenenti
all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori
degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero
dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla
documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni
di prova rilasciate dalle competenti autorità estere e da una traduzione
giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del
riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le certificazioni
trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio
di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934. In caso di mancata pronuncia
il riconoscimento si intende negato.
5. Durante le operazioni di rifornimento
degli autoveicoli i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere
in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al comma 1.
ART. 278
(poteri di ordinanza)
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle
misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente
procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione
di un termine entro il quale le irregolarità devono
essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata
per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura
dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata
inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni
di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
ART. 279
(sanzioni)
1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in
assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto
o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata
o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività e'
punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto
euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale
senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' punito con la
pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro;
chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare
la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, e' punito con la
pena dell'ammenda fino a mille euro.
2. Chi, nell'esercizio di un impianto
o di una attività, viola i valori
limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato
I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla
normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente
ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda fino a milletrentadue euro.
3. Chi mette in esercizio un impianto
o inizia ad esercitare un'attività senza
averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269,
comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
4. Chi non comunica
all'autorità competente i dati relativi alle emissioni
ai sensi dell'articolo 269, comma 5, e' punito con l'arresto fino a sei mesi
o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma
2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento
dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite
di qualità dell'aria previsti dalla
vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non
adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle
emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda
fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo
276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai
commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre
euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione
di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge
24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata
dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre
disposta in caso di recidiva.
ART. 280
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto preveda
l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351:
a) il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997,
n. 413;
c) l'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105;
e) il decreto
del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989;
f) il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 luglio 1989;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio
1990;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
i) il decreto
del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995;
l) il decreto del Ministro dell'ambiente
del 16 maggio 1996;
m) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999,
n. 76;
n) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2000, n. 107;
o) il decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n.
44.
ART. 281
(disposizioni transitorie e finali)
1. I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma
tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 272, comma 3, devono presentare
una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 entro i termini di
seguito indicati. Le regioni e le province autonome adottano, nel rispetto
di tali termini, appositi calendari per la presentazione delle domande; in
caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere
comunque presentata nei termini stabiliti dal presente comma. La mancata presentazione
della domanda nei termini, inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la
decadenza della precedente autorizzazione. Se la domanda e' presentata nei
termini, l'esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla
pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro
i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere
proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere
ai sensi dello stesso articolo. In caso di impianti autorizzati in via provvisoria
o in forma tacita, il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente,
tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.
La domanda di autorizzazione di cui al presente comma deve essere presentata
entro i seguenti termini:
a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto ed il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al 1988;
b)
tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per impianti anteriori
al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
c)
tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per impianti anteriori
al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
2. I gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data
di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel
campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro tre anni da tale
data e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentano
la relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269 ovvero ai sensi dell'articolo
272, commi 2 e 3, almeno diciotto mesi prima del termine di adeguamento. In
caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto
o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
Se la domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere
proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di
mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio
può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la
pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia
stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti
l'autorizzazione stabilisce i valori limite e le prescrizioni:
a) ai sensi
dell'articolo 271, commi 6 e 9, se l'impianto e' stato realizzato prima del
1988 in conformità alla normativa all'epoca vigente;
b) ai sensi dell'articolo
271, commi 8 e 9, se l'impianto deve essere realizzato ai sensi dell'articolo
269, commi 10 o 12, o e' stato realizzato tra il 1988 e l'entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto in conformità alla
normativa all'epoca vigente.
3. Per gli impianti in esercizio alla data di
entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel
campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione
della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002, l'autorità competente adotta le autorizzazioni
generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro quindici mesi da tale data.
In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto,
la stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la
propria adesione all'autorità competente; e' fatto salvo il potere di
tale autorità di
adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi
dell'articolo 272, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato,
la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
4. I gestori degli impianti e delle attività che ricadevano
negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio
1991 e che, per effetto della parte quinta del presente decreto, sono tenuti
ad ottenere una specifica autorizzazione alle emissioni presentano la relativa
richiesta entro quindici mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto; in tal caso, se l'impianto e' soggetto all'articolo 275,
l'autorità competente
rilascia l'autorizzazione sulla base dei progetti presentati ai sensi del comma
8 dello stesso articolo, con decorrenza dei termini previsti nell'articolo
269, comma 3, dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto,
l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione
alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio
di tali impianti o attività può essere proseguito fino alla pronuncia
dell'autorità compete nte; in caso di mancata pronuncia entro i termini
previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio può essere proseguito
fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi
dello stesso articolo.
5. All'integrazione e alla modifica degli allegati alla
parte quinta del presente decreto provvede il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, con le modalità di cui all'articolo 3, comma
2, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresì di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente
alle emissioni provenienti da attività agricole, e di concerto con i
Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia
e delle finanze, relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla
parte quinta del presente decreto. L'Allegato I e l'Allegato VI alla parte
quinta del presente decreto sono integrati e modificati per la prima volta
entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo.
6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla parte quinta del presente
decreto, al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti
in cui le stesse comportino modifiche delle modalità esecutive e delle
caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle norme vigenti, si provvede
ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Le domande
di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'autorità competente
e i risultati delle attività di controllo, ai sensi del presente titolo,
nonche' gli elenchi delle attività autorizzate in possesso dell'autorità competente
sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8. Lo Stato, le regioni, le province autonome
e le province organizzano i rispettivi inventari delle fonti di emissioni.
I criteri per l'elaborazione di tali inventari sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attività produttive
e con il Ministro della salute.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione
per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le autorità competenti,
dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte
quinta del presente decreto e per la valutazione delle migliori tecniche disponibili
di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La commissione e' composta da
un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
con funzioni di presidente, un rappresentante nominato dal Ministro delle attività produttive,
un rappresentante nominato dal Ministro della salute e cinque rappresentanti
nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni della Commissione possono partecipare
uno o più rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il
decreto istitutiv o disciplina anche le modalità di funzionamento della
commissione, inclusa la periodicità delle riunioni, e le modalità di
partecipazione di soggetti diversi dai componenti. Ai componenti della commissione
e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa non spetta
la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo
riconosciuti o rimborsi spese.
10. Fatti salvi i poteri stabiliti dall'articolo
271 in sede di adozione dei piani e dei programmi ivi previsti e di rilascio
dell'autorizzazione, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario
o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, le regioni e le
province autonome, con provvedimento generale, previa intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute,
per quanto di competenza, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti,
più severi di quelli fissati
dagli allegati al presente titolo, purche' ciò risulti necessario al
conseguimento del valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.
TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI
ART. 282
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie e gli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW.
ART. 283
(definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto
termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori
di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore,
nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore
di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili
al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore
di calore e un bruciatore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella
quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto
termico la cui produzione di calore e' destinata, anche in edifici ad uso non
residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento
di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato
se serve tutte le unità dell'edificio
o di più edifici ed e' individuale negli altri casi;
e) potenza termica
nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli
focolari costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della
portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso
in Watt termici o suoi multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale
dell'impianto pari a 0.035MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento
che comporta una variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo
284 o nella documentazione presentata ai sensi degli articoli 9 e 10 della
legge 13 luglio 1966, n. 615;
i) autorità competente: i comuni aventi
una popolazione superiore ai quarantamila abitanti e, nella restante parte
del territorio, le province;
l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo
108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
m) responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'articolo
11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie
al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento
del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.
ART. 284
(denuncia di installazione o modifica)
1. In caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di
potenza termica nominale superiore al valore di soglia, deve essere trasmessa
all'autorità competente, nei novanta giorni successivi all'intervento,
apposita denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo di cui alla
parte I dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e messa da
costui a disposizione del soggetto tenuto alla trasmissione. Per le installazioni
e le modifiche successive al termine previsto dall'articolo 286, comma 4, tale
denuncia e' accompagnata dalla documentazione relativa alla verifica effettuata
ai sensi dello stesso articolo. La denuncia e' trasmessa dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto. In caso di impianti termici individuali,
se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non e' il proprietario
o il possessore o un loro delegato, la denuncia e' trasmessa dal proprietario
o, ove diverso, dal possessore ed e' messa da costui a disposizione del responsabile
dell'e sercizio e della manutenzione.
2. Per gli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data
di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, deve essere trasmessa
all'autorità competente,
entro un anno da tale data, apposita denuncia redatta dal responsabile dell'esercizio
e della manutenzione dell'impianto mediante il modulo di cui alla parte I dell'Allegato
IX alla parte quinta del presente decreto, accompagnata dai documenti allegati
al libretto di centrale ai sensi dell'articolo 286, comma 2. La denuncia e'
trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto.
In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio
e della manutenzione non e' il proprietario o il possessore o un loro delegato,
la denuncia e' messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore,
il quale provvede alla trasmissione. Il presente comma non si applica agli
impianti termici civili per cui e' stata espletata la procedura prevista dagli
a rticoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615.
ART. 285
(caratteristiche tecniche)
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.
ART. 286
(valori limite di emissione)
1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti
dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
2.
I valori di emissione degli impianti di cui al comma 1 devono essere controllati
almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati,
con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del
soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di
centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412. Tale controllo annuale dei valori di emissione non e' richiesto nei
casi previsti dalla parte III, sezione 1 dell'Allegato IX alla parte quinta
del presente decreto. Al libretto di centrale devono essere allegati altresì i
documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire
il rispetto dei valori limite di emissione previste dalla denuncia di cui all'articolo
284.
3. Ai fini del campionamento, dell'analisi e della valutazione delle emissioni
degli impianti termici di cui al comma 1 si applicano i metodi previsti nella
parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
4. Con decorrenza
dal termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quinta del presente decreto, l'installatore, contestualmente all'installazione
o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione
previsti dal presente articolo.
ART. 287
(abilitazione alla conduzione)
1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza
termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di
abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine
di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame
finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non
inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale
del lavoro e' compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione
degli impianti termici, la cui copia e' tenuta anche presso l'autorità competente
e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412.
3. Ai fini del comma 1 sono previsti due gradi di abilitazione.
Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici
per il cui mantenimento in funzione e' richiesto il certificato di abilitazione
alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio
1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli
altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli
impianti per cui e' richiesto il patentino di secondo grado.
4. Il possesso
di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori
di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio
del patentino senza necessità dell'esame
di cui al comma 1.
5. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato
dall'Ispettorato provinciale del lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto.
A tal fine l'autorità competente comunica all'Ispettorato i casi di
irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca
del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi
degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto
sul patentino di cui al presente articolo.
6. Il decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 stabilisce la disciplina dei
corsi e degli esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei patentini. Alla
modifica e all'integrazione di tale decreto si provvede con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
ART. 288
(controlli e sanzioni)
1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che, in occasione dell'installazione
o della modifica di un impianto termico civile, non redige la denuncia di cui
all'articolo 284, comma 1, o redige una denuncia incompleta e il soggetto tenuto
alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta la stessa, non la trasmette
all'autorità competente nei termini prescritti. Con la stessa sanzione
e' punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
che non redige la denuncia di cui all'articolo 284, comma 2, o redige una denuncia
incompleta e il soggetto tenuto alla trasmissione di tale denuncia che, ricevuta
la stessa, non la trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche
tecniche di cui all'articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:
a)
l'installatore, ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo
284, comma 1;
b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto,
ove questi sia tenuto a redigere la denuncia di cui all'articolo 284, comma
2.
3. Nel caso in cui l'impianto non rispetti i valori limite di emissione
di cui all'articolo 286, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:
a)
il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, in tutti i casi in cui
l'impianto non e' soggetto all'obbligo di verifica di cui all'articolo 286,
comma 4;
b) l'installatore e il responsabile dell'esercizio e della manutenzione,
se il rispetto dei valori limite non e' stato verificato ai sensi dell'articolo
286, comma 4, o non e' stato dichiarato nella denuncia di cui all'articolo
284, comma 1;
c) l'installatore, se il rispetto dei valori limite e' stato verificato
ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato nella denuncia di cui all'articolo
284, comma 1, e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati
i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto
e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, purche'
non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto;
d)
il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, se il rispetto dei valori
limite e' stato verificato ai sensi dell'articolo 286, comma 4, e dichiarato
nella denuncia di cui all'articolo 284, comma 1, e se dal libretto di centrale
non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti
o e' stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.
4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue
euro e' punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell'articolo
286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.
5.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti
e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non
rispetta le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 o i valori limite
di emissione di cui all'articolo 286, impone, con proprio provvedimento, al
contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre
il quale l'impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto
del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo
650 del codice penale.
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24
novembre 1981, n. 689, provvede l'autorità competente di cui all'articolo
283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge
regionale.
7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza
termica nominale superiore a 0.322 MW senza essere munito, ove prescritto,
del patentino di cui all'articolo 287 e' punito con l'ammenda da quindici euro
a quarantasei euro.
8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo
sono effettuati dall'autorità competente,
con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro
della salute, sono individuati i requisiti di tali organismi. Fino all'adozione
di tale decreto si applicano i requisiti previsti dall'articolo 11, comma 19,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
ART. 289
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.
ART. 290
(disposizioni transitorie e finali)
1. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato IX alla parte quinta del
presente decreto si provvede con le modalità previste dall'articolo
281, comma 5.
2. L'installazione di impianti termici civili centralizzati può essere
imposta dai regolamenti edilizi comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione
edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora tale misura sia individuata
dai piani e dai programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, come necessaria al conseguimento dei valori limite di
qualità dell'aria.
3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi
agli impianti termici civili di cui all'articolo 281, comma 3, fino alla data
in cui e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate
ai sensi dell'articolo 281, comma 2.
TITOLO III
COMBUSTIBILI
ART. 291
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche del gasolio marino. Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.
ART. 292
(definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto,
le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta del presente
decreto.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti
definizioni:
a) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato
dal petrolio del codice NC 2710 1951 - 2710 1969 ovvero qualsiasi combustibile
liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e
d), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli
pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del sessantacinque
per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il
metodo ASTM D86, anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere
determinata secondo il predetto metodo;
b) gasolio: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio del codice NC 2710 1945 - 2710 1949, ovvero qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di distillazione,
rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come
combustibile o carburante e di cui almeno l'ottantacinque per cento in volume,
comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;c) metodo
ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing
and Materials' nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo
per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) gasolio marino: qualsiasi combustibile
per uso marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero
che ha una viscosità o
densità che rientra nei limiti della viscosità o densità definiti
per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217-1996, ad esclusione di
quello utilizzato per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna, per
il quale valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, e ad esclusione di quello utilizzato dalle navi che provengono direttamente
da un Paese non appartenente all'Unione europea;
e) navigazione interna: navigazione
su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.
f) depositi fiscali: impianti
in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili
oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa; ricadono
in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili.
g) combustibile
sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle
accise.
ART. 293
(combustibili consentiti)
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta
del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica
inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili
previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta del
presente decreto, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui alla parte
I, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto
si applicano le prescrizioni dell'Allegato X alla parte quinta del presente
decreto relative agli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta
del presente decreto. Il gasolio marino deve essere conforme a quanto previsto
dalla parte I, sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, previa
autorizzazione della Commissione europea, possono essere stabiliti valori limite
massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio,
incluso quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati nell'Allegato
X alla parte quinta del presente decreto qualora, a causa di un mutamento improvviso
nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di
altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali valori limite.
ART. 294
(prescrizioni per il rendimento di combustione)
1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati
dal titolo I della parte quinta del presente decreto, con potenza termica nominale
pari o superiore a 6 MW, devono essere dotati di rilevatori della temperatura
nell'effluente gassoso nonche' di un analizzatore per la misurazione e la registrazione
in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri
devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Tali
impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione
automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini dell'applicazione del presente
comma si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto
anche nei casi in cui più impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo
270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, come un unico impianto.
2. Il comma
1 non si applica agli impianti di combustione in possesso di autorizzazione
alle emissioni in atmosfera o di autorizzazione integrata ambientale nella
quale si prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido
di carbonio.
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti
disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto, di potenza
termica complessiva pari o superiore a 1,5 MW, devono essere dotati di rilevatori
della temperatura negli effluenti gassosi nonche' di un analizzatore per la
misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido
di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso
all'uscita del focolare.
ART. 295
(raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi)
1. Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui al comma 4,
il controllo delle caratteristiche dell'olio combustibile pesante, del gasolio
e del gasolio marino prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione
sul mercato nazionale, e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane o,
ove istituiti, dagli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori
chimici delle dogane. Il campionamento e' effettuato con una frequenza adeguata
e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni
rispetto al combustibile controllato. Entro il 31 marzo di ogni anno gli esiti
di tali controlli effettuati nel corso dell'anno precedente sono messi a disposizione
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Entro il 31
marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili
di cui comma 1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione
europea e i gestori degli impianti di produzione dei medesimi combustibili
inviano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, osservando
le modalità e utilizzando i moduli indicati nella parte I, sezione 3,
appendice 1, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, i dati
concernenti i quantitativi e il contenuto di zolfo di tali combustibili prodotti
o importati, e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale, nel
corso dell'anno precedente. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati
nei serbatoi in cui sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la
quantità e la qualità ai fini della classificazione fiscale.
Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di combustione
che importano olio combusti bile pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da
Paesi membri dell'Unione europea inviano all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, osservando le modalità e utilizzando i moduli indicati
nella parte I, sezione 3, appendice 1 dell'Allegato X alla parte quinta del
presente decreto, i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante
importati nell'anno precedente e il relativo contenuto di zolfo.
3. Entro il
31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui alla parte I, sezione
3, punto 1.2, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto inviano
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, osservando le modalità e
utilizzando i moduli indicati da tale sezione nell'appendice 2, i dati inerenti
i quantitativi ed il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante utilizzato
nel corso dell'anno precedente.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sulla base
dei risultati dei controlli di cui al comma 1 e dei dati di cui ai commi 2
e 3, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una
relazione circa il tenore di zolfo dei combustibili di cui al comma 1 prodotti,
importati e utilizzati nell'anno civile precedente e circa i casi di applicazione
delle deroghe di cui alla parte I, sezione 3, punto 1.2, dell'Allegato X alla
parte quinta del presente decreto.
5. Entro il 30 giugno di ciascun anno il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione
europea un documento elaborato sulla base della relazione di cui al comma 4.
6. Non sono soggetti al presente articolo i combustibili destinati alla trasformazione
prima della combustione finale e i combustibili usati a fini di trasformazione
nell'industria della raffinazione.
ART. 296
(sanzioni)
1. Chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni
del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della
vigente normativa, e' punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli
impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto
fino a due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue
euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo
II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili
di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale sanzione, da irrogare ai sensi
dell'articolo 288, comma 6, non si applica il pagamento in misura ridotta di
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la sanzione non si
applica se, dalla documentazione relativa all'acquisto di tali materiali o
sostanze, risultano caratteristiche merceologiche conformi a quelle dei combustibili
consentiti nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del
codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa per chi
ha effettuato la messa in commercio.
2. La sanzione prevista dal comma 1, lettera
b), si applica anche a chi effettua la combustione di gasolio marino non conforme
alle prescrizioni del presente titolo. In tal caso l'autorità competente
all'irrogazione e' la regione o la diversa autorità indicata dalla legge
regionale.
3. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo
sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del
presente decreto, dall'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera
p), e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente
decreto, dall'autorità di
cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).
4. In caso di mancato rispetto delle
prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati
dal titolo I della parte quinta del presente decreto e' punito con l'arresto
fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti
disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto si applica
la sanzione prevista dall'articolo 288, comma 2; la medesima sanzione, in caso
di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, si applica
al responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso previsto
dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.
5. In caso di mancata trasmissione
dei dati di cui all'articolo 295, commi 2 e 3, nei termini prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere.
ART. 297
(abrogazioni)
1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82.
ART. 298
(disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente titolo relative agli impianti disciplinati
dal titolo I della parte quinta del presente decreto si applicano agli impianti
termici civili di cui all'articolo 281, comma 3, a partire dalla data in cui
e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 281, comma 2.
2. Alla modifica e all'integrazione dell'Allegato
X alla parte quinta del presente decreto si provvede con le modalità previste
dall'articolo 281, commi 5 e 6. All'integrazione di tale Allegato si procede
per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto.