PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 177
(campo di applicazione)
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti
e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie
sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste,
sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche,
sugli inceneritoti, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali,
sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.
Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi
ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione
di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie
di rifiuti.
2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti
alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella
parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore
dello stesso.
ART. 178
(finalità)
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse
ed e' disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati
o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonche' per la fauna
e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio
e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione,
di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione
di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo
e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio
comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti
e' effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e
trasparenza.
4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte
quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli
enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia
di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi,
ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa
anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
5. I soggetti di cui al
comma 4 costituiscono, altresì, un sistema
compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente
agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi
di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente
le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti,
secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2,
lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle
norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative
norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986,
n. 317.
ART. 179
(criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e
la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare
mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale
e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione
sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire
il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantità o
la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di
tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie
di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette
al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra
azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonche' all'uso di rifiuti
come fonte di energia.
ART. 180
(prevenzione della produzione di rifiuti)
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui
all'articolo 179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici,
eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita
dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori,
l'uso di sistemi di qualità,
nonche' lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta
valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero
ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d'appalto
che valorizzino le capacità e
le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c)
la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
d)
l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri
decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento.
ART. 181
(recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a)
il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero
per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche
e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
d)
l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
2. Al fine di
favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di
reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti,
le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative
utili.
3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al
fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria
le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica,
previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia
e delle finanze e della salute.
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono
e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati
o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati,
al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre
forme di recupero dei rifiuti, nonche' l'utilizzo di materie prime secondarie,
di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti
dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi
e contratti di programma attuano le disposizioni previste dalla parte quarta
del presente decreto, oltre a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso
a strumenti economici.
5. Gli accordi e i contratti di programma di cui al
comma 4 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione
dei soggetti interessati, in conformità alla comunicazione della Commissione
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002)
412 definitivo del 17 luglio 2002, in base alla quale la Commissione potrà anche
utilizzarli nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento
o riconoscimento degli accordi medesimi, o coregolamentazione, intesa come
proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.
6.
I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria,
combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche
fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attività produttive,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. Le predette caratteristiche
possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi
degli articoli 208, 209 e 210 del presente decreto.
7. Nel rispetto di quanto
previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, i soggetti economici interessati
o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche
con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attività produttive
e sentito il parere del Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali
(CESPA), appositi accordi di programma ai sensi del comma 4 e dell'articolo
206 per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento
di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano
le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la
messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione,
anche tramite il mercato telematico, con particolare riferimento a quello del
recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche
e i relativi meto di di prova; i medesimi accordi fissano altresì le
caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti
ottenuti, nonche' le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino
all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
8. La proposta di accordo
di programma, con indicazione anche delle modalità usate
per il trasporto e per l'impiego delle materie prime secondarie, o la domanda
di adesione ad un accordo già in vigore deve essere presentata al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale per l'istruttoria
del Comitato nazionale dell'Albo di cui all'articolo 212 e dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si avvale delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Sulla proposta di
accordo e' acquisito altresì il parere dell'Autorità di cui all'articolo
207.
9. Gli accordi di cui al comma 7 devono contenere inoltre, per ciascun
tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di
rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti
e' dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo
178, comma 2.
10. I soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente
articolo sono iscritti presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo
di cui all'articolo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere
sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 7 e 9 del citato articolo
212.
11. Gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati, ai fini
della loro efficacia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive
e con il Ministro della salute, e sono successivamente pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. Tali accordi sono aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati.
12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento
delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori
trattamenti perche' le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono
essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima
secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il
detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene.
13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali,
alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione,
già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei
combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno
che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.
14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili
o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono
sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano
deciso, o abbiano l'obbligo, di disfarsene.
ART. 182
(smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce
la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della
competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica
di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine,
la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate
su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo
in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano
o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi si possa accedere
a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono
essere il più possibile
ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti e'
attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento,
attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra
i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali
ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati
più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c)
utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Nel rispetto
delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate
solo se il relativo processo di combustione e' accompagnato da recupero energetico
con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche
approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attività produttive,
tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello
comunitario.
5. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi
regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica
di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi
dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata
destinate al recupero per le quali e' sempre permessa la libera circolazione
sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il
loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti
di recupero.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e' disciplinato dall'articolo
107, comma 3.
7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti
sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
8. E' ammesso lo smaltimento
della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica
della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti
di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti
da parte dell'ente gestore.
ART. 183
(definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato
A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha
prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato
la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei
rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto,
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,
nonche' il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione
di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f)
raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità,
efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica
umida, anche al momento del trattamento, nonche' a raggruppare i rifiuti di
imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti
i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
g) smaltimento:
ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale
o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni
previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
h) recupero:
le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie,
combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici
o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni
previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
i) luogo di
produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti
o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata
in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati
i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato
B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attività di recupero
consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto
R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento
dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in
quantità superiore a 2,5 parti per milione
(ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore
a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti
ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti
modalità alternative,
a scelta del produttore:
oppure
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga
i 10 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi
i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti
localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
indipendentemente dalle quantità;
3) i rifiuti non pericolosi devono
essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo
le seguenti modalità alternative,
a scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantità in
deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga
i 20 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi
i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti
localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
indipendentemente dalle quantità;
4) il deposito temporaneo deve essere
effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5)
devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura
dei rifiuti pericolosi;
n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa
che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono
in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati
ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di
cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa
non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed
in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce
o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa
direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare
trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo
fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia
perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche
di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che
si rende necessaria per il successivo impiego in u n processo produttivo o
per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale.
Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni
di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri
di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto
come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido
di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali
e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale.
Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata
la rispondenza agli standard merceologici, nonche' alle norme tecniche, di
sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto
ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione
del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene
l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per
l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali
attività produttive;
o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile
ad alto tenore di umidità,
proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti
urbani;
p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore
di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento
dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
q) materia prima
secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi
dell'articolo 181;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile,
sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,
come RDF di qualità normale, che e' recuperato dai rifiuti urbani e
speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere
calorifico adeguato al suo utilizzo, nonche' a ridurre e controllare:
1) il
rischio ambientale e sanitario;
2) la presenza di materiale metallico, vetri,
inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
3) la presenza
di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
s) combustibile
da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche
ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo
229;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate
a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria
e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
u) materia prima secondaria
per attività siderurgiche e metallurgiche
la cui utilizzazione e' certa e non eventuale:
1) rottami ferrosi e non ferrosi
derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca,
Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura
regolamentare;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali
o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata,
che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche
di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per
attività siderurgiche
appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);
v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa
che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi,
e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre
imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole
parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie
di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo
212 nonche' nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale
stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
z) emissioni: qualsiasi sostanza solida,
liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento
atmosferico;
aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente
dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di
depurazione;
bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta
all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e
con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana
o per la qualità dell'ambiente
oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte
ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento
delle strade, come definita alla lettera d);
dd) spazzamento delle strade: modalità di
raccolta dei rifiuti su strada.
ART. 184
(classificazione)
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti
sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali
e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità,
ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette
ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi
e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonche' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi
da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti
dalle attività di demolizione, costruzione,
nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
d) i rifiuti
da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di
servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h)
i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature
deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso
e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di
selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
4. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attività produttive si provvede ad istituire
l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE,
di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del
presente decreto.
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente
come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte
quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima
parte quarta.
ART. 185
(limiti al campo di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente
decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);
b) gli scarichi idrici, esclusi
i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
c) i rifiuti radioattivi;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione,
dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle
cave;
e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole
ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione,
anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti
vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi
rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli
che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di
partenza;
f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi
tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di
somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione
di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
g)
i materiali esplosivi in disuso;
h) i materiali vegetali non contaminati da
inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale
come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione
del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
i) il coke da petrolio utilizzato
come combustibile per uso produttivo;
l) materiale litoide estratto da corsi
d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
m)
i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati
alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del
Ministro della difesa, nonche' la gestione dei materiali e dei rifiuti e la
bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono
disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela
dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini,
i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali
e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle
autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;
n)
i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di
cui alla lettera m), finche' non e' emanato il provvedimento di dichiarazione
di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli
organismi dell'esercito, della marina e dell'areonautica.
2. Resta ferma la
disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti
di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina
esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.
ART. 186
(terre e rocce da scavo)
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione
della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito
di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui,
anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti
derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione
siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste
nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora
il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo
le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa
competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle
Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente,
sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione
di inquinanti superiore ai limi ti massimi previsti dalle norme vigenti e dal
decreto di cui al comma 3.
2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui
progetto e' sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono unico
ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati
a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente
previsti.
3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato,
in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti
sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo.
I limiti massimi accettabili nonche' le modalità di analisi dei materiali
ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui
all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione
del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite
accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
4. Il rispetto dei limiti massimi di
concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante
attività di caratterizzazione
dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verifichino
variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.
5. Per i
materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista
a differenti cicli di produzione industriale, nonche' il riempimento delle
cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo
autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia
espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto
a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle
province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati
i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali
di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
6. Qualora i materiali
di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale,
le autorità amministrative competenti ad
esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono
a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante
l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato
dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza,
quantità e specifica destinazione.
7. Ai fini del parere delle Agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui
ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale,
alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 e' allegata una dichiarazione
del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze
inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che
il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente
articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia
espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti
non e' superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.
8. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di
scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale,
il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta
dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo
dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga
su istanza motivata dell'interessato.
9. Il parere di cui al comma 5 deve essere
reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via
sostitutiva la regione su istanza dell'interessato.
10. Non sono in ogni caso
assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali
e di materiali da cava.
ART. 187
(divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato
G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti
non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione
di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere
autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate
le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle
sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma
5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie
spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.
ART. 188
(oneri dei produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del
detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto
che effettua le operazioni di smaltimento, nonche' dei precedenti detentori
o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali
assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento
dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono
il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di
rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e
quantità eccedenti le venticinque
tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo
194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento
dei rifiuti e' esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio
pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati
alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il
formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere
di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata
alla regione.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare,
indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte
quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti
per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi, oltre
al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto
il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto
che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato
B. Le relative modalità di
attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da
attribuire all'intermediario dei rifiuti.
ART. 189
(catasto dei rifiuti)
1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni
regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti
Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente
e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione. Le norme
di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente articolo non devono der
ivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Catasto assicura
un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della
pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti,
dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando
la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione
20 dicembre 1993, 94/3/CE.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari
di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti, nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi
ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie
di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati
da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.
4. Nel
caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio
pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione,
la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla
quantità conferita.
5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente,
secondo le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno
precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b)
la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio
a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti
che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni
svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti
da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonche'
i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti
dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta
differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. Le Sezioni
regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei
dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione
nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3
e 4. L' Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti
prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti
di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto
previsto dall'articolo 220, comma 2.
ART. 190
(registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la
raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione
del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d)
per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro
due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto
dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine,
la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica
dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di
trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti,
nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta
e trasporto, nonche' presso la sede dei commercianti e degli intermediari.
I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto
dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione,
ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti
in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine
dell'attività devono
essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
4.
I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate
di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute
nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di
controllo che ne faccia richiesta.
6. I registri sono numerati, vidimati e
gestiti con le procedure e le modalità fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri
di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia
utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
7. La disciplina di carattere
nazionale relativa al presente articolo e' definita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente
del 4 agosto 1998.
8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni
di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234,
235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili
con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili
previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
9. Nell'Allegato
6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dll'ambiente 1° aprile
1998, n. 148, dopo le parole: "in litri" la congiunzione: "e" e'
sostituita dalla disgiunzione: "o".
ART. 191
(ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale,
sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni
sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora
si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere,
il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero
il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme
di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo
un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle
attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito
di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia
per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione
delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove
ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata,
il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile
decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale
a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
può adottare in via
sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze
di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate
su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono
con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui
al comma 1 non possono essere reiterate per più di
due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della
regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui
al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma
1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
alla Commissione dell'Unione europea.
ART. 192
(divieto di abbandono)
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
sono vietati.
2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione,
all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile
a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio
con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro
cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del
fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la
persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona
stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
ART. 193
(trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati
da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti
dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e
quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione
di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore
e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite
una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati
ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato
dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale
e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta
chilogrammi o di trenta litri.
5. La disciplina di carattere nazionale relativa
al presente articolo e' definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
1° aprile
1998, n. 145.
6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario
di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione e di
gestione dei formulari di identificazione, nonche' la disciplina delle specifiche
responsabilità del
produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto
delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con
particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia
e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad
applicarsi le seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del
modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di
identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia
delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono
essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari
di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
7. Il formulario di cui al presente articolo e' validamente sostituito,
per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti
dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla
tratta percorsa su territorio nazionale.
8. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina
di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.
9. La movimentazione
dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto
ai fini della parte quarta del presente decreto.
10. Il documento commerciale,
di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti
il formulario di identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei
rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore
o trasportatore presso più produttori o detentori
svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve
tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti
devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello
spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore
il percorso realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti
caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari,
delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei
veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni
di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo
183, comma 1, lettera l), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto
e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti
alla circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui
al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale
16 maggio 1996, n. 392.
ART. 194
(spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti
comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo
19 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, e dal decreto di cui
al comma 3.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del predetto regolamento
(CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, gli accordi in vigore tra lo Stato della
Città del
Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni
di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della città del
Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 20 del predetto regolamento.
3. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, della salute, dell'economia
e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme
del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:
a)
i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da
prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto
regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso
di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma
Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori
ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalità per
il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2;
d) le modalità di
verifica dell'applicazione del principio di prossimità per
i rifiuti destinati a smaltimento.
4. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale
3 settembre 1998, n. 370.
5. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE)
n. 259 del 1° febbraio
1993:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) corrispondente e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
6. Le regioni e le province autonome
comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n.
259 del 1° febbraio 1993 al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione
europea, nonche', entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno
precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea,
ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.
7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 212, comma 12.
CAPO II
COMPETENZE
ART. 195
(competenze dello Stato)
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni,
anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della
parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali
e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione
dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne
la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni
immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la pericolosità;
d)
l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato
impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento
o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate
nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e)
l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f)
l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale
da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione
e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il
Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra
le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini del l'erogazione dei contributi
compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione
e di conoscenza ambientale. La definizione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione
degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
h) l'indicazione delle tipologie
delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della
cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative
e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero
di materia prima secondaria dai rifiuti, nonche' per promuovere il mercato
dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'articolo 52,
comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203;
l)
l'individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione
dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti
urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali
di cui all'articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa
con la Conferenza Stato regioni, delle linee guida per la individuazione degli
Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'articolo 200, e
per il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all'assegnazione
della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la definizione delle
gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese,
e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi
agli impianti esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti
locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani
ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità;
p) l'indicazione dei criteri generali
relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali
per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle
linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica
che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti
presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie
di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l'attuazione dell'articolo
196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente decreto
alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea.
2. Sono
inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di
adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento,
delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e
di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi
di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 178, comma 5;
b)
l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure
semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione
prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute
nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione
e la disciplina delle attività di recupero dei
prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;
e)
la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione,
ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore
ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati
ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi
i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti
negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei
lavoratori o comunque aperti al pubblico;
f) l'adozione di un modello uniforme
del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto
che dovrà indicare per ogni carico
e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata
annuale dello stesso impianto;
g) la definizione dei metodi, delle procedure
e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
h) la determinazione
dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie
per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi
i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore
delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti sottoposti
all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di
cui al comma 9 dello stesso articolo;
i) la riorganizzazione e la tenuta del
Catasto nazionale dei rifiuti;
l) la definizione del modello e dei contenuti
del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto
dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati
con modalità ferroviaria;
m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti
che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere
smaltiti direttamente in discarica;
n) l'adozione di un modello uniforme del
registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi
del registro stesso;
o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici,
di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);
p) l'aggiornamento degli Allegati
alla parte quarta del presente decreto;
q) l'adozione delle norme tecniche,
delle modalità e delle condizioni
di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento
all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre
1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio
da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
r) l'autorizzazione
allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle
disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza
si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di
rifiuti da smaltire;
s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti
e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati,
di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione,
deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento
del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del
numero degli accumulatoti e del rischio di sversamento connesso alla tipologia
dell'attività esercitata.
3. Salvo che non sia diversamente disposto
dalla parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono
esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive,
della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente
disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive,
della salute e dell'interno, nonche', quando le predette norme riguardino i
rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente,
con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture
e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti
in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' della repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il
Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie
di porto; può altresì intervenire
il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e
la Polizia di Stato.
ART. 196
(competenze delle regioni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla
normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli
di cui all'articolo 195:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,
sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali
di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
b) la regolamentazione delle
attività di gestione dei rifiuti, ivi
compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo
un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e
degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai
restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani
per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
d) l'approvazione dei
progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e
l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze
statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);
e) l'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f)
le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle
autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione,
nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera
m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione
e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche'
l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione,
nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
i) la
promozione della gestione integrata dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione
della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la specificazione
dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli
214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo
195, comma 2, lettera b);
n) la definizione di criteri per l'individuazione,
da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali
indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
o) la definizione dei criteri
per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione,
nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera
a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
p) l'adozione,
sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attività produttive e della salute,
sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle
disposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le società a prevalente
capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno
annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del
fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di
gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a
parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tu tela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive
circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali
esistenti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si
avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
3.
Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle
aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione
non si applica alle discariche.
ART. 197
(competenze delle province)
1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, alle province competono:
a) il controllo e la verifica degli interventi
di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico
su tutte le attività di gestione, di intermediazione
e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed
il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate,
con le modalità di cui agli articoli 214, 215,
e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale
di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo
199, comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorità d'ambito ed
i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti
di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie
funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi
pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
(ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche
e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che
producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto
industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono,
a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa
vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie
ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge
8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.
5. Nell'ambito
delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli
periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti,
curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici
sulle attività sottoposte alle procedure semplificate
di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta
ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine
e la destinazione dei rifiuti.
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti
in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
ART. 198
(competenze dei comuni)
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi
previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle
attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica
indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni
continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono
a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che,
nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e
in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma
3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria
in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del
conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani
ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni
di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire
una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti
da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e)
le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto
dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione
della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g)
l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184,
comma 2, lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla
provincia ed alle Autorità d'ambito
tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine
all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle
regioni.
CAPO III
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
ART. 199
(piani regionali)
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti
urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei
principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181
e 182 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195,
comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono
piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e
la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese
alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei
rifiuti.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) le condizioni
ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche,
possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b)
la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di
assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' dell'offerta
di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) la delimitazione
di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
d)
il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari
a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza,
efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali di cui all'articolo 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire
la riduzione della movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della gestione
dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina
delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto
conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di
contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un
apposito fondo;
f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento
nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano
incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei,
nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3,
lettera f);
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti urbani;
h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province,
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento
dei rifiuti nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo
195, comma 1, lettera p);
i) le iniziative dirette a limitare la produzione
dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali
e di energia;
m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta,
della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
n) i tipi, le quantità e
l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito
territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;
o) la determinazione,
nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera
a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle
di cui all'articolo 225, comma 6;
p) i requisiti tecnici generali relativi
alle attività di gestione
dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
4. Il piano
regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione
di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono
parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate
che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi, basato
su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
b) l'individuazione dei siti da
bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c)
le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale,
che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di
recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei
materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento
e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione
approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani
regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma
7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e tutela del
territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo
termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva,
i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti
dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni
possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le autorità inadempienti
a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente
detto termine, il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i
provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti
nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari"ad acta".
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati
a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego,
al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c)
favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio
e recupero degli stessi;
d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Le regioni, sentite le province
interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui
alla parte quarta del presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano
nonche' alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle
procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.
12.
Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli
articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio,
all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero
di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti
da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato
combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli
214 e 216;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita
una diminuzione delle emissioni inquinanti.
ART. 200
(organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani)
1. La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali
ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di
cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195,
comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento
della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata
dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla
base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario
di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
d)
valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e
gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati
e funzionanti;
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinche' i
nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze
di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le regioni, sentite le province
ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione
e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono
alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento e' comunicato
alle province ed ai comuni interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa
tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di
due o più regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in
forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei
relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle
relative autorizzazioni.
5. Le città o gli agglomerati di comuni, di
dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi
tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e
documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito
territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo
a quello di assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi
o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano
un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto
agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare
riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo
Stato ai sensi dell'articolo 195.
ART. 201
(disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi
costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali e'
demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle
altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo
del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità d'ambito
e' una struttura dotata di personalità giuridica
costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente
regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale
e' trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata
dei rifiuti.
3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina
gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza,
di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un
apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo
203, comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata
e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito,
sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria
e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:
a) la realizzazione,
gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di
gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, raccolta differenziata,
commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati
prodotti all'interno dell'ATO.
5. In ogni ambito:
a) e' raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione,
l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di
cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
b) e' garantita
la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa
una discarica di servizio.
6. La durata della gestione da parte dei soggetti
affidatari, non inferiore a quindici anni, e' disciplinata dalle regioni in
modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia
ed economicità.
ART. 202
(affidamento del servizio)
1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni
comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma
7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' con riferimento
all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle
garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei
concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali
in materia.
2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita
relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento
della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e
di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione
dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente
definiti.
3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare,
del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle
operazioni a suo carico.
4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali
di proprietà degli
enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio
sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.
5.
I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o
direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di
cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
6.
Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima
dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle
aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative,
che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto,
ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto
ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia
delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso
di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate
o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio
integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo
di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
ART. 203
(schema tipo di contratto di servizio)
1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del
servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati
di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai
criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n)
ed o).
2. Lo schema tipo prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione
del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
della gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici
anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione
integrata del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto esercizio
del servizio;
f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed
alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo,
le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo
e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
g) gli
obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti
del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento
e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate
a seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilità del
servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione
degli impianti;
l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al
titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del
servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
n)
idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o) i criteri e le modalità di
applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento,
anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
3. Ai fini della definizione
dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito
operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla
regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito
inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche
su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte
quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi
fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli
interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello
gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le
risorse disponibili, quelle da reperire, nonche' i proventi derivanti dall'applicazione
della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
ART. 204
(gestioni esistenti)
1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo
fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.
2. In relazione alla scadenza
del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito
dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima
parte quarta.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti
di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta
regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche
e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che
avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando
le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario
regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati
al completamento della procedura di affidamento.
4. Alla scadenza, ovvero alla
anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti
delle imprese già concessionarie sono
trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le
modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.
ART. 205
(misure per incrementare la raccolta differenziata)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti
prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il
quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque
per cento entro il 31 dicembre 2012.
2. La frazione organica umida separata
fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia
ed energia, secondo i criteri dell'economicità,
dell'efficacià dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce
al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui a livello
di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti
dal presente articolo, e' applicata un'addizionale del venti per cento al tributo
di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito,
istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano
raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta
differenziata raggiunte nei singoli comuni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo
delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione del
coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui
ai commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua
ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a
40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Le regioni tramite apposita legge,
e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.
ART. 206
(accordi, contratti di programma, incentivi)
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire
la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare
riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
e d'intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali può stipulare
appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di
settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi
ed i contratti di programma hanno ad oggetto:
a) l'attuazione di specifici piani
di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b)
la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi
e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti
e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei
rifiuti;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi
di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d)
le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine
e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione
di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la
quantità e la pericolosità dei
rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione
di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per
il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo
sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione
dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego
da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
può altresì stipulare
appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o
con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo dei
sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;
b) attuare programmi
di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai
fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima secondaria,
anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti,
le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione
agricola.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle atività produttive, sono individuate
le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative
di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi
1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.
5. Ai sensi
della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee
e' inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare
nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento
dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione
al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.
ART. 207
(Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti)
1. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui
all'articolo 159, di seguito denominata "Autorità", garantisce
e vigila in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di
cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza,
all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.
2.
L'Autorità, oltre alle attribuzioni individuate dal presente articolo,
subentra in tutte le altre competenze già assegnate dall'articolo 26
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, il quale continua ad operare sino all'entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 4 dell'articolo 159 del presente decreto.
3. La struttura e
la composizione dell'Autorità sono disciplinate dall'articolo
159.
4. L'autorità svolge le funzioni previste dall'articolo 160.
5. Per
l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed
adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle
migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque
interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare
l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di
utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, l'Autorità si avvale
della Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste
a legislazione vigente. Essa può avvalersi, altresì, di organi
ed uffici ispettivi e di verifica di altre amministrazioni pubbliche.
CAPO IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
ART. 208
(autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento
o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda
alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto
e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere
sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della
normativa vigente, alla domanda e' altresì allegata la comunicazione
del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di
cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento,
per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare
riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua
il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti
delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati.
Alla conferenza e' invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni,
anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire
documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1
e' inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima
della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto
alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta
giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione
dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto
dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d)
trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria
tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della
stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e
autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo
146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude
entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma
1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della
stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta,
da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento
al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ove l'autorità competente non provveda
a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi
di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed
i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici
con particolare riferimento alla compatibilità del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti
ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni
da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione
dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni
di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie
finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio
effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie
per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura,
dovranno essere prestate conformemente a quanto diposto dall'articolo 14 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione,
in conformità con quanto
previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci
anni ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della
scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla
regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni
caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa,
previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
13. Quando, a seguito
di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino
conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte
le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima
e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso
tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto
di diffida, l'autorizzazione e' revocata.
14. Il controllo e l'autorizzazione
delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle
navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.
Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni
di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se
il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo
194 del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati
da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo
presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione
delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione
ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria
dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole
campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno
sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate
relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui
al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative
oppure può vietare l'attività con provvedi mento motivato qualora
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per
i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17.
Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei
soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo
187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo
effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma
1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di
deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad
altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti
da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce
adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le
annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo
debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.
18. L'autorizzazione di cui
al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che
la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento
in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi
di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono
comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione
di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche
a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione
rilasciata.
ART. 209
(rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle
procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un
impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo
212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino
nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980,
o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il
nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa
alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma
1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione
ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo
comma 1, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante
la conformità dell'impresa,
dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con
allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate,
ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi
1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione,
ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma
1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano,
altresì, le disposizioni
sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.
L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva
di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi
alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo
avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard
parametrici di cui al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata
falsità delle attestazioni
contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo
483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione
di cui ai commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione
della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere
comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo
212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 210
(autorizzazioni in ipotesi particolari)
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto,
ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla
gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano
domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta
giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche
a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti
in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad
altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento
sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni
previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare
riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. L'autorizzazione
individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a)
i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti
tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti
ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;
c)
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d)
la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento
e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
g) le prescrizioni
per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino
del sito;
h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente,
o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta
per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta
per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai
sensi della norma Uni En Iso 14001;
i) la data di scadenza dell'autorizzazione,
in conformità a quanto
previsto dall'articolo 208, comma 12.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti, la cui costruzione e' stata autorizzata, questi
non risultino conformi all'autorizzazione predetta, ovvero non siano soddisfatte
le condizioni e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale temine senza che il titolare
abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione stessa
e' revocata.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al
registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al divieto di miscelazione
di cui all'articolo 187. La medesima esclusione opera anche quando l'attività di
deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad
altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti
da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce
adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le
annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo
debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.
6. Per i rifiuti in aree
portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero
di rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma 14.
7. Per gli
impianti mobili, di cui all'articolo 208, comma 15, si applicano le disposizioni
ivi previste.
8. Ove l'autorità competente non provveda a concludere
il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti
dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
9. Le autorizzazioni di cui al presente
articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia,
all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo
212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 211
(autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per
l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca
e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le
attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b)
gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate
al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di
impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate
alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma
1 e' di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica
annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due
anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati
approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare
istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime
nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive
e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria
in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti
patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni,
di concerto con i Ministri delle attività produttive,
della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5.
L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura
dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma
1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico,
degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 212
(Albo nazionale gestori ambientali)
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio,
l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato
in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni
regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali
del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta
ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale
dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri di comprovata
e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle
attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro
della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni
che rappresentano i gestori dei rifiuti;
l) due dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo
stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia
autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente
di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale
delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza
nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio;
e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle categorie economiche;
f) da due esperti designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le funzioni del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza
del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti
all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti
individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma
3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.
5. L'iscrizione
all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attività di
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta
e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi, nonche' di gestione di impianti di smaltimento e di recupero
di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento
e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono
esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli
articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,
a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano
funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti
a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
6. L'iscrizione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle
attività di raccolta, di trasporto, di commercio
e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione
abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato
o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.
7. Le imprese
che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti,
le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio
dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di
gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare
idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001
(Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
8. Le imprese che esercitano
la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria
e regolare nonche' le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in
quantità che non eccedano
trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla
prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo
nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione
dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa
sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla
idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile
tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale
di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del
decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
9. Le imprese che
effettuano attività di gestione di impianti fissi
di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che
effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti
amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo
195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento
nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere
in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:
a) le imprese che
effettuano l'attività di gestione di impianti fissi
di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare
le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene
gestito;
b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti
e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore
della regione per ogni intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, delle infrastrutture
e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato
nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le
modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di
iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonche' le modalità e gli
importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi,
per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti
principI:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte
le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente
normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla
lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali,
per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso
i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.
11. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie
finanziarie da prestare a favore delle regioni.
12. E' istituita, presso l'Albo,
una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei
ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e
non ferrosi, elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione
di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel
rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le condizioni
e le norme tecniche riportate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998. L'iscrizione e' effettuata a seguito di comunicazione all'albo
da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di
conformità a tali condizioni e norme
tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza.
Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal
Comitat o nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione
e' sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione
di conformità dell'autorità competente.
13. L'iscrizione all'Albo
ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati
dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa
interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato
nazionale.
14. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente articolo,
continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.
15. Avverso i provvedimenti
delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine
di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso
al Comitato nazionale dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate
derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo
le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione
del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti
di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata
in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre
1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre
1995.
17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata
può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non
si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed
effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le imprese che trasportano
i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento (CEE) 259/93 del
1° febbraio 1993 non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al
comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio
di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.
Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata
da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto
ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonche' delle deliberazioni del Comitato
nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità,
la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la rispondenza delle
caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti
stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto
delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica
e di capacità finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attività le
Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'awenta iscrizione e inseriscono
le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi dandone comunicazione al
Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma
5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento
dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio
e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della
tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.
21. Alla comunicazione
di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di
cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta
o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
22. I
soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo
181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo,
a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie
finanziarie di cui ai commi 8 e 9.
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale
i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni
trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi
dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto
dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri
sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche
per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni
autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione,
la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale
viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di
gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni
variazione delle predette informazioni c he intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione
stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni
dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata può inoltrare
copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale,
che ne dispone l'inserimento nei registri.
24. Le imprese che effettuano attività di
smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti
stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con
le modalità previste dal
medesimo articolo.
25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti
ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste
dal medesimo articolo.
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23,
24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale
di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 curo, rideterminabile
ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile
1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le
modalità di cui
al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli
separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi
commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata
in vigore del decreto di cui al comma 16.
28. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 213
(autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo
le modalità ivi previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all'articolo
216, limitatamente alle attività non
ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione
ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente
le procedure semplificate previste dal capo V.
2. Al trasporto dei rifiuti
di cui alla lista verde del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259,
destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.
PROCEDURE SEMPLIFICATE
ART. 214
(determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate di cui al presente Capo devono garantire in ogni
caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per
i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun
tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di
rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione
degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di
cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento
delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Il comma 2 può essere
attuato anche secondo la disciplina vigente per gli accordi di programma di
cui agli articoli 181 e 206 e nel rispetto degli orientamenti comunitari in
materia.
4. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate
devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti
e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo
per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare,
ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento
termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano inferiori
a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei
rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo
11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata
su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui agli articoli 215, comma 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
5. Sino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di
recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
6. La emanazione delle
norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo,
i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato II del regolamento
(CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.
7. Per la tenuta dei registri di cui agli
articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla Sezione regionale dell'Albo
il diritto di iscrizione annuale di cui all'articolo 212, comma 26.
8. La costruzione
di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni
e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dalla normativa
nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria
e di inquinamento atmosferico da impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio
nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati
ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni
di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211.
9. Alle denunce, alle comunicazioni
e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni relative alle attività private
sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni,
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi
1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio
di attività alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.
ART. 215
(autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio
di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo, di cui all'articolo
212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
2. Le norme tecniche
di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità e
le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle
emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3. La Sezione regionale dell'Albo
iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione
di inizio di attività ed entro il termine
di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma
del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale
deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche
di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la Sezione
regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1, la medesima Sezione propone alla provincia di
disporre con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato non provveda
a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5.
La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e,
comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210
e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica
di rifiuti.
ART. 216
(operazioni di recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero
dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attività alla competente Sezione Regionale dell'Albo, di
cui all'articolo 212, che ne (là notizia alla provincia territorialmente
competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività e'
subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione
della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al
comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle quali le attività medesime
sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni
necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche
dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo
di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari
per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per
assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La sezione regionale dell'Albo
iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione
di inizio di attività e, entro il termine
di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività,
a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla
quale risulti:
a) il rispetto delle nonne tecniche e delle condizioni specifiche
di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la
gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento,
la capacità di recupero e il ciclo di trattamento
o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati,
nonche' l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche
dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la competente Sezione
regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di
disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell'attività, salvo che l'interessato
non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni
e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6.
La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente
alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano
i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi,
l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle
attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività per
il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione
di compost di qualità dai rifiuti provenienti
da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti
urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme
tecniche di cui al comma 1.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva
l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro delle attività produttive,
determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di
incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore
dell'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico
nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni
di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel
rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001
e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.
9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto, e' individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente
utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti
criteri:
a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di
dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici
di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto;
b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche
disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
c) impiego in impianti
autorizzati.
10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti
unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3, 189, 190 e
193 nonche' alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta
del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189
il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al
comma 9.
11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano
integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i
rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12.
Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al
comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima
della loro entrata in vigore.
13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle
procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se
effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e
di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta
del presente decreto.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme
tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche
dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente
decreto, nonche' le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro
i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
15. Le comunicazioni
già effettuate alla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto ai sensi dell'articolo 33, comma 1,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e le conseguenti iscrizioni
nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza
di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
ART. 217
(ambito di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare
un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento
del mercato, nonche' per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti
importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della
concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata
dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la
parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento
interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli
operatori economici interessati.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda
la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti
i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti
da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici,
a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori
delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono,
secondo i principi della "responsabilità condivisa",
che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia
ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.
3. Restano fermi i
vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi,
come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene
dei prodotti imballati, nonche' le vigenti disposizioni in materia di trasporto
e sui rifiuti pericolosi.
ART. 218
(definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:
a) imballaggio:
il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore
o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonche' gli articoli
a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio
primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,
un'unità di vendita per
l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio
secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,
il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente
dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o
che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto
di vendita. Esso può essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per
il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare
la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti
finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure
di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi
al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi
ed aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio
che e' stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo
di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito
di riutilizzo;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di
imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
g) gestione dei rifiuti
di imballaggio: le attività di gestione di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
h) prevenzione: riduzione, in particolare
attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e
della nocività per
l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e
nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella
fase del processo di produzione, nonche' in quella della commercializzazione,
della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
i) riutilizzo:
qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter
compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni
e' riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale
e' stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti
sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio
riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
l)
riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio
per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico
e ad esclusione del recupero di energia;
m) recupero dei rifiuti generati da
imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare
materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici,
termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni
previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
n) recupero
di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo
per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti
ma con recupero di calore;
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico
(compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in
condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio,
con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico,
ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato
una forma di riciclaggio organico;
p) smaltimento: ogni operazione finalizzata
a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal
circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste
nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
q) operatori economici:
i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali,
le pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali
di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi
vuoti e di materiali di imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori,
gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono
alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta
del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che
nell'esercizio della sua attività professionale
acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore:
il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale
acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z)
accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni
competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati,
che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi
di cui all'articolo 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva
che svolge la propria attività,
dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche'
svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
bb)
ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque
conferiti al servizio pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati, gestita
dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione
di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore
o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore
e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'
imballaggio stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario
già utilizzato
e destinato ad essere ritirato o ripreso.
2. La definizione di imballaggio
di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 e' inoltre basata sui criteri interpretativi
indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata
dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato
E alla parte quarta del presente decreto.
ART. 219
(criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della
prevenzione alla fonte della quantità e
della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica
in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere
lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili
ed il loro concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero
di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio
e promozione di opportunità di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi
riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati
allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
d) applicazione
di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe
da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.
2.
Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente
al principio "chi inquina paga" nonche' la cooperazione
degli stessi secondo i principi della "responsabilità condivisa",
l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre,
ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione
e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori
e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi
sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta
differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici
e privati;
c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai
consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte
del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano
in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo
degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione,
di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c)
il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul
mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi
ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi
significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai
sensi dell'articolo 225, comma 6.
4. In conformità alle determinazioni
assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive,
sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni
del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi,
anche domestici, nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche
e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso.
Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto e' adottato di
concerto con il Ministro della salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere
opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il
Ministro delle attività produttive
in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio
degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori
sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere
l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio
da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
ART. 220
(obiettivi di recupero e di riciclaggio)
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli
utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero
dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria
indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
2. Per garantire
il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero,
il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 comunica annualmente
alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico
di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli
imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato,
nonche', per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi
riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti
dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate
dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro
i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente
al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla
Comunità ai sensi del regolamento (CEE) del l° febbraio 1993, n.
259, del Consiglio, del regolamento (CE) 29 aprile 1999, n. 1420, del Consiglio
e del regolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1547, della Commissione sono presi
in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante
che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuata con modalità equivalenti
a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di
cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige
un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di
riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla
legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti
dell'Unione europea in materia.
3. Le pubbliche amministrazioni e i gestori
incoraggiano, per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici,
il recupero energetico ove esso sia preferibile al riciclaggio, purche' non
si determini uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi nazionali di
recupero e di riciclaggio.
4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano,
ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati
per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento
delle condizioni di mercato per tali materiali;
b) la revisione delle norme
esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.
5. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi
di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma
1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attività produttive, alle
diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere
economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il
cui introito e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Dette somme saranno
utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio
e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
6. Gli obiettivi di cui al comma
1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale,
nonche' a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti
e sono adottati ed aggiornati in conformità alla
normativa comunitaria con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle
attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea,
ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994,
la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata
dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono
adottare nell'ambito del titolo medesimo.
8. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive forniscono
periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla
Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.
ART. 221
(obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati
dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli
articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e
gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto
dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo
del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio
pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine,
per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata
organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate
nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio
nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di
cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli
obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari
su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione
del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di
imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri
rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei
consorzi di cui all'articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che
e' stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante
idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto
dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui
al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari
e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta
organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono
tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di
imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo
195, comma 2, lettera e). Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo
195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari
e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico
e' ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni
con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri
quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio nazionale imballaggi e a un
consorzio di cui all'articolo 223 devono richiedere all'Autorità di
cui all'articolo 207, previa idonea ed esaustiva documentazione, il riconoscimento
del sistema adottato ai sensi del comma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni
dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma
1, lettera r) o dal recesso anche solo da uno dei suddetti consorzi; il recesso
e' efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione. A tal fine i
produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema e' effettivamente
ed autonomamente funzionante e che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle
attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo
220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti
finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.
L'Autorità, dopo ave r acquisito i necessari elementi di valutazione
da parte del Consorzio nazionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni
dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato
chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei
relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni.
L'Autorità e' tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa
a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati
ai sensi della previgente normativa.
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano
e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un
proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione
del programma generale di cui all'articolo 225.
7. Entro il 30 settembre di
ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista
dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito
nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.
8.
Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre
tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio
nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare
precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che,
fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c),
del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo
dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati
i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali
proposte di adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema
ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso
all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi
previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare
ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori
di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I
provvedimenti dell'Autorità sono comunicati
ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria
ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo
ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo
224, comma 3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e
agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le
so mme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo
261.
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro
degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari;
b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito
richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al
comma 3 di procedere al ritiro;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio,
ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve
comportare oneri economici per il consumatore.
ART. 222
(raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio
pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri
tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
a) deve essere garantita la
copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale,
tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata
deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza
e l'economicità del
servizio, nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel
caso in cui l'Autorità di cui all'articolo 207 accerti che le
pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero
e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale
imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata,
anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio
nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in
via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente
identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente.
Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di
recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire alla richiesta,
verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per
la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti
dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti
di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale
imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni dalla richiesta,
l'Autorità, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure
trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e
capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti
di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure
ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore
a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva
e documentata di aggiudicazione.
3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano,
ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio
riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
4. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive
curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne
di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).
5. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attività produttive cura la pubblicazione delle norme
nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma
3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.
ART. 223
(consorzi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati,
la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private
e il ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo
224, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, nonche' il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza, i produttori che non provvedono
ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono uno o più consorzi
per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale.
Ai consorzi di cui al presente comma possono partecipare i recuperatori e i
riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo
con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
2. I consorzi di cui al
comma 1 hanno personalità giuridica di diritto
privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad
uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro centottatta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del
presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza, nonche' di libera concorrenza nelle attività di settore.
Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei
successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il
Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare
lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette
al consorzio richiedente con le r elative osservazioni. I consorzi già riconosciuti
ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto
in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto ministeriale di approvazione
dello statuto dei consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi
di cui al comma 1 sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione
finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti
consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati
dal Consorzio nazionale imballaggi ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera
h), secondo le modalità indicate dall'articolo 224, comma
8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza
e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
ripresi, raccolti o ritirati, nonche' da altri eventuali proventi e contributi
di consorziati o di terzi.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al
Consorzio nazionale imballaggi ed all'Autorità di cui all'articolo 207
un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione
del programma generale di cui all'articolo 225.
5. Entro il 30 settembre di
ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano all'Autorità prevista
dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito
nel programma generale di prevenzione e gestione.
6. Entro il 31 maggio di
ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare
all'Autorità di cui all'articolo 207
ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa
all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma
specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti
di imballaggio.
ART. 224
(Consorzio nazionale imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio
e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta
differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale
imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica
di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con il Ministro delle attività produttive.
2. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il
CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto
ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità,
nonche' di libera concorrenza nelle attività di
settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso
entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive,
salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi
sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le
modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni
e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in
cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b)
definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi
integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte
dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c)
elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione
e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo
225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire
il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
e)
assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223,
i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri operatori
economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale
CONAI, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero
o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al
fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte
quarta del presente decreto. Nella medesima misura e' ridotta la quota del
contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di
recupero;
f) garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche,
i consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le
pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini
dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli
utilizzatori i maggiori oneri per la raccolta differenziata di cui all'articolo
221, comma 10, lettera b), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero
dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata,
in proporzione alla quantità totale,
al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati
nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina
e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto,
anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo
denominato contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la
gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b),
anche definendone gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su
base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti
di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e
privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima
tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli
imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale
CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di
cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio,
gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui
all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono
alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di
distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali
avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali,
dei consorzi e del CONAI.
5. Il CONAI può stipulare un accordo di programma
quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI),
con l'Unione delle province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito
al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale
tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale
accordo stabilisce:
a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b),
da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri
di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del
servizio medesimo, nonche' sulla base della tariffa di cui all'articolo 238,
dalla data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni
posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei
rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di
riciclaggio e di recupero.
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' trasmesso
all'Autorità di
cui all'articolo 207, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni
entro i successivi sessanta giorni.
7. Ai fini della ripartizione dei costi
di cui al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale CONAI e' utilizzato
in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti
al servizio pubblico ed e' attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni,
ai soggetti di cui all'articolo 223 in proporzione diretta alla quantità e
qualità dei
rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della quantità e
tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Al fine della
ulteriore utilizzazione del contributo, il CONAI stipula, con i soggetti di
cui all'articolo 223, accordi per l'organizzazione dei sistemi di raccolta,
recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. E'
fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui all'articolo 223 di adottare uno
specifico sistema contabile che distingua la quota del contributo ambientale
CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi
primari, o comunque conferiti al servizio pubblico, da quella utilizzata per
imballaggi secondari e terziari ri tirati, riciclati o recuperati da superficie
privata. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento
delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi
dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata
nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento,
nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione,
delle funzioni conferitegli dal presente titolo.
9. L'applicazione del contributo
ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie
prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali
previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione
del presente decreto.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive.
11. Al Consiglio di amministrazione del CONAI non possono partecipare gli amministratori
ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive
degli organismi di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), e 223.
12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 3 e 5, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attività produttive può determinare con proprio decreto l'entità dei
maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di
cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), a carico dei produttori e degli
utilizzatori, nonche' le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti
stessi da parte dei produttori. Qualora tali accordi siano conclusi dal CONAI
e uno o più dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a)
e c), o uno o più consorzi di cui all'articolo 223 non vi aderiscano
o non concludano con le competenti amministrazioni pubbliche, che lo richiedano,
le convenzioni locali per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni
stabilite dall'accordo concluso con il CONAI, il CONAI medesimo può subentrare
a tali soggetti nella conclusione delle convenzioni locali, se necessario per
raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo
220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali
di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma
generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo 225,
il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie,
forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle
aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio
previsti dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
ART. 225
(programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli
221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale
di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio,
le misure per conseguire i seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione
dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di
rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi
non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di
rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi
non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio
allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni
nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli
obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione
determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti
di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo obiettivo
globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare
delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale
in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio
rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di
ogni anno il CONAI trasmette all'Autorità di
cui all'articolo 207 un piano specifico di prevenzione e gestione relativo
all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale
di prevenzione e gestione.
4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno
solare precedente e' trasmessa per il parere all'Autorità di cui all'articolo
207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione
ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione
e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
5. Nel caso in
cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso e' elaborato in via
sostitutiva dall'Autorità di cui all'articolo 207.
In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti
dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto.
6. I piani regionali
di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui
al presente articolo.
ART. 226
(divieti)
1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori
recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione,
riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 221, comma 4, e' vietato immettere nel normale circuito di raccolta
dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi
secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono
essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la
stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.
3.
Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei
fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai
requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto
della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/ 13. Sino all'emanazione
del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente
decreto.
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio,
ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli
totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore
a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica
la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica
si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
5. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attività produttive sono determinate,
in conformità alle decisioni dell'Unione europea:
a) le condizioni alle
quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali
riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b)
le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
ART. 227
(rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti
contenenti amianto)
1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative
alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti
elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva
2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n.
151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni
del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni,
continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri,
a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli
fuori uso in conformità a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d)
recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale
29 luglio 2004, n. 248.
ART. 228
(pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto,
al fine di ottimizzare il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la
formazione anche attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai produttori
e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata
e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici
fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita
sul territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative
dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione
dei pneumatici e' indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali
necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far
fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.
3. Il trasferimento
all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori
di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo
per il recupero, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato
nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1
con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi
di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore
al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.
ART. 229
(combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata
- cdr e cdr-q)
1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il
combustibile da rifiuti (CDR), di seguito CDR, come definito dall'articolo
183, comma 1, lettera r), e' classificato come rifiuto speciale.
2. Ferma restando
l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e' escluso dall'ambito
di applicazione della parte quarta del presente decreto il combustibile da
rifiuti di qualità elevata (CDR-Q), di seguito CDR-Q,
come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), prodotto nell'ambito
di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualità basato
sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione,
come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, in impianti di produzione
di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del presidente
del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 12 marzo 2002. Il Governo e' autorizzato ad apportare le conseguenti
modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2 002.
3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della
gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio
delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste
dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q
e' ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego
di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR e'
ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216.
4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di incenerimento
o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni,
comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale
e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano
CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. Le modalità per
l'utilizzo del CDR-Q sono definite dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002.
5. Il CDR-Q e' fonte rinnovabile, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in
misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta.
6. Il
CDR e il CDR-Q beneficiano del regime di incentivazione di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
ART. 230
(rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione
alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura
a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che
gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della
infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata
dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale
tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata
all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente
riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
2. La valutazione
tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 e' eseguita non
oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione
relativa alla valutazione tecnica e' conservata, unitamente ai registri di
carico e scarico, per cinque anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente
da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli
impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
4. Fermo restando
quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico
relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di
cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei
rifiuti così come definito nel comma 1.
5. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, della salute e delle
infrastrutture, sono definite le modalità di gestione dei rifiuti provenienti
dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature, sulla base del
criterio secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede
o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.
ART. 231
(veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione
di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che
intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro
di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali
e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali
centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli
a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui
al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo
ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna
successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto
veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi
di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari
e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e
923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma
1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione
di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4.
I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici
rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione
un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario
e gli estremi di identificazione del veicolo, nonche' l'assunzione, da parte
del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della
succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione
dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei
veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura
del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della
succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del
rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del
rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna
per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà,
la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera
il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa
connessa con la proprietà dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta,
i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui
ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore
e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami
senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della
ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli
uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata
e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. Agli stessi obblighi di cui
ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri
luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai
sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
10. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate
dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle
che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di
ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute
rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei
veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate,
ciascuna impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneità e
la funzionalità.
12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui
ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione
deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
13. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attività produttive e delle infrastrutture
e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli
impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione
di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e
le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
ART. 232
(rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)
1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle
navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto legislativo 24 giugno
2003 n. 182.
2. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte
a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione
vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre
2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono
possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto
decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. Ai punti 2.4
dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269
la congiunzione: "e" e' sosituita dalla disgiunzione: "o".
ART. 233
(consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
ed animali esausti)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono
uno o più consorzi. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi
ai principi di cui all'articolo 237.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno
personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad
uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del
presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza, nonche' di libera concorrenza nelle attività di settore.
Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei
successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il
Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare
lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette
al consorzio richiedente con le r elative osservazioni. I consorzi già riconosciuti
ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto
in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto ministeriale di approvazione
dello statuto dei consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi
svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurano
la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio,
il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b)
assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento,
lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali
non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuovono lo svolgimento
di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente
e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e
recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni
degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della
parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti
per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano ai consorzi:
a) le imprese che producono, importano o detengono
oli e grassi vegetali ed animali esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano
oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le imprese che effettuano la raccolta,
il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;
d)
eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai
sensi del comma 10, lettera d).
6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono
determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun
consorziato e la capacità produttiva
complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima
categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio
di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto
stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di
adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali
e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio
può,
nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche
e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Gli operatori
che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma
2, organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione degli oli
e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale
ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'Autorità di
cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento
del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di
aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
che il sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in grado
di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati
dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori
e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato.
L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione,
si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta
nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi
da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità e' tenuta a presentare
una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione
finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite:
a) dai proventi
delle attività svolte dai consorzi;
b) dalla gestione patrimoniale del
fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da eventuali contributi di riciclaggio a carico
dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso
alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili
di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.
11. I consorzi
di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive
i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione;
inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi
Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva
sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione
della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali
e animali esausti e' obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante
consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto
al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il
detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro
Stato membro della Comunità europea.
13. Chiunque, in ragione della
propria attività professionale ed in
attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali
esausti e' obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme
alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
14. Restano ferme le disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sottoprodotti e rifiuti
di origine animale.
15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie
delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma
1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data
di costituzione o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita
per i soggetti di cui al comma 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma
1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 9, di nuovi consorzi
o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 9, decorso almeno un biennio
dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere
i contributi maturati nel periodo.
ART. 234
(consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento
dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, sono istituiti
uno o più consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene,
esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma
1, lettere a), b) e c), e 231, nonche', in quanto considerati beni durevoli,
i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature
e al trasporto di gas e acque. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi
ai principi di cui all'articolo 237. .sp, 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, sono individuate le tipologie di beni in polietilene
di cui al comma 1.
3. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica
di diritto privato senza scopo di lucro e sono retti da uno statuto adottato
in conformità ad
uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del
presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza, nonche' di libera concorrenza nelle attività di settore.
Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva nei
successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il
Ministro dele attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare
lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette
al consorzio richiedente con le re lative osservazioni. I consorzi già riconosciuti
ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto
in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto ministeriale di approvazione
dello statuto dei consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Ai consorzi
partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) gli utilizzatori
e i distributori di beni in polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatori di
rifiuti di beni in polietilene.
5. Ai consorzi possono partecipare in qualità di
soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per
la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta,
il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di
partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano
costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle
categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano
il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione
o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita
per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al
comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 7, di nuovi
consorzi o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 7, decorso almeno
un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo
di corrispondere i contributi maturati nel periodo.
7. Gli operatori che non
provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare
autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei rifiuti di beni in
polietilene su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema
di restituzione dei beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per
avviarli ad attività di riciclaggio
e di recupero.
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere
all'Autorità di
cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento
del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di
aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
che il sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in grado
di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati
dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori
e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato.
L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione,
si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta
nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi
da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità presenta una
relazione annuale di sint esi relativa a tutte le istruttorie esperite.
8.
I consorzi di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire
il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per
avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine i consorzi
svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) promuovono
la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicurano la raccolta,
il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c)
promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d)
promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali
ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicurano l'eliminazione
dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente
conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i consorzi possono ricorrere
a forme di deposito cauzionale.
10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio
della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento
del consorzi sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte
dai consorzi;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale
del fondo consortile;
d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio
di cui al comma 13.
11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate
in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed
a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
12.
I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle
attività produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro
sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i
soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una
relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi
e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
13. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive
determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio
e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire
un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle
fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene
per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli
obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.
14.
Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto
di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della
propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene e' obbligato
a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna
a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto
dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il
detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato
membro della Comunità europea.
ART. 235
(consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al
piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 del presente
articolo, che non aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-quinquies
costituiscono uno o più consorzi, i quali devono adottare sistemi di
gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.
2. I consorzi di cui
al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e, salvo quanto previsto dal comma 17, sono retti
da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare,
a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nonche'
di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato
da ciascun consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni.
Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di
legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con
le relative osservazioni. Il decreto ministeriale di a pprovazione dello statuto
dei consorzi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi di cui al
comma 1, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 189, comma
3, devono trasmettere copia della comunicazione stessa al consorzio di cui
all'articolo 9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal
presente decreto. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni
previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189, comma
3.
4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
b)
cedere le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi alle imprese che
ne effettuano il recupero;
c) assicurare il loro smaltimento, nel caso non sia
possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni
contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e
azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del
ciclo di produzione, recupero e smaltimento;
e) promuovere la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.
5. Ai consorzi di
cui al comma 1 partecipano:
a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie
al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario
raffinato od in lega;
b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione
oppure di importazione di batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la
raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
d) le imprese
che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.
6. Le
quote di partecipazione dei consorziati sono determinate di anno in anno con
i criteri di cui al comma 3-bis dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, come modificato dal comma 16 del presente articolo.
7. Le deliberazioni
degli organi dei consorzi di cui al presente articolo, adottate in relazione
alle finalità della parte quarta del presente
decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano
costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle
categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 entro
sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.
Resta altresì consentita per gli stessi soggetti, aderenti ad uno dei
consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi consorzi, decorso almeno
un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo
di corrispondere i contributi maturati nel periodo.
9. Decorsi novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene batterie
al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento ai consorzi,
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati,
in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione
di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di conferimento
non esclude la facoltà per il
detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di
altro Stato membro della Comunità europea.
10. Al fine di assicurare,
ai consorzi, i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito
un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso
di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie
stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi
della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente
ai consorzi i proventi del sovrapprezzo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
sono determinati: il sovrapprezzo di cui al comma 10, la percentuale dei costi
da coprirsi con l'applicazione di tale sovrapprezzo.
12. Chiunque, in ragione
della propria attività ed in attesa del conferimento
ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste e' obbligato a stoccare le batterie
stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia
di smaltimento dei rifiuti.
13. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle
attività produttive
i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione;
inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi
Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata
dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
14. Al
comma 2 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' aggiunta
la seguente lettera: d-bis) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica
e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi".
15. Il comma 3 dell'articolo
9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' sostituito dal seguente:
"Al Consorzio,
che e' dotato di personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro, partecipano:
a) le imprese che effettuano il
riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la
produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
b) le imprese che svolgono
attività di fabbricazione oppure di importazione
di batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie
al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione
e la vendita delle batterie al piombo.".
16. Dopo il comma 3, dell'articolo
9-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' inserito il seguente: "3-bis:
Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire
ai singoli soci sono determinate come segue:
a) per le imprese di riciclo di
cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la
capacità produttiva di piombo secondario
del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati
appartenenti alla stessa categoria;
b) per le imprese che svolgono attività di
fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera
b) del comma 3, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto
dei rimborsi;
c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni
di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite
alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste,
in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati,
e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento
al piombo.".
17. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, il Consorzio di cui dell'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adegua il proprio statuto ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicità, nonche' di libera concorrenza nelle attività di
settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, nei successi i novanta giorni,
salvo motivate osservazioni cui il citato Consorzio e' tenuto ad adeguarsi
nei successivi sessanta giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi nei
termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attività produttive.
18. Per il raggiungimento degli obiettivi
pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati
dai consorzi nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla
formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione,
sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso
di scioglimento dei consorzi medesimi.
ART. 236
(consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati)
1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, o ad uno dei consorzi da costituirsi ai sensi del comma 2. I consorzi adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, il consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel
presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza
ed economicità, nonche' di libera concorrenza nelle attività di
settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva di concerto con
il Ministro delle attività produttive nei successivi novanta giorni,
salvo motivate osservazioni cui il Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi
sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti,
le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e quelli diversi dal Consorzio di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono retti da uno statuto
adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente
ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza,
efficacia, economicità e trasparenza, nonche' di libera concorrenza
nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio
e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento
adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove
il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o
di merito, lo ritrasmette al Consorzio richiedente con le rel ative osservazioni.
Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
3. I Consorzi di cui al comma 2 devono trasmettere
al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3,
copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all'articolo
189, comma 3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione
e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente
articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera
h), affinche' tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su
base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione
illustrativa.
4. Ai Consorzi partecipano tutte le imprese che:
a) producono oli base vergini;
b) producono oli base provenienti dal processo
di rigenerazione;
c) immettono al consumo oli lubrificanti.
5. Le quote di partecipazione ai
Consorzi sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di
oli lubrificanti finiti che ciascun consorziato immette al consumo nell'anno
precedente, rispetto al totale dei lubrificanti immessi al consumo, nel medesimo
anno, da tutti i partecipanti al Consorzio stesso.
6. Le deliberazioni degli
organi dei Consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte
quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti
i consorziati. La rappresentanza negli organi elettivi dei Consorzi e' attribuita
in misura pari all'ottanta per cento alle imprese che producono oli base vergini
e immettono sul mercato oli lubrificanti finiti e in misura pari al venti per
cento alle imprese che producono e immettono al consumo oli lubrificanti rigenerati.
7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati
nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente
articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo
a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto
si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto
del pagamento dell'imposta di consumo.
8. Le imprese partecipanti sono tenute
a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed
i termini fissati ai sensi del comma 9.
9. Le modalità e i termini di
accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono
stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello
statuto del consorzio.
10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle
attività produttive
i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
I Consorzi di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro delle attività produttive
una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi
e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.
11. Lo statuto di
cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzi e le relative
modalità di nomina.
12. I consorzi svolgono per tutto il territorio
nazionale i seguenti compiti:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sulle tematiche della raccolta;
b) assicurare ed incentivare la raccolta
degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare
direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai
detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa
o economicamente svantaggiosa;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fmi
della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
e)
cedere gli oli usati raccolti:
1) in via prioritaria, alla rigenerazione
tesa alla produzione di oli base;
2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere
tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;
3) in
difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo
smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
f) perseguire ed incentivare
lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento
e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza,
di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonche'
della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle
acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinche'
tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati
da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli
oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi
di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto
della raccolta;
l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia
possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni
contro l'inquinamento.
13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia
direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati
settori di attività o
determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari e' svolta sotto
la direzione e la responsabilità dei consorzi stessi.
14. I soggetti
giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti
o inizino comunque una delle attività proprie delle
categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, entro
sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.
Resta altresì consentita per i predetti soggetti, aderenti ad uno dei
Consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi Consorzi, decorso almeno
un biennio dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo l'obbligo
di corrispondere i contributi maturati nel periodo.
15. Decorsi novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione
dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti e' obbligato
al loro conferimento ai Consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante
consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa
vigente, a esercitare le attività di
gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per
il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro
della Comunità europea.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali
di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai
consorzi di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non
concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il
divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi
e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.
ART. 237
(criteri direttivi dei sistemi di gestione)
1. I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonche' il massimo rendimento possibile.
TITOLO IV
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ART. 238
(tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte
ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale,
che producano rifiuti urbani, e' tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa
costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati
dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa
di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa
a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto
dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti e' commisurata alle
quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base
di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano
anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa e' determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed e' applicata
e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla
base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione
della tariffa e' prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla
gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle
strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve
essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari
del servizio.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonche' da una
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all'entità dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio.
5. Le Autorità d'ambito approvano e
presentano all'Autorità di
cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal
soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere
gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti
nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti
interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali
sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata
la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo
comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.
7. Nella determinazione
della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche
e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato
ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce
di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere
indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori
introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento
di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli
obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione
della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori
che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa
e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di
recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui
al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della
tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
12. La
riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.
TITOLO V
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI
ART. 239
(principi e campo di applicazione)
1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per
lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti
dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze
inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare
riferimento al principio "chi inquina paga".
2. Ferma restando la
disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le
disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) all'abbandono dei rifiuti
disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora,
a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati
o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di
attenzione, si dovrà procedere
alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica
e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
b) agli
interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di
quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non
disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le
aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni
con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i
siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei
criteri generali di cui al presente titolo.
ART. 240
(definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:
a) sito:
l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa
nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e
comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
b)
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione
delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali e'
necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica,
come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel
caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata
da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di
una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si
assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c)
concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici
ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura
di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato
1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano
di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la
bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i
livelli di accettabilità per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato:
un sito nel quale uno o più valori
di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali
risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC),
in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo
stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio
(CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di
analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto
sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
f)
sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice
ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione
(CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario
e ambientale sito specifica;
g) sito con attività in esercizio: un sito
nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali
che commerciali nonche' le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie
economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio
ai fini della successiva ripresa delle attività;
h) sito dismesso: un
sito in cui sono cessate le attività produttive;
i) misure di prevenzione:
le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato
una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio
sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario
o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il
realizzarsi di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione
di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare,
risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure
a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;
m) messa in sicurezza
d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera
nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione
repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti
primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti
nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica
o di messa in sicurezza operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa:
l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio
atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente,
in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica
da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli
interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria
fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al
fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa
matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei
piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia
delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli
interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle
matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello
di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti
piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad
eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le
concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi
di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento
degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono
di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la
destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso:
la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici
ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine;
s)
analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica
degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione
delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con
i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
t)
condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali e' necessaria
l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni
attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o
idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantità significative
di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella
falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
4)
pericolo di incendi ed esplosioni.
ART. 241
(regolamento aree agricole)
1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.
ART. 242
(procedure operative ed amministrative)
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare
il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro
ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione
ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima
procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche
che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione,
svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede
al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione,
al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore
dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica
e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei
successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile
ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso
per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte
nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto
superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento
ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio
con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza
adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione
con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto.
Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi,
autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.
L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione,
concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla
base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e' applicata la procedura
di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi
di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto.
Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto
responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La
conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta
in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e' dato un preavviso di
almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta
giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti
della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per
la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione
fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni d issenzienti
espresse nel corso della conferenza.
5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi
di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito
e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi,
con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere
lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione
della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio
e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile,
entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia
ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale
sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6 La regione, sentita la provincia,
approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine può essere
sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali
o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento.
In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto
integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile
ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le
attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle
concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare
la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura
dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti
nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR),
il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione
del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi
di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario,
le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare
e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione
presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia
interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile,
approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta
giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante
atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al
progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi
il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del
progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli
impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo
e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione
regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni,
le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi
previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi
alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle
terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì,
variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di
urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il pr ovvedimento di approvazione
del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le
eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata
l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta
per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in
favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi
medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente,
nonche' per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi
sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive
Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3
alla parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa,
riguardante i siti contaminati con attività in
esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce
un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza
operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia
delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si
renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa
in sicurezza permanente.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa
in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio,
la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica
e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione
della attività.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata
in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente
a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al
comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al
piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e
l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le
procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
12. Le indagini ed attività istruttorie
sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di
bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni
e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai componenti della conferenza
di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione
e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire
una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione
di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione
entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio
provvede la regione.
ART. 243
(acque di falda)
1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi
di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere
state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto
dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di
cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, e' ammessa la reimmissione,
previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica
da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento,
le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di
reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero
interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono
essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero
e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse,
per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate.
ART. 244
(ordinanze)
1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni
individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori
ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione
alla regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta
la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini
volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito
il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale
contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di
cui al comma 2 e' comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile
o non provveda e non provveda il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato,
gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui
al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a
quanto disposto dall'articolo 250.
ART. 245
(obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili
della potenziale contaminazione)
1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque
attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli
obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo
242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il
pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia
ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione
secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute
le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione
del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.
E' comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la
facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione
degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o
disponibilità.
3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi
dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso
in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori
all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita
dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del
sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi
eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di
procedere agli interventi prima del suddetto termine.
ART. 246
(accordi di programma)
1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti
altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di
esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati,
entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui
all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni
di cui al presente titolo.
2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano
o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di
siti che interessano il territorio di più regioni, i tempi e le modalità di
intervento possono essere definiti con appositi accordi di programma stipulati,
entro dodici mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di
cui all'articolo 242, con le regioni interessate.
3. Nel caso in cui vi siano
soggetti che intendano o siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica
di una pluralità di siti dislocati su tutto
il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica
di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità di
intervento possono essere definiti con accordo di programma da stipularsi,
entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di
cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
ART. 247
(siti soggetti a sequestro)
1. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.
ART. 248
(controlli)
1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e
al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi
da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate
ai sensi dell'articolo 242, comma 4, e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione
dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente
e di messa in sicurezza operativa, nonche' la conformità degli stessi
al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione
sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per
la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
3. La certificazione
di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie
di cui all'articolo 242, comma 7.
ART. 249
(aree contaminate di ridotte dimensioni)
1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.
ART. 250
(bonifica da parte dell'amministrazione)
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
ART. 251
(censimento ed anagrafe dei siti da bonificare)
1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), predispongono l'anagrafe dei
siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:
a) l'elenco
dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonche'
degli interventi realizzati nei siti medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti
cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi,
in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio,
fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica
ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.
2. Qualora, all'esito dell'analisi
di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni
di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione
urbanistica, nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione
dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio
tecnico erariale competente.
3. Per garantire l'efficacia della raccolta e
del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con
le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti
e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonche' le modalità della
loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo
nazionale dell'ambiente (SINA).
ART. 252
(siti di interesse nazionale)
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili
in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli
inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini
di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali
ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi
i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica deve riguardare
aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento
delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato
in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area
deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) gli interventi
da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province,
le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili
nonche' dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale
e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministero delle attività produttive.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi
anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonche' di altri soggetti
qualificati pubblici o privati.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda
o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato
ne' altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore
di sanità e dell'E.N.E.A.
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
6. L'autorizzazione
del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni,
le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi
previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi
alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie
alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Se il progetto prevede la
realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale,
l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
8.
In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai
commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio può autorizzare in via provvisoria, su
richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione
della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove
prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di
bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni,
dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo
242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della
normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle
Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio si provvederà alla perimetrazione della predetta
area.
ART. 253
(oneri reali e privilegi speciali)
1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui
siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente
ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione
del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica.
2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati
dai terzi sull'immobile.
3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono
essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento
o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente
che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del
soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare
azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere
tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza
delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli
interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del
valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi
medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento
abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto
di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese
sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
5. Gli interventi di bonifica
dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione
legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo
del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale
o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
SANZIONI
ART. 254
(norme speciali)
1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.
ART. 255
(abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231,
commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali
o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque
euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti
non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da venticinque euro a centocinquantacinque euro.
2. Il titolare del centro
di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice
che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192,
comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito
con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato
alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192,
comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma
3.
ART. 256
(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,
211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi
a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si
tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a
due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si
tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai
titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano
in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e
2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni
e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica
e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata
la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe
al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni,
nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti
per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di
cui all'articolo 187, effettua attività non
consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma
1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo
di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto
da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento
litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui
agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234,
235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila
euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni
di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo
articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel
caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli
233, 234, 235 e 236.
ART. 257
(bonifica dei siti)
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni
soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno
o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede
alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di
mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore
e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno
a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila
euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza
di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può essere
subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino
ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli
242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati
ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa
condotta di inquinamento di cui al comma 1.
ART. 258
(violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori
e dei formulari)
1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione
ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento
euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta
euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro
di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento
euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
euro, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un
mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione
e dalla carica di amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero
di unità lavorative inferiore
a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte
rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti
non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per
i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative e' calcolato con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante
un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano
frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere
in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente
il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Chiunque effettua il trasporto
di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario
stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena
di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione
di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni
di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati
nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari
di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta
euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorità competenti
e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o
del formulario di cui all'articolo 193.
ART. 259
(traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito
ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259,
o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento
in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento
stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro
a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in
caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a
quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito
di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca
del mezzo di trasporto.
ART. 260
(attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni
e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,
cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente
ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena
della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie
di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione
di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza
di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare
la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del
danno o del pericolo per l'ambiente.
ART. 261
(imballaggi)
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta
di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali
ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI,
fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
2.
I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per
l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono
ai consorzi di cui all'articolo 223, ne' adottano un sistema di restituzione
dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento
euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori
che non adempiono all'obbligo di cui alì all'articolo 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila
euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi
privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.
4. La violazione del
disposto di cui all'articolo 226, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
ART. 262
(competenza e giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente
decreto provvede la provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione,
ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione
al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali e' competente il
comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative
di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti
alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria,
se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento,
dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative.
ART. 263
(proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 264
(abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente
decreto prevede l'ulteriore vigenza:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione dell'articolo
9 e dell'articolo 9-quinquies come riformulato dal presente decreto. Al fine
di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio
dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente
decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 9-quinquies, del decreto-legge
9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n, 475, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore
dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del
presente decreto;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli
1, 1-bis, I-ter, 1-quater e 1-quinquies;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988,
n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f)
l'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
g) i commi 3, 4 e 5, secondo
periodo, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h)
l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994;
i) il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi
sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente
normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti
attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano
ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti
attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
l) l'articolo 14
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo
14 della legge 8 agosto 2002, n. 178;
m) l'articolo 9, comma 2-bis, della legge
21 novembre 2000, n. 342, ultimo periodo, dalle parole: "i soggetti di
cui all'artico 38, comma 3, lettera a)" sino alla parola: "CONAI";
n)
l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
o) gli articoli
4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano
valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego
di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque
non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte
le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di
continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista
dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo
11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi
sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi
p revisti dalla parte quarta del presente decreto;
p) l'articolo 19 della legge
23 marzo 2001, n. 93.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della parte quarta del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attività produttive,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito
regolamento con il quale sono individuati gli ulteriori atti normativi incompatibili
con le disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, che sono
abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
ART. 265
(disposizioni transitorie)
1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta,
il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione
delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta
del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione
di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista
dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio
delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione
alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto
di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento
ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.
2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di
trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera 1), e fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in
materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono
assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di
trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono
assimilati alle merci pericolose.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e con il Ministro delle attività produttive, individua
con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca
e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le università,
nonche' presso le imprese e i loro consorzi.
4. Fatti salvi gli interventi
realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
entro centottanta giorni da tale data, può essere
presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine
di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei
criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente
esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.
5.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto
con il Ministro delle attività produttive sono disciplinati
modalità, presupposti ed effetti economici per l'ipotesi in cui i soggetti
aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi
o a forme ad essi alternative, in conformità agli schemi tipo di statuto
approvati dai medesimi Ministri, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche
operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa
domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima,
ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi
individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del
regolamento (CE) 1° febbraio
1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del
medesimo Allegato.
ART. 266
(disposizioni finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g),
della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni
e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate
a carico dello Stato.
3. Le spese per l'indennità e per il trattamento
economico del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, restano a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
salvo quanto previsto dal periodo seguente. Il trattamento economico resta
a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime,
nel caso in cui il personale svolga attività di comune interesse.
4.
I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria
si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge
tali attività.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193
e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti
effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime
in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti
definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione
le disposizioni recanti gli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51,
comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le disposizioni
sanzionatorie previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies,
anche con riferimento a fattispecie verificatesi dopo il 31 marzo 2004.
7.
Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
delle attività produttive e della salute, e' dettata la disciplina per
la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi
incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni
la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.