PARTE VI
NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 299
(competenze ministeriali)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione
dei danni all'ambiente, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale
istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'articolo
34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici ministeriali
competenti.
2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione
con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico
ritenuto idoneo.
3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,
delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e
di leale collaborazione.
4. Per le finalità connesse all'individuazione,
all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, in regime convenzionale,
di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica
operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti.
5.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive,
stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento
del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente
patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto.
I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno.
6. Ai fini
dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le necessarie variazioni di bilancio.
ART. 300
(danno ambientale)
1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile,
diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata
da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale
il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle
specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria
di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio
del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE
della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18
ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonche' alle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
norme di attuazione;
b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in
modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo
oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella
direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo
4, paragrafo 7, ditale direttiva;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese
nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque
internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un
rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana
a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze,
preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.
ART. 301
(attuazione del principio di precauzione)
1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo
2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute
umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque
possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica
obiettiva.
3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve
informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione,
il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio
si prospetta l'evento lesivo, nonche' il Prefetto della provincia che, nelle
ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare
in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che
risultino:
a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende
raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure
analoghe già adottate;
c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed
oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
5. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio promuove l'informazione del pubblico quanto agli
effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare
programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale
ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.
ART. 302
(definizioni)
1 Lo stato di conservazione di una specie e' considerato favorevole quando:
a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo,
a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali;
b) l'area
naturale della specie non si sta riducendo ne' si ridurrà verosimilmente
in un futuro prevedibile;
c) esiste, e verosimilmente continuerà ad esistere,
un habitat sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.
2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e' considerato favorevole
quando:
a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o
in aumento;
b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento
a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro
prevedibile; e
c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche e' favorevole,
ai sensi del comma 1.
3. Per "acque" si intendono tutte le acque
cui si applica la parte terza del presente decreto.
4. Per "operatore" s'intende
qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla
un'attività professionale
avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale
sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare
del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività.
5. Per "attività professionale" s'intende
qualsiasi azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta
nel corso di un'attività economica,
industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi,
pubblica o privata.
6. Per "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente,
a seguito dell'attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.
7. Per "minaccia imminente" di danno si intende il rischio sufficientemente
probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale.
8. Per "misure
di prevenzione" si intendono le misure prese per
reagire a un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente
di danno ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno.
9. Per "ripristino",
anche "naturale", s'intende: nel
caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse
naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di
danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per
la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino
deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante
qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione
o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile
dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali
danneggiati.
10. Per "risorse naturali" si intendono specie e habitat
naturali protetti, acqua e terreno.
11. Per "servizi" e "servizi
delle risorse naturali" si
intendono le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse
naturali e/o del pubblico.
12. Per "condizioni originarie" si intendono
le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che
sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate
sulla base delle migliori informazioni disponibili.
13. Per "costi" s'intendono
gli oneri economici giustificati dalla necessità di assicurare un'attuazione
corretta ed efficace delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente
decreto, compresi i costi per valutare il danno ambientale o una sua minaccia
imminente, per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese
amministrative, legali e di realizzazione delle opere, i costi di raccolta
dei dati ed altri costi generali, nonche' i costi del controllo e della sorveglianza.
ART. 303
(esclusioni)
1. La parte sesta del presente decreto:
a) non riguarda il danno ambientale
o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato,
sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile,
insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno
provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo
rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali
elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica
italiana abbia aderito;
c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare
la propria responsabilità conformemente
alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla
limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976,
o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella
navigazione interna (CLNI) del 1988;
d) non si applica ai rischi nucleari relativi
all'ambiente ne' alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate
dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica
o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o
l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali
elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;
e) non si applica
alle attività svolte in condizioni di necessità ed
aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale
o la protezione dalle calamità naturali;
f) non si applica al danno causato
da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di
entrata in vigore della parte sesta del presente decreto;
g) non si applica
al danno in relazione al quale siano trascorsi più di
trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato;
h)
non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno
causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare
in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli
operatori;
i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano
effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata
o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia,
salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.
TITOLO II
PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
ART. 304
(azione di prevenzione)
1. Quando un danno ambientale non si e' ancora verificato, ma esiste una minaccia
imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro
ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita
comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma
nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' al Prefetto della
provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti
gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore,
le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente
coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione,
non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi
di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta
al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mill e euro ne' superiore
a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:
a) chiedere
all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno
ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
b) ordinare all'operatore
di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando
le metodologie da seguire;
c) adottare egli stesso le misure di prevenzione
necessarie.
4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma
1 o al comma 3, lettera b), o se esso non può essere individuato, o
se non e' tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di
adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando
la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato
o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine
di cinque anni dall'effettuato pagamento.
ART. 305
(ripristino ambientale)
1. Quando si e' verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare
senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di
cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre
autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha
inoltre l'obbligo di adottare immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili
per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto
immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori
pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti
ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti
relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
b) le necessarie
misure di ripristino di cui all'articolo 306.
2. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi
e sulle misure da lui adottate immediatamente ai sensi del comma 1;
b) adottare,
o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare,
circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi
fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali
e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
c)
ordinare all'operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;
d) adottare
egli stesso le suddette misure.
3. Se l'operatore non adempie agli obblighi
previsti al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o se esso non può essere
individuato o se non e' tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
ha facoltà di
adottare egli stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto
di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare
le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato
pagamento.
ART. 306
(determinazione delle misure per il ripristino ambientale)
1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale
che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del presente decreto
e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento
dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a
norma articolo 305, commi 2 e 3.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire,
ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta
l'opportunità di addivenire
ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto della procedura di cui
all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Se si e' verificata una
pluralità di casi di danno ambientale e
l'autorità competente non e' in grado di assicurare l'adozione simultanea
delle misure di ripristino necessarie, essa può decidere quale danno
ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione,
l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e
gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonche' della
possibilità di un ripristino naturale.
4. Nelle attività di ripristino
ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute
umana.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio invita i
soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE,
nonche' i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure
di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni
e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema
urgenza l'invito può essere incluso nell'ordinanza, che in tal caso
potrà subire
le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori
in corso.
ART. 307
(notificazione delle misure preventive e di ripristino)
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.
ART. 308
(costi dell'attività di prevenzione e di ripristino)
1. L'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e
di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte
sesta del presente decreto.
2. Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni
bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva
escussione, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia,
le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione
e ripristino adottate a norma della parte sesta del presente decreto.
3. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio determina di non recuperare
la totalità dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore
dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.
4. Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione
e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta
del presente decreto se egli può provare che il danno ambientale o la
minaccia imminente di tale danno:
a) e' stato causato da un terzo e si e' verificato
nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;
b) e' conseguenza
dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica,
diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili
all'operatore; in tal caso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
adotta le misure necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi
sostenuti.
5. L'operatore non e' tenuto a sostenere i costi delle azioni di
cui al comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla parte
sesta del presente decreto qualora dimostri che non gli e' attribuibile un
comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente
e' stato causato da:
a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da
un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla
Comunità europea
di cui all'allegato 5 della parte sesta del presente decreto, applicabili alla
data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità alle condizioni
ivi previste;
b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di
utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività che l'operatore
dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo
lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione
o dell'esecuzione dell'attività.
6. Le misure adottate dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione delle disposizioni
di cui alla parte sesta del presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilità e
l'obbligo risarcitorio del trasgressore interessato.
ART. 309
(richiesta di intervento statale)
1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonche'
le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal
danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione
al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione
o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso
le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate
da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale
o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale
a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
2. Le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente,
di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono riconosciute
titolari dell'interesse di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad
esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa
senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, nell'urgenza estrema, provvede sul danno denunciato
anche prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.
ART. 310
(ricorsi)
1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire,
secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti
adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente
decreto nonche' avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa
del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure
di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.
2. Nell'ipotesi
di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione
esclusiva, può essere preceduto da una opposizione
depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento
entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.
In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta
entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo
all'effettuato deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.
3. Se sia stata presentata l'opposizione e non
ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest'ultimo e' proponibile entro
il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di
rigetto dell'opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione
dell'opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.
4. Resta ferma la facoltà dell'interessato
di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine
di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza
dell'atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.
TITOLO III
RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
ART. 311
(azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando
l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in
forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede
ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
2.
Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti
doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo,
con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi
danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o
in parte, e' obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza,
al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.
3.
Alla quantificazione del danno il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3
e 4 della parte sesta del presente decreto. All'accertamento delle responsabilità risarcitorie
ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con le procedure di cui
al titolo III della parte sesta del presente decreto.
ART. 312
(istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale)
1. L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo
313 si svolge ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, per l'accertamento dei fatti, per l'individuazione
dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per
il risarcimento dei danni, può delegare
il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite
convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato,
del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di
Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro soggetto pubblico dotato
di competenza adeguata.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
per l'accertamento delle cause del danno e per la sua quantificazione, da effettuare
in applicazione delle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 alla parte
sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto del principio
del contraddittorio con l'operatore interessato, apposita consulenza tecnica
svolta dagli uffici ministeriali, da quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto
conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da liberi
professionisti.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche anche
in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile
per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori,
può disporre
l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli
incaricati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione
che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività professionali
e' necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorità giudiziara
competente. In ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma
dovrà essere informato il titolare dell'attività o un suo delegato,
che ha il diritto di essere presente, anche con l'assistenza di un difensore
di fiducia, e di chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate.
5. In
caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti,
scritture ed altre prove del fatto dannoso si trovino in locali diversi da
quelli indicati nel comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
può chiedere l'autorizzazione per la perquisizione di tali locali all'autorità giudiziaria
competente.
6. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria
competente per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura
coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili
e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali
sia stato eccepito il segreto professionale.
7. Di ogni accesso deve essere
redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite,
le richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute,
nonche' le sue dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato
o da chi lo rappresenta oppure deve indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
L'interessato ha diritto di averne copia.
8. I documenti e le scritture possono
essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne constare
agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti
possono sempre acquisire dati con strumenti propri da sistemi meccanografici,
telematici, elettronici e simili.
ART. 313
(ordinanza)
1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia stato accertato
un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato
le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge
a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili
del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica
entro un termine fissato.
2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato
danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente
oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento,
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore
economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente
pecuniario.
3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza
e' emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonche', in solido,
del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno e'
stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo
l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per
apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere
i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili.
4. L'ordinanza
e' adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione
ai soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro
il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia
in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso
i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di
ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione
del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro
incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
con apposito atto di accertamento.
5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3
dell'articolo 2947 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio può adottare
ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati.
6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziche'
ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia
rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti competente per territorio.
7. Nel caso di intervenuto
risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte
di autorità diversa dal Ministro dell'ambiente
e della tutela territorio, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per
l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati
dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro
proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela
dei diritti e degli interessi lesi.
ART. 314
(contenuto dell'ordinanza)
1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo,
contestato, nonche' degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione
e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l'identificazione
dei trasgressori.
2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il
trasgressore in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore
a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire
in considerazione dell'entità dei
lavori necessari.
3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio
arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario
per il suo ripristino. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione
del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno
per equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare
non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Se sia
stata erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno di
cui al presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare
a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per
ciascun giorno di pena detentiva.
4. In caso di sentenza di condanna in sede
penale o di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 444 del codice
di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza
o il provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione.
5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine
del risarcimento del danno ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio le sanzioni amministrative, entro dieci giorni
dall'avvenuta irrogazione.
6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli
304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i relativi termini.
ART. 315
(effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può ne' proporre ne' procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.
ART. 316
(ricorso avverso l'ordinanza)
1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza di cui all'articolo 313, può ricorrere al Tribunale amministrativo
regionale, in sede di giurisdizione esclusiva, competente in relazione al luogo
nel quale si e' prodotto il danno ambientale.
2. Il trasgressore può far
precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'articolo
310, commi 2 e 3.
3. Il trasgressore può proporre altresì ricorso
al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta
notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza.
ART. 317
(riscossione dei crediti e fondo di rotazione)
1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi
delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell'ammontare
determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o dal
giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
2. Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta
dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi
dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna
rata non può essere inferiore comunque ad euro cinquemila.
3. In ogni
momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
4.
Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l'obbligo
di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione.
5. Le somme derivanti
dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del
danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, ivi comprese
quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte
a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo di rotazione istituito
nell'ambito di apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione e, in quest'ultimo
caso, nella misura massima del dieci per cento della spesa:
a) interventi urgenti
di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,
con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo
il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica
e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento
del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti
nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
d)
attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle emissioni
di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali.
6. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le
procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.
ART. 318
(norme transitorie e finali)
1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 317, comma 6,
continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 14 ottobre 2003.
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad eccezione
del comma 5;
b) l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
c) l'articolo 1, commi 439, 440, 441, 442 e 443 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
3. In attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/35/CE,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive,
sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo
sviluppo dell'offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l'utilizzo
da parte degli operatori interessati ai fini dell'assolvimento delle responsabilità ad
essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.
4. Quando
un danno ambientale riguarda o può riguardare una pluralità di
Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio coopera, anche attraverso un appropriato scambio di informazioni,
per assicurare che sia posta in essere un'azione di prevenzione e, se necessario,
di riparazione di tale danno ambientale. In tale ipotesi, quando il danno ambientale
ha avuto origine nel territorio italiano, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio fornisce informazioni sufficienti agli Stati membri potenzialmente
esposti ai suoi effetti. Se il Ministro individua entro i confini del territorio
nazionale un danno la cui causa si e' invece verificata al di fuori di tali
confini, esso ne informa la Commissione europea e qualsiasi altro Stato membro
interessato; il Ministro può raccomandare l'adozione di misure di prevenzione
o di riparazione e può cercare, ai sensi della parte sesta del presente
decreto, di recuperare i costi sostenuti in relazione all'adozione delle misur
e di prevenzione o riparazione.