Monitoraggio reti idriche


"PROGRAMMA COMMISSARIALE
DI INTERVENTI STRATEGICO-EMERGENZIALI
"

UNDICESIMO STRALCIO OPERATIVO
Attuazione Ordinanza n. 337 del 31.12.2002
Area di Intervento 3: Piano strategico reti idriche


COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L’EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.2409 DEL 28.06.1995 E N.2424 DEL 24.02.1996 E N.3243 DEL 29.09.2002
ORDINANZA MINISTRO DELL’INTERNO – DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - N.3196 DEL 12.04.2002
(DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28.06.1995, 13.12.2001 E DECRETO PCM DEL 29.09.2002)

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31.12.2003;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Interno-Delegato per la Protezione Civile n.3196 del 12.04.2002 – artt. 13 e 14;
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3243 del 29.09.2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario Governativo;
VISTA l’Ordinanza del Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna n.337 del 31.12.2002 con la quale è stato approvato l’undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, ove nell’ambito dell’Area di Intervento 3), finalizzata al risparmio ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati, è prevista la realizzazione del "Piano Strategico Reti Idriche", volto al recupero di consistenti quantità di risorsa idrica, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti idriche;

CONSIDERATO che la predetta Ordinanza prevede per la realizzazione del citato Piano Strategico sulle Reti Idriche uno stanziamento complessivo di € 90.000.000,00;
CONSIDERATO che detto intervento si inquadra nell’ambito delle azioni dirette all’eliminazione delle consistenti perdite idriche, dovute all’inadeguatezza delle infrastrutture di distribuzione che determina la dispersione di considerevoli quantità di risorsa idrica in un territorio caratterizzato da una scarsissima disponibilità della risorsa medesima per il perdurare di una situazione di siccità;
CONSIDERATO che il medesimo è coerente con le previsioni di intervento del Piano d’Ambito, approvato con Ordinanza Commissariale n. 321 del 30.09.2002, e specificatamente con il Progetto Obiettivo n. 1: “Efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti commerciali”;
CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in attuazione della Misura 1.1. “Ciclo integrato dell’acqua”, di cui all’Asse 1 del POR Sardegna 2000-2006 ha previsto l’intervento relativo a “Riqualificazione reti idriche urbane“ ed ha proceduto all’espletamento di una procedura concorsuale, con “Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla Misura 1.1” pubblicato sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, finalizzata all’erogazione di finanziamenti per un importo complessivo pari a € 57.122.720;
CONSIDERATO che la graduatoria definitiva con l’indicazione delle somme finanziate a favore dei Comuni richiedenti è stata approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Dighe e Risorse Idriche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici in data 03.12.2002 n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 09.12.2002;
CONSIDERATO che le risorse disponibili nella sopraindicata Misura 1.1. sono risultate complessivamente insufficienti a coprire l’intero fabbisogno finanziario necessario per la completa realizzazione degli interventi proposti dalle Amministrazioni
Comunali interessate;
CONSIDERATO che si rende opportuno finalizzare il finanziamento Commissariale di cui alla presente Ordinanza al conseguimento, da parte delle Amministrazioni Comunali predette, dei seguenti obiettivi prioritari nell’ottica dell’indispensabile superamento dell’emergenza idrica:
- contribuire al miglioramento delle disponibilità idriche in termini quantitativi;
- migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione delle reti acquedottistiche comunali;
- conseguire il massimo recupero di risorse idriche mediante riqualificazione delle reti con l’adozione di opportuni sistemi gestionali e di controllo.

RITENUTO di dover dare attuazione alla sopracitata Ordinanza Commissariale n° 337/02 (Area 3 – Piano strategico reti idriche) finanziando, nei limiti dei fondi da essa messi a disposizione, il completamento degli interventi delle Amministrazioni Comunali per i quali le stesse hanno a suo tempo presentato domanda a valere sul Bando sopra citato (Misura 1.1. del POR), ma per i quali non è stato possibile in tutto od in parte concedere il finanziamento di cui al bando stesso;
RITENUTO pertanto, di dover destinare il finanziamento in parola alle Amministrazioni Comunali che hanno partecipato al Bando predetto;
RITENUTO inoltre, che il conseguimento del finanziamento commissariale integrativo potrà determinare i seguenti tre casi:
1. Amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando citato della Misura 1.1. ma che non abbiano ancora attivato la procedura di affidamento dei lavori. In tal caso si dovrà procedere ad affidamento unico dei lavori comprensivo delle risorse della Misura 1.1. e delle risorse commissariali integrative;
2. Amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando citato della Misura 1.1. ma che abbiano attivato la procedura di affidamento dei lavori. In tal caso le risorse commissariali integrative saranno dirette a finanziare la realizzazione di un lotto funzionale configurato in modo autonomo rispetto all’intero intervento e con proprio specifico ed autonomo quadro economico-finanziario che completi l’intervento stesso come proposto dalle amministrazioni comunali nella domanda di ammissione al bando di cui alla Misura 1.1. del POR;
3. Amministrazioni comunali che pur avendo partecipato al Bando della Misura 1.1. non abbiano ricevuto alcun finanziamento. In tal caso le risorse commissariali integrative dovranno essere finalizzate al finanziamento di un lotto funzionale.
In tutti i casi suddetti il finanziamento commissariale dovrà comunque essere rendicontato autonomamente.
RITENUTO altresì, di dover procedere al finanziamento in parola:
- nel rispetto della graduatoria sopracitata (Determinazione del Direttore del Servizio Dighe e Risorse Idriche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 3.12.2002 n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9.12.2002)
- previa presentazione, con le modalità di cui alla presente Ordinanza, di apposita istanza da parte delle Amministrazioni Comunali predette e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

CONSIDERATO che i progetti di “Riqualificazione delle reti idriche urbane”, che verranno finanziati integrativamente ai sensi della presente Ordinanza dovranno nel loro complesso necessariamente prevedere tutte le seguenti azioni realizzative, gestionali e di controllo al fine di garantire il miglioramento continuo della gestione tecnico-amministrativa del servizio idrico integrato:
- mappatura informatizzata della rete idrica;
- distrettualizzazione della rete idrica;
- sistema di acquisizione dati;
- bilanci idrici per distretto;
- valutazione delle perdite amministrative;
- accelerazione dell’esecuzione dei lavori.

RITENUTO di dover attribuire alla presente Ordinanza il valore di Bando ai fini della presentazione delle domande, da parte delle Amministrazioni Comunali, per il conseguimento del finanziamento commissariale;
RITENUTO nella valutazione delle istanze che saranno presentate, a seguito della pubblicazione della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, di dover mantenere i raggruppamenti dei comuni per classi omogenee in coerenza con le modalità di predisposizione della graduatoria di cui al sopracitato Bando a valere sulla Misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006;
RITENUTO infine di dover stabilire, per ciascuna classe di comuni, i seguenti limiti massimi ammissibili per il finanziamento commissariale:
- € 400.000 per i comuni della 1a classe;
- € 800.000 per i comuni della 2a classe;
- € 1.600.000 per i comuni della 3a classe.

O R D I N A

Art. 1. Accesso al finanziamento Commissariale integrativo dell’intervento finanziario di cui al
Bando a valere sulla Misura 1.1. del POR

  1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
  2. I Comuni, ricompresi nelle classi 1, 2, e 3 di cui alla graduatoria definitiva relativa al Bando “Riqualificazione delle reti idriche urbane previa valutazione e quantificazione delle perdite”, di cui alla Misura 1.1. dell’Asse I del POR Sardegna 2000-2006, pubblicata sul BURAS n. 36 del 09.12.2002, possono presentare istanza per l’inserimento, tra le opere Commissariali per l’Emergenza Idrica, dei complessivi interventi da loro proposti a seguito del relativo Bando e, per la parte di detti interventi non finanziata a valere sulla citata Misura 1.1., che venga configurata come coofinanziamento dell’opera già in parte finanziata oppure, in base alle indicazioni precedentemente richiamate, quale lotto funzionale autonomo e con uno specifico quadro economico-finanziario, i Comuni stessi possono richiedere il finanziamento commissariale a valere sulle risorse di cui all’Ordinanza n. 337 del 31.12.2002.
  3. Tale finanziamento commissariale non potrà eccedere le seguenti misure:
    o € 400.000 per i comuni della 1a classe;
    o € 800.000 per i comuni della 2a classe;
    o € 1.600.000 per i comuni della 3a classe.

Art.2. Modalità di presentazione dell’istanza

  1. I comuni di cui al precedente art. 1 dovranno presentare richiesta al Commissario Governativo, sul fac-simile n. 1 allegato alla presente Ordinanza, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna dell’Ordinanza medesima. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Comune.
  2. La stessa dovrà contenere l’impegno:
    2.a per le amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando della Misura 1.1., ma che non hanno ancora attivato la procedura di affidamento dei lavori, a prevedere un intervento unico da realizzarsi con i fondi della Misura 1.1., con i fondi comunali e con i richiesti fondi commissariali;
    2.b per le amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando della Misura 1.1. e che hanno già attivato la procedura di affidamento dei lavori, a prevedere un lotto funzionale autonomo da realizzare con i fondi comunali e i richiesti fondi commissariali;
    2.c per le amministrazioni che, pur avendo partecipato al bando della Misura 1.1. non abbiano ottenuto alcun finanziamento, a prevedere un lotto funzionale da realizzare con i fondi comunali ed i richiesti fondi commissariali 2.d ad approvare il progetto esecutivo complessivo dei lavori e ad indire la gara per l’affidamento degli stessi entro 30 gg. dalla pubblicazione dell’elenco di cui al successivo art. 3 punto 1 della presente Ordinanza. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6;
    2.e a garantire il cofinanziamento comunale nella percentuale indicata nell’istanza di cui al Bando della Misura 1.1 e nel rispetto delle stesse modalità (art. 7, punto 1, 3° paragrafo del Bando medesimo);
    2.f a rendicontare le spese sostenute, certificate da apposita dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del procedimento e dal Legale rappresentante dell’Ente, con le modalità di cui al successivo art. 11.
  3. Entro il termine di cui al precedente punto 2.d, l’Amministrazione Comunale deve trasmettere, all’Ufficio del Commissario Governativo, pena la decadenza del finanziamento :
    - la deliberazione della Giunta Comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell’intervento complessivo (2.a) o del lotto funzionale (2.b e 2.c) con specifico ed autonomo quadro economico progettuale;
    - copia del provvedimento di indizione della gara per l’appalto dell’intervento complessivo (2.a), o del lotto funzionale (2.b e 2.c).

Art.3. Procedure di ammissione

  1. L’elenco delle proposte ammissibili e l’importo del finanziamento commissariale concedibile, alle condizioni di cui alla presente Ordinanza, sarà approvato con provvedimento del Commissario Governativo entro 15 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
  2. Con provvedimento dell’Ufficio del Commissario Governativo verrà disposto l’attribuzione del finanziamento integrativo alle Amministrazioni Comunali che avranno dimostrato di possedere i requisiti indicati nel precedente art. 2.

Art.4. Modalità del finanziamento

  1. Il finanziamento commissariale verrà messo a disposizione delle Amministrazioni Comunali di cui al precedente art. 3, comma 2, su apposita contabilità speciale di tesoreria, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Cagliari, da aprirsi a titolarità del Rappresentante Legale dell’Ente, all’uopo nominato Sub Commissario ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 7.
  2. Il finanziamento Commissariale verrà riversato sulla predetta contabilità speciale di Tesoreria come segue, in deroga a quanto previsto dall’art. 4 della Legge Regionale 22 aprile 1987 n. 24:
    - 70 per cento Contestualmente al provvedimento di affidamento di cui al precedente art. 3, comma 2
    - 30 per cento a saldo Entro 30 gg. dall’accertamento della regolare esecuzione dei lavori o del collaudo per spese rendicontate nella misura del 70% dell’importo del finanziamento commissariale.

Art. 5. Economie – Somme non spese

  1. Qualora a seguito dell’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori vengano realizzate economie sull’importo previsto per i lavori a base d’asta dell’opera cofinanziata dal commissario, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico e proporzionalmente, dalla voce IVA sui lavori.
    I Sub Commissari di cui al successivo art. 7 dovranno comunicare all’Ufficio del Commissario Governativo, entro 5 giorni dalla conclusione della gara, il nuovo quadro economico rideterminato e dovranno conseguentemente provvedere alla restituzione delle economie, proporzionalmente alla quota di finanziamento già erogata, entro il termine perentorio di 30 giorni mediante il loro riversamento nella contabilità speciale di Tesoreria n. 1690 intestata al Presidente della Regione – Emergenza Idrica.
  2. L’aggiudicazione definitiva dei lavori dovrà intervenire entro il termine di 90 giorni dalla data di erogazione del finanziamento commissariale. In caso contrario le Amminstrazioni Comunali dovranno restituire i predetti finanziamenti entro i successivi 30 giorni dal termine di cui sopra con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.
  3. Le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario Governativo.

Art.6. Requisiti del progetto esecutivo

  1. Il progetto esecutivo immediatamente cantierabile, approvato dall’Amministrazione Comunale, secondo i limiti d’importo previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 53 del 30 aprile 2003, dovrà rispondere ai requisiti di cui al Titolo III – Capo II – Sezione quarta del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 – Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni. Nello stesso dovranno essere previste:
    - Mappatura informatizzata della rete idrica;
    La mappatura informatizzata dovrà basarsi su una ricognizione in campo della rete idrica allo scopo di integrare e aggiornare i dati già disponibili.
    La conoscenza dello sviluppo plano-altimetrico della rete, delle sue caratteristiche tecniche (materiali, diametri, anno di posa, stato di conservazione) e la conoscenza dell’ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature idrauliche in linea (saracinesche, sfiati) e degli impianti (serbatoi, stazioni di sollevamento), costituiscono gli elementi minimi indispensabili da informatizzare.
    La mappatura dovrà essere predisposta per una sua successiva utilizzazione in ambiente G.I.S.
    - Distrettualizzazione della rete idrica;
    La distrettualizzazione della rete idrica è prevista dalla normativa (D.M. n. 99 08/01/97) per una più semplice valutazione delle perdite sulla base di “bilanci idrici nelle reti e negli impianti”.
    I progetti di riqualificazione delle reti idriche di distribuzione dovranno essere improntati alla realizzazione di distretti e settori così come previsto dal decreto.
    Su ciascun distretto, in ingresso ed in uscita, si dovranno installare misuratori di portata fissi allo scopo di predisporre i bilanci idrici. In ciascun punto di misura è auspicabile anche l’installazione di misuratori di pressione.
    - Sistema di acquisizione dati;
    Il progetto dovrà indicare la metodologia di acquisizione dei valori di portata in ingresso ed in uscita dai distretti.
    È auspicabile l’acquisizione dei dati attraverso la telemisura.
    - Bilanci idrici per distretto;
    Nei progetti dovrà essere indicata la metodologia che sarà utilizzata per la redazione dei bilanci idrici nell’ottica di valutare le perdite presenti nel distretto. In particolare si dovranno prevedere bilanci giornalieri e mensili, con particolare attenzione alle misure nelle ore notturne (01.00 – 04.00) per determinare il consumo minimo notturno quale indice di valutazione delle perdite nei distretti.
    Il progetto dovrà inoltre riportare la modulistica del report annuale da inviare, per il tramite dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, all’Osservatorio dei servizi idrici secondo quanto indicato dal D.M. n. 99 del 08.01.1997.
    - Valutazione delle perdite amministrative;
    Il progetto dovrà prevedere interventi gestionali e di controllo volti al recupero ed all’ampliamento dell’utenza, e più precisamente:
    - un Regolamento che stabilisca:
    a) la frequenza della lettura dei contatori e della relativa fatturazione all’utenza;
    b) la frequenza delle ispezioni nei punti di consegna per monitorare il regolare allaccio delle utenze;
    c) le procedure di intervento nel caso si rilevino malfunzionamenti dei contatori o irregolarità negli allacci. Sarà così possibile tenere sotto controllo i consumi, l’effettivo funzionamento dei contatori nonché l’eventuale presenza di allacci abusivi.
    - un Piano per la manutenzione, eventuale sostituzione e ampliamento dei contatori.
    - uno Schema di Relazione annuale sull’andamento dei consumi ed i volumi fatturati per monitorare e tenere sotto controllo eventuali andamenti anomali del consumo per utenza e/o abitante.

Art.7. Sub Commissario – Poteri delegati
Approvazione del Progetto – Pubblicità – Appalto Lavori – Espropriazioni – Risoluzione
Controversie – Collaudo
Modalità e deroghe alla normativa vigente

  1. Gli interventi dei Comuni di cui alla presente Ordinanza, all’atto dell’affidamento di cui al precedente art. 3 sono ricompresi nel programma del Commissario Governativo per il superamento dell’emergenza idrica in Sardegna e sono dichiarati nella loro interezza, ivi compreso l’eventuale lotto funzionale a cofinanziamento commissariale, di assoluta urgenza ed agli stessi sono applicabili le disposizioni acceleratorie previste per gli interventi del programma commissariale stesso.

    Sub Commissario:
  2. Il Rappresentante Legale dell’Amministrazione Comunale beneficiaria del finanziamento commissariale, all’atto dell’affidamento del finanziamento, è nominato, ai sensi dell’art. 2, 1° comma dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28.06.1995, Sub Commissario Governativo per l’attuazione dell’intero intervento e per la gestione della contabilità speciale.
  3. Il Sub-Commissario per l’attuazione dell’intero intervento dovrà attenersi alle seguenti modalità operative e potrà avvalersi delle facoltà di deroga normativa di seguito indicate.

    Approvazione progetti:
  4. In deroga a quanto previsto dall’art.11 della L.R. 24/87, le Amministrazioni Comunali sono autorizzate ad approvare il progetto esecutivo, anche in linea tecnica, previa acquisizione del parere del Responsabile del procedimento, espresso ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n° 554/1999.

    Pubblicità del bando di gara - Modalità -
  5. 5. Ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. n° 554/1999, per i lavori di importo pari o superiore a € 5.000.000, gli avvisi ed i bandi, oltre ad essere pubblicati all’Albo Pretorio del Comune sede dell’Amministrazione appaltante, saranno inviati all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione Europea. Gli avvisi e i bandi saranno altresì pubblicati sulla GURI e sul BURAS e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione regionale. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
    Per i lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 ed inferiore a 5.000.000 di €, gli avvisi ed i bandi di gara oltre ad essere pubblicati all’Albo Pretorio del Comune sede dell’Amministrazione appaltante, sono pubblicati sulla GURI e sul BURAS e, per estratto, su almeno due quotidiani a maggiore diffusione regionale.
    Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di €, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati oltre che all’Albo Pretorio del Comune sede dell’Amministrazione appaltante, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
    Quando l’importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 €, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell’Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’Albo della stazione appaltante.
    È comunque facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

    Importo Lavori
    Modalità di Pubblicazione
    >= 5.000.000€
    - Albo Pretorio della stazione appaltante
    - G.U.C.E.
    - G.U.R.I.
    - B.U.R.A.S.
    - 2 quotidiani a diffusione nazionale
    - 2 quotidiani a diffusione regionale
    < 5.000.000 €
    >= 1.000.000€
    - Albo Pretorio della stazione appaltante
    - G.U.R.I.
    - B.U.R.A.S.
    - 2 quotidiani a diffusione regionale
    < 1.000.000 €
    >= 500.000€
    - Albo Pretorio della stazione appaltante
    - 2 quotidiani a diffusione provinciale
    < 500.000€
    - Albo Pretorio della stazione appaltante

    Riduzione dei termini di ricezione delle offerte;
  6. In deroga all’art. 79, comma 10 del D.P.R. n° 554/1999, per i pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore a 5.000.000 di €, il termine di ricezione delle offerte è ridotto a quindici giorni a decorrere dall’ultima data di pubblicazione nelle diverse fonti di divulgazione.
    Per i pubblici incanti relativi a lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di € si applica, ai sensi dall’art. 79 comma 8 del D.P.R. n° 554/1999, il termine di ventidue giorni, come previsto a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee da almeno cinquantadue giorni l’avviso indicativo di cui all’articolo 11, paragrafo 1 della Direttiva 93/37/CEE del 14.06.1993, e sempreché tale avviso indicativo contenga tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B della stessa Direttiva.

    Importo Lavori
    Termini per la presentazione delle offerte
    >= 5.000.000€
    22 giorni naturali e consecutivi
    < 5.000.000 €
    >= 1.000.000€
    15 giorni naturali e consecutivi
    < 1.000.000 €
    >= 500.000 € 15
    giorni naturali e consecutivi
    < 500.000€
    15 giorni naturali e consecutivi

    Esperimento in unica tornata di gara;
  7. In deroga all’art.10 – comma 1/quater – della Legge 11.02.1994 n. 109 s.m.i., i pubblici incanti possono essere esperiti in unica seduta di gara, procedendo successivamente alla verifica dei requisiti richiesti nel bando di gara solo per le imprese prima e seconda classificata ove le stesse risultino prive di attestazione di qualificazione SOA o ARA.

    Espropriazioni;
  8. In deroga a quanto previsto dall’art.7 del 7.08.1990 n. 241 e dall’art. 12 della Legge Regionale n. 40 del 22.08.1990 la comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della pubblica utilità dovrà essere effettuata, in ogni caso, mediante la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio del Comune in cui si realizzeranno i lavori. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine perentorio di 10 giorni dall’inizio della pubblicazione predetta.
    I provvedimenti di autorizzazione ad introdursi, di occupazione d’urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente Ordinanza, previsti dall’art.23 della L. R. 11 Ottobre 1985 n.23 sono emessi dal Responsabile del Servizio Comunale competente. Per l’accesso negli immobili e per le occupazioni d’urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, si provvede ai sensi del 3° e 4° comma dell’art.3 della Legge Regionale 9 Giugno 1989 n. 32.

    Semplificazioni in corso di esecuzione;
  9. In deroga a quanto previsto dall’art.25 – Legge 11.02.1994 n. 109 s.m.i., tutte le varianti in corso d’opera, purché rientranti nell’importo del progetto rideterminato a seguito dell’aggiudicazione, possono essere approvate dall’Amministrazione Appaltante, acquisito il parere del Responsabile del procedimento.

    Accelerazione esecuzione lavori;
  10. I capitolati speciali dovranno contenere specifiche disposizioni perché i lavori vengano eseguiti in più turni giornalieri. Dovrà inoltre essere previsto un premio di accelerazione al verificarsi delle seguenti condizioni:
    - riduzione del termine per l’esecuzione dei lavori quale indicato nel capitolato speciale d’appalto che porti un beneficio economico espresso nel valore di calcolo della maggiore risorsa idrica acquisita o salvata da perdite nel periodo intercorrente tra la data di prevista anticipata conclusione dei lavori per effetto dell’accelerazione, e la data di conclusione dei lavori prevista dal Capitolato speciale di appalto;
    - riduzione dei tempi delle fasi di cantiere, riducendo contemporaneamente disagi e disfunzioni per la popolazione.

    Controversie tra Amministrazione comunale appaltante e impresa esecutrice dei lavori;
  11. In deroga a quanto prescritto dall’art. 31 bis della Legge 11.02.1994 n. 109 s.m.i., tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza dell’attuazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza, a prescindere dal loro importo, saranno valutate con le modalità stabilite dallo stesso articolo.
    In deroga all’art. 32, comma 2, della Legge 11.02.1994 n. 109 s.m.i. la composizione del collegio arbitrale è quella prevista dall’art. 12 del decreto legislativo 20.8.2002 n.190.

    Collaudo;
  12. In deroga a quanto prescritto dall’art.28, comma 3 della Legge 11.02.1994 n. 109 s.m.i., per i lavori di importo fino 5.000.000 di €, l’Amministrazione appaltante potrà sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori. Negli altri casi, il Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna designerà il Collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo.
    Gli oneri conseguenti faranno carico alla voce spese generali del quadro economico dell’intervento.

    Consegna anticipata dell'opera;
  13. In deroga a quanto previsto dall’art.200, comma 1 – D.P.R. n. 554/1999, qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata delle opere realizzate con la sola condizione che siano state eseguite con esito positivo le prove previste dal capitolato speciale d’appalto.
    Resta fermo che la presa in consegna anticipata, ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 200, non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.

Art. 8. Crono-programma di attuazione

Termine entro il quale devono essere presentate le istanze per il finanziamento commissariale Entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente
Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
Termine entro il quale deve essere approvato l’elenco delle proposte ammissibili Entro 15 gg. dalla scadenza di cui al precedente punto 1
Termine entro il quale le Amministrazioni Comunali incluse nell’elenco degli interventi ammissibili devono trasmettere la deliberazione della Giunta Comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell’intervento, viene confermata la misura
del cofinanziamento nella percentuale indicata nell’istanza di cui al Bando della Misura 1.1 e viene inviata copia del provvedimento di indizione della gara per l’appalto dell’intervento complessivo (Art. 2, comma 2.a) o del lotto funzionale (Art. 2 commi 2.b e 2.c) del quale è stato richiesto il finanziamento commissariale
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, dell’elenco delle proposte ammissibili
Erogazione del 70% Contestualmente al provvedimento di affidamento di cui all’art. 3, comma 2

Art. 9. Rendicontazione contabile e Monitoraggio

  1. Le somme messe a disposizione delle Amministrazioni Comunali sulla contabilità speciale di Tesoreria, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, Legale Rappresentante dell’Ente, con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.
  2. Le Amministrazioni Comunali, con atti a firma del Legale Rappresentante dell’Ente, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato per l’attuazione dell’intervento commissariale, e per l’effetto, titolare della contabilità speciale, presenterà alla Ragioneria Provinciale dello Stato in Cagliari, per il tramite della Ragioneria Generale della Regione Autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario Governativo.
  3. Gli importi delle spese sostenute, per la cui ammissibilità si applicano le norme di cui ai Regolamenti CE n. 1260/1999, 1685/2000 e 438/2001, dovranno essere rendicontati secondo le modalità di cui al successivo punto 4.
  4. Le Amministrazioni Comunali beneficiarie del finanziamento commissariale, sia che si tratti di cofinanziamento del progetto generale che di eventuale lotto funzionale, sono obbligate a trasmettere all’Ufficio del Commissario Governativo apposite schede, su supporto cartaceo ed informatico, di cui all’allegato n. 3, opportunamente compilate e sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Ente (Sub Commissario) e dal Responsabile del procedimento, anche al fine di realizzare un costante monitoraggio finanziario (trimestrale), fisico (semestrale) e procedurale (annuale) basato sui dati qualitativamente affidabili.

Art.10. Assistenza tecnica

  1. Alle Amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento commissariale verrà garantita, in ogni fase procedimentale, l’assistenza tecnica dell’Ufficio del Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna che si avvarrà, a tal fine, della Società Hydrocontrol S.c.r.l. già operante quale Service esterno dell’Ufficio stesso.

Art.11. Poteri sostitutivi

  1. Il Commissario per l’emergenza idrica assegna, in caso di ritardo, inerzia o inadempimento, del Rappresentante Legale del Comune, nominato Sub-Commissario, un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario procede alla revoca del finanziamento Commissariale con conseguente automatica revoca della nomina del Sub-Commissario cui spetta l’immediato riversamento in restituzione, nella contabilità speciale n. 1690, intestata al Presidente della Regione – Emergenza Idrica, dei fondi Commissariali messi a disposizione del Comune.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 5 della Legge 24/02/1992 n.225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Il Commissario Governativo
Presidente della Regione
Mauro Pili

L’ordinanza verrà pubblicata sul Supplemento Ordinario al n. 17 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 9 Giugno 2003.
Le amministrazioni comunali interessate dovranno presentare istanza esclusivamente dopo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
improrogabilmente entro il 24 giugno 2003 con spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:
Ufficio del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna – Viale Trento, 69 – 11° piano Torre – 09123 CAGLIARI
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio predetto a decorrere dal 10 Giugno 2003 – Tel. 070.6062544 – Fax 070.6062543 – E - mail: Presidenza.comgov@regione.sardegna.it

 

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