Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997

"Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature"

Introduzione

Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.
In attuazione dell'art. 5, comma 2, della L. 36/94, il presente decreto definisce i criteri ed il metodo in base ai quali sono valutate le perdite degli acquedotti e delle fognature. Indica altresì la guida per l'effettuazione delle rilevazioni e l'organizzazione del relativo sistema di monitoraggio nonché le regole per la stesura dei rapporti che il gestore trasmette all'Osservatorio dei servizi idrici.
Si applica a tutti gli impianti di acquedotto, alle fognature, intese come impianti di smaltimento dei reflui derivanti dall'uso di acque distribuite da acquedotti, con esclusione delle fognature bianche, si applica inoltre a tutte le fognature nere degli impianti a sistema separato e a quelle miste in quanto destinate allo smaltimento delle acque nere, anche se alimentate da risorse idriche di cui l'utente si approvvigioni autonomamente.
Le procedure di valutazione delle perdite sono finalizzate alla formulazione di "bilanci idrici nelle reti e negli impianti".
Definisce le varie parti costituenti un impianto di acquedotto e i possibili usi dell'acqua correlati all'impianto stesso. Definisce l'elenco dei volumi di acqua che partecipano alla formazione dei bilanci idrici nei servizi di acquedotto e di fognatura.
Descrive le modalità di valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature: parametri di valutazione, strumenti di controllo, strategie di riduzione. Riporta gli adempimenti dei soggetti gestori.
Riferimenti legislativi:

  • D.P.R. 23/08/82, 854 - Attuazione della Dir. CEE 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda.
  • D.P.R. 24/05/88, 236 - Attuazione della Dir. CEE 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 183/87.
  • L. 05/01/94, 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche. Legge Galli. L'art. 5 attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di definire i criteri ed il metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.
  • Cir. Min. 24/02/98 - 105/UPP - Nota esplicativa al decreto del Ministero dei lavori pubblici 08/01/97, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Riporta chiarimenti relativi ai rapporti annuali che i gestori degli acquedotti devono presentare all'Osservatorio dei servizi idrici.
Riferimenti normativi:
  • CNR UNI 10023 - Misura di portata di correnti fluide a mezzo di diaframmi, bloccaggi o venturimetri inseriti su condotte in pressione a sezione circolare. Sostituisce le norme UNI dalla 1559 alla 1597.

Preambolo - [Preambolo]

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

visto l'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di definire, mediante apposito regolamento, i criteri ed il metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;
visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
visto il voto n. 585/94 espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 23 giugno 1995;
udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996, n. 25/96;
vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1032 dell'8 gennaio 1997);

adotta il seguente regolamento:

Articolo 1 - Oggetto ed ambito d'applicazione

  1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, definisce nell'allegato, costituente parte integrante dello stesso, i criteri ed il metodo in base ai quali sono valutate le perdite degli acquedotti e delle fognature. Esso indica, altresì, la guida per la effettuazione delle rilevazioni e l'organizzazione del relativo sistema di monitoraggio nonché le regole per la stesura dei rapporti di cui all'articolo 3 che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il gestore trasmette al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici.
  2. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di acquedotto. Esso si applica altresì alle fognature, intese come impianti di smaltimento dei reflui derivanti dall'uso di acque distribuite da acquedotti, con esclusione delle fognature bianche; si applica inoltre a tutte le fognature nere degli impianti a sistema separato e a quelle miste in quanto destinate allo smaltimento delle acque nere, anche se alimentate da risorse idriche di cui l'utente si approvvigioni autonomamente.

Articolo 2 - Valutazioni delle perdite

  1. Le procedure di valutazione delle perdite di cui al presente regolamento sono finalizzate alla formulazione di "bilanci idrici nelle reti e negli impianti", sia nel loro complesso, sia in parte di essi, mediante la compiuta conoscenza dei volumi immessi nel sistema in un prefissato arco temporale e di quelli in uscita. Detti bilanci si fondano su misurazioni di portate, o su stime per quelle non misurabili, integrati in un determinato tempo di osservazione. La stima delle portate non misurabili è effettuata con livelli di attendibilità progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualità, di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi di acquedotto e fognature esistenti, al fine di rendere il più possibile obiettivo e certo il metodo di controllo dei volumi in entrata e in uscita. Per gli impianti da realizzare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale esigenza è tenuta presente in sede di progettazione della conformazione strutturale e della disposizione di apparecchiature, anche nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2. In via transitoria il gestore è tenuto comunque ad effettuare una stima delle perdite, qualora non siano misurabili, anche basate su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione.
  3. La conoscenza dei volumi che concorrono alla formazione dei bilanci idrici è quanto più possibile disaggregata per componenti e per zone, al fine di rendere più puntuale la conoscenza dell'entità e della distribuzione delle perdite, anche attraverso la determinazione di appropriati indici di funzionalità e di disservizio.
  4. In dipendenza dell'esito dei bilanci, il gestore procederà ad una appropriata e specifica "campagna di ricerca delle perdite" per provvedere alle necessarie riparazioni; le indicazioni per la esecuzione del relativo piano di interventi sono contenute nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed i soggetti gestori.

Articolo 3 - Rapporti annuali

  1. Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio appositi rapporti redatti secondo gli standard indicati nel punto 4 dell'allegato e indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite.

Articolo 4 - Norma transitoria

  1. Nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36/1994 ed i soggetti gestori sono indicati tempi, modalità ed oneri per adeguare le reti e gli impianti esistenti, ai fini della valutazione delle perdite in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Allegato 1  Definizioni
Allegato 2  Valutazione delle perdite degli acquedotti
Allegato 3  Valutazioni delle perdite per le fognature
Allegato 4  Adempimenti dei soggetti gestori, standard e verifiche
Allegato 5  Schemi degli impianti e dei volumi d'acqua da considerare
Allegato 6  Modelli per le comunicazioni annuali a cura dei soggetti gestori

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