Testo modificato secondo il D.M
10 Agosto 2004
G.U. 25-08-2004, n. 199
Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi
di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee
di trasporto.
(G.U. 26-5-1971, n.132, supplemento)
1
- |
Premesse |
1.1. - |
Le presenti norme tecniche concernono i casi di interferenza
di condotte (convoglianti liquidi o gas o sostanze solide minute pulverulente,
pastose o in sospensione in veicolo fluido) e di canali con le ferrovie
dello Stato (F.S.) ovvero con ferrovie, tranvie e filovie extraurbane,
funicolari, funivie e impianti similari, concessi od in gestione governativa,
eserciti sotto il controllo della direzione generale della motorizzazione
civile e trasporti in concessione. Per brevità, nel testo, per tutte
le suddette linee di trasporto, si impiegherà la dizione "ferrovie". |
1.2. - |
Per quanto non disposto dalle presenti norme valgono le norme U.N.I. e C.E.I. |
1.3. - |
Le presenti norme si applicano agli impianti di nuova costruzione, nonché alle trasformazioni radicali di quelli già esistenti. |
1.4. - |
Sono escluse dalla presente normativa gli attraversamenti e i parallelismi di condotte e canali come sopra indicati con tranvie urbane, per i quali valgono le disposizioni del Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendio e della protezione civile. |
2
- |
Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie con condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero). |
2.1. - |
Attraversamenti.
|
2.1.1. - |
Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati con le condotte interrate al disotto dei binari. |
2.1.1.1. - |
Il tracciato della condotta in attraversamento deve essere, di norma,
rettilineo e normale all'asse del binario. Quando ciò non sia possibile è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse del binario un angolo non minore di 45°. Quando la condotta è posata lungo una strada che interseca la sede ferroviaria con un passaggio a livello, è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse del binario lo stesso angolo che è determinato dall'asse della strada. |
2.1.1.2. - |
In prossimità di opere d'arte l'attraversamento
deve essere realizzato in modo tale da non interessare le strutture
delle opere stesse e consentire la eventuale esecuzione di lavori di
manutenzione o consolidamento delle medesime. |
2.1.1.3. - |
La condotta attraversante deve essere contenuta entro un tubo di maggior
diametro (tubo di protezione) avente le caratteristiche riportate al
paragrafo 2.4. e deve avere una pendenza uniforme non inferiore al due
per mille in direzione dello spurgo. |
2.1.1.4. - |
La condotta attraversante deve essere interrata - per
una estesa corrispondente alla distanza tra le due rotaie estreme più
m 3 al di là di entrambe - a una profondità tale che l'altezza
del terreno sovrastante il tubo di protezione risulti di m 1,20 e che
il punto più alto del tubo stesso si trovi a m 2 al di sotto
del piano del ferro (della rotaia più bassa se vi è sopraelevazione
del binario). |
2.1.1.5. - |
Nel caso che si debba necessariamente attraversare una stazione ferroviaria
non è ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione, di
piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non è ammesso
altresì l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza
maggiore di m 20 misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle
stazioni, delle fermate e degli scali merci. |
2.1.2. - |
Attraversamenti superiori. Si distinguono in attraversamenti mediante struttura portante propria ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti (esistenti o da costruire per usi promiscui vari). |
2.1.2.1. - |
Gli attraversamenti superiori con struttura portante propria debbono essere progettati e realizzati con esclusione tassativa di strutture metalliche, e con un passaggio che consenta l'ispezione della tubazione (o delle tubazioni) la cui disposizione dovrà essere tale da renderne anche agevole la manutenzione. |
2.1.2.2. - |
L'asse della struttura portante propria deve essere rettilineo e, per quanto possibile, normale all'asse del binario. |
2.1.2.3. - |
Non è ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi di
stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non è
ammesso altresì l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza
maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi delle
stazioni, delle fermate e degli scali merci. |
2.1.2.4. - |
In prossimità di opere d'arte deve essere rispettata una distanza
tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse e consentire
l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento delle
medesime. |
2.1.2.5. - |
La struttura portante la condotta deve assicurare una altezza libera sul piano del ferro di almeno:
|
2.1.2.6. - |
La condotta deve essere contenuta nel tubo di protezione di cui al punto 2.4. e dovrà avere una pendenza uniforme non inferiore al due per mille in direzione dello spurgo. |
2.1.2.7. - |
Non sono ammessi attraversamenti superiori con appoggio o sospensione
a struttura metallica di pertinenza della ferrovia attraversata. |
2.1.2.8. - |
Gli attraversamenti da realizzare con condotte posate sul piano di campagna, sospese o interrate al disopra delle gallerie, vengono considerati attraversamenti superiori di tipo particolare per i quali valgono le seguenti norme. |
2.1.2.9. - |
Negli attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati
che allo scoperto, quando lo spessore del terreno esistente tra il piano
di posa della condotta e l'estradosso del rivestimento della galleria
è inferiore a m 10 deve essere previsto il tubo di protezione
(2.4.). |
2.1.2.10. - |
Attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, con condotte in tubi di protezione poggianti a quota inferiore a m 3 sopra l'estradosso del rivestimento delle gallerie stesse possono essere ammessi previa verifica della stabilità del manufatto in relazione al nuovo carico e alle caratteristiche del manufatto stesso, nonché previa esecuzione delle eventuali opere atte a garantirne la stabilità. |
2.1.2.11. - |
Non si richiedono apparecchiature di controllo né gli organi di intercettazione di cui al successivo paragrafo 2.5. |
2.1.3. - |
Attraversamenti inferiori. Gli attraversamenti inferiori, cioè quelli realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti, sono ammessi soltanto se compatibili con la funzione dei manufatti. |
2.1.3.1. - |
Detti attraversamenti devono essere realizzati osservando
le prescrizioni stabilite per gli attraversamenti interrati al numero
2.1.1.3. |
2.1.3.2. - |
Di norma la condotta deve essere interrata preferibilmente
in corrispondenza della mezzeria della luce libera dell'opera d'arte. |
2.1.3.3. - |
Non è ammesso spingere gli scavi per l'interramento
di condotte al di sotto dei piani di posa delle fondazioni di opere
d'arte. |
2.2. - |
Parallelismi. |
2.2.1. - |
Non è ammesso che le condotte siano posate in prossimità di una linea ferroviaria ad una distanza inferiore a m 20 misurata fra la generatrice esterna della condotta lato binari e la più vicina rotaia. |
2.3. - |
Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle condotte in opera. |
2.3.1. - |
Le condotte in attraversamento devono essere di acciaio di qualità,
salvo i casi in cui il fluido trasportato non ne consenta l'impiego. E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano(*) l'utilizzo di tubazioni in polietilene, per diametri esterni fino a 315 mm e per pressioni di esercizio non superiori a 5 bar. In ogni caso tali condotte non devono avere caratteristiche inferiori a: PE 80, Serie 5 - SDR 11 di cui alla norma UNI ISO 4437 e al decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni. |
2.3.2. - |
Le sezioni costituenti il tratto di condotta come sopra detto devono
nel caso di condotte in acciaio essere unite di testa mediante saldatura
elettrica ad arco. |
2.3.3. - |
Gli spessori delle tubazioni interessanti gli attraversamenti debbono essere calcolati con la formula: s = (200 x S/Ks + pDe) : (200 x S/Ks + 2 p) nella quale: s = spessore del tubo in millimetri; S = carico di snervamento minimo dell'acciaio impiegato, espresso in kg/mm2. Ks = coefficiente di sicurezza minimo, rispetto al carico di snervamento, pari a 2,5; p = pressione massima che può aversi nel più sfavorevole caso espressa in bar; De = diametro esterno della condotta espresso in millimetri. |
2.3.4. - |
Gli spessori delle condotte in acciaio devono corrispondere od essere immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con la formula sopra riportata. In ogni caso lo spessore minimo delle condotte non deve essere inferiore a 4 mm. |
2.3.5. - |
Le condotte metalliche debbono essere esternamente trattate in modo uniforme e continuo con vernici, con bendaggi, o altri rivestimenti protettivi che ne garantiscano la buona conservazione. |
2.3.6. - |
Il tratto di condotta interessante l'attraversamento deve essere sottoposto
ad una prova idraulica in opera pari a 1,5 volte la pressione dichiarata
massima di esercizio. |
2.3.7. - |
La pressione di prova idraulica o pneumatica deve essere controllata con manometro registratore. Il risultato della prova stessa deve essere verbalizzato. |
2.4. - |
Tubo di protezione - Tubi di sfiato e spurghi. |
2.4.1. - |
Il tubo di protezione deve essere di acciaio di qualità ed avere
uno spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare. Nel caso di tubazioni in polietilene di cui al punto 2.3.1, in attraversamento inferiore, in parallelismo, qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata, il tubo di protezione puo' essere anche dello stesso materiale della condotta e venga sottoposto a sollecitazioni non superiori a quelle calcolate per i tubi in acciaio. |
2.4.2. - |
Indipendentemente dai risultati del calcolo di cui al punto 2.4.3 non devono essere adottati spessori minori di 4 mm per le tubazioni di acciaio. |
2.4.3. - |
Per il calcolo dello spessore di tale tubo si deve utilizzare la tabella allegata nella quale sono riportati i valori dei momenti flettenti e degli sforzi assiali generati nelle sezioni radiali della tubazione dalle diverse sollecitazioni esterne e cioè: A) Peso proprio della tubazione. B) Carico ripartito superiore, corrispondente al peso del terrapieno sovrastante la tubazione ed al carico mobile transitante sul binario. Tale carico è valutato pari a: [13200 : (2,60 + 2 H)] kg/m2 - per ferrovie a semplice binario ed a: [13200 : (3,08 + H)] kg/m2 - per ferrovie a doppio binario dove H è la distanza minima tra il piano inferiore delle traverse e la generatrice superiore del tubo di protezione. Per le linee ove circolano carichi inferiori a t 12 per asse le suddette valutazioni possono essere ridotte in proporzione al carico effettivo, la cui indicazione dovrà essere ottenuta presso il competente compartimento M.C.T.C.; C) Carico ripartito laterale, corrispondente alla parte rettangolare del diagramma di spinta (terra + sovraccarico valutato come sopra); D) Carico triangolare laterale, corrispondente alla parte triangolare del diagramma di spinta. E) Reazione radiale costante in un settore corrispondente ad un angolo al centro di 60o in funzione del carico Q pari alla somma di tutti i carichi verticali, agente sulla tubazione. La sollecitazione massima cui risulta sottoposto il materiale non deve essere superiore alla metà del carico di snervamento minimo del materiale stesso. |
2.4.4. - |
Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare una
intercapedine non inferiore a 2 cm e non maggiore di 5 cm. E' ammesso nel caso di condotte convoglianti gas metano(*), che l'intercapedine libera tra la condotta ed il tubo di protezione soddisfi le prescrizioni del decreto ministeriale del Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e integrazioni. |
2.4.5. - |
Il tubo di protezione può essere grezzo, se si prevede di spingerlo
attraverso i terreni con apposite macchine. |
2.4.6. - |
La condotta portante deve essere posata nell'interno del tubo di protezione
con distanziatori di materiale isolante non deteriorabile. I distanziatori
non devono occupare più di un quarto della sezione dell'intercapedine,
e devono essere in numero tale da garantire che i due tubi non vengano
in nessun caso a contatto e dovranno essere posti in modo da consentire
il libero deflusso dei liquidi e dei gas. Nel caso di condotte in polietilene di cui al punto 2.3.1, con tubo di protezione dello stesso materiale, i distanziatori di cui al precedente capoverso possono essere omessi. |
2.4.7. - |
Il tubo di protezione deve essere posato con pendenza
minima del due per mille in direzione dello spurgo e negli attraversamenti
deve terminare, da ciascun lato dei binari esterni, ad una distanza
minima di m 10 a partire dalla più vicina rotaia; contemporaneamente
dovrà essere rispettata la distanza di m 3 dal piede del rilevato
o m 5 dal ciglio delle trincee, anche se ciò comporta un aumento
della sopraindicata distanza minima di m 10. |
2.4.8. - |
Le estremità del tubo di protezione devono essere chiuse con adeguato sistema che assicuri la perfetta tenuta stagna della intercapedine compresa fra i due tubi. |
2.4.9. - |
Il tubo di protezione deve essere munito di due tubi
di sfiato dell'intercapedine da collocare in prossimità delle
due estremità del tubo stesso. |
2.4.10. - |
I tubi di sfiato di cui al precedente punto 2.4.9.
devono essere portati a giorno ad una distanza non inferiore a m 20
dalla più vicina rotaia; essi devono essere protetti dalle corrosioni
mediante adatto rivestimento (protezione passiva). |
2.4.11. - |
Il tubo di protezione deve essere munito anche di tubo di spurgo della
intercapedine da collocare in prossimità della estremità
più bassa del tubo stesso. |
2.5. - |
Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione. |
2.5.1. - |
A monte ed a valle dell'attraversamento, in corrispondenza delle estremità
del tubo di protezione devono essere costruiti due pozzetti contenenti
ciascuno: una presa per manometro, le eventuali apparecchiature relative
alla protezione catodica, di cui al paragrafo 2.6., le prese agibili per
il controllo periodico dello stato elettrico della condotta e del tubo
di protezione, il terminale del tubo di spurgo dell'intercapedine fra
tubo di protezione e condotta. Detto terminale deve essere munito di una
idonea chiusura di sicurezza. E' tuttavia ammesso che le apparecchiature ed i congegni di cui sopra vengano sistemati nel modo seguente: - le prese per manometro, nelle camerette, nei pozzetti interrati o nei recinti di protezione degli organi di intercettazione; - le prese elettriche agibili per il controllo della situazione elettrica della condotta e del relativo tubo di protezione, su pozzetti o su armadietti a piantana ubicati presso i tubi di sfiato; - i pozzetti di ricovero dei terminali dei tubi di spurgo dell'intercapedine tra condotta e tubo di protezione, in corrispondenza o nelle vicinanze delle estremita' del tubo di protezione medesimo, ma in ogni caso a distanza non minore di 3 m dal piede del rilevato o 5 m dal ciglio delle trincee, anche se cio' comporta un aumento della anzidetta minima distanza di 10 m. |
2.5.2. - |
Tutte le condotte devono essere intercettabili a monte ed a valle dell'attraversamento.
Gli organi di intercettazione devono essere ubicati, in posizione facilmente
accessibile, in modo che possa essere rapido l'intervento per intercettare
il flusso in caso di necessità, e ad una distanza fra loro non
maggiore di 1000 m. La predetta distanza di 1000 m deve intendersi misurata
sull'asse della condotta. Gli organi di intercettazione anzidetti devono
essere protetti da camerette interrate o da pozzetti interrati o da
recinti in modo che la loro manovra possa essere effettuata soltanto
dal personale addetto. |
2.5.3. - |
I pozzetti, le camerette e i recinti, devono essere costruiti e mantenuti in modo da assicurare in ogni momento il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature e meccanismi in essi contenute. |
2.6. - |
Protezione catodica. |
2.6.1. - |
Le condotte metalliche ed i relativi tubi di protezione nel tratto di attraversamento, oltre che dalla normale protezione passiva, devono essere munite di adeguata protezione catodica. Ciò vale anche per le condotte interferenti con linee non elettrificate. |
2.6.2. - |
Qualora il richiedente intenda proteggere catodicamente l'intera condotta (compreso quindi il tratto di attraversamento), ciò deve essere esplicitamente dichiarato. |
2.6.3. - |
Qualora il richiedente intenda proteggere catodicamente il solo tratto di attraversamento, è ammesso l'impiego di giunti isolanti da porsi in corrispondenza delle camerette di contenimento dei congegni di intercettazione di cui al punto 2.5.2., o nelle camerette dei congegni di misura di cui al punto 2.5.1. |
2.6.4. - |
I giunti isolanti del tipo proposto dal richiedente devono sopportare al collaudo in officina la tensione di 1000 Volt alternati efficaci, 50 Hz, per un minuto primo e presentare caratteristiche tali che, per effetto di acqua di condensa o forte umidità, non risulti riduzione nei valori del suddetto isolamento. |
2.6.5. - |
Per i controlli periodici sulla efficienza o sull'adeguatezza della protezione catodica devono essere messe in opera, in adeguato numero, prese elettriche agibili. |
2.6.6. - |
La situazione elettrica sia della condotta che del tubo di protezione limitatamente all'attraversamento, deve essere controllata ogni sei mesi a cura del richiedente, che è tenuto a verbalizzare l'esito dei controlli effettuati. |
3 - |
Norme tecniche per gli attraversamenti e i parallelismi di ferrovie, nell'interno degli stabilimenti industriali dei porti, con condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero). |
3.1. - |
Valgono le norme previste al punto 2 con le varianti che seguono. |
3.1.2. - |
(Riferimento 2.2.1.) - E' ammesso che le condotte siano posate alla distanza di m 1,0 dal confine di pertinenza della ferrovia misurato a partire dalla generatrice esterna della condotta, lato binario. |
3.1.3. - |
(Riferimento 2.4.7.) - La lunghezza del tubo di protezione può essere ridotta in corrispondenza degli stabilimenti industriali e dei porti in relazione alla ubicazione dei fabbricati. Comunque il tubo dovrà estendersi fino a m 1,5 dalla rotaia più vicina. |
3.1.4. - |
(Riferimento 2.5.2.) - La distanza fra gli organi di intercettazione può anche essere superiore a m 1000 in relazione alle circostanze locali, fino ad un massimo di m 2000. |
4
- |
Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie con condotte convoglianti acque sotto pressione. |
4.1. - |
Attraversamenti. Gli attraversamenti si distinguono in: - interrati (4.1.1.); - superiori (4.1.2.); - inferiori (4.1.3.). |
4.1.1. - |
Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati con le condotte interrate al disotto dei binari. |
4.1.1.1. - |
Il tracciato della condotta in attraversamento deve essere per quanto
possibile rettilineo e normale all'asse del binario. Quando la condotta è posata lungo una strada che interseca il binario con un passaggio a livello, è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse del binario lo stesso angolo che è determinato dall'asse della strada. |
4.1.1.2. - |
In prossimità di opere d'arte, l'attraversamento deve essere realizzato in modo tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse e consentire la eventuale esecuzione di lavori di consolidamento e di manutenzione delle medesime. In ogni caso l'attraversamento deve risultare a distanza dal filo esterno della struttura più vicina non minore dell'altezza del piano del ferro sul piano di fondazione dell'opera d'arte, con un massimo di m 10. Analogamente va rispettata la distanza di m 2 dai blocchi di fondazione dei sostegni delle linee elettriche di pertinenza delle ferrovie (secondo le norma C.E.I. 2.1.0.7.h e i). Nei confronti degli imbocchi delle gallerie va rispettata la distanza di m 10. |
4.1.1.3. - |
Le condotte di acciaio o di altro materiale anche non metallico (escluse le condotte in cemento armato di diametro interno eguale o maggiore di mm 800) debbono essere contenute entro un tubo di maggiore diametro (tubo di protezione) avente le caratteristiche riportate al paragrafo 4.4. ed una pendenza non inferiore a due per mille in direzione del pozzetto di spurgo. |
4.1.1.4. - |
La condotta attraversante deve essere interrata per una
estesa corrispondente alla distanza tra le due rotaie estreme più
m 3 al di la di entrambe - a una profondità tale che l'altezza
del terreno sovrastante il tubo di protezione risulti di m 1,20 e che
il punto più alto del tubo stesso si trovi a m 2 al disotto del
piano di ferro (della rotaia più bassa se vi è sopraelevazione
del binario). |
4.1.1.5. - |
Non è ammesso l'attraversamento di marciapiedi di stazione, di
piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non è ammesso altresì
l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m misurata
fra le rotaie esterne dei binari estremi delle stazioni, delle fermate e
degli scali merci. Negli altri casi non contemplati, non e' ammesso l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30 m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi. |
4.1.2. - |
Attraversamenti superiori. Si distinguono in attraversamenti
mediante struttura portante propria ed attraversamenti su altri manufatti
(esistenti o da costruire per usi promiscui vari). |
4.1.2.1. - |
Gli attraversamenti superiori con struttura portante propria debbono essere progettati e realizzati con un passaggio pedonale che consenta la ispezione della tubazione (o delle tubazioni) la cui disposizione deve essere tale da renderne anche agevole la manutenzione. |
4.1.2.2. - |
Il tracciato dell'attraversamento superiore deve essere rettilineo e, per quanto possibile normale all'asse del binario. Quando la condotta è posata lungo una strada che interseca la ferrovia con un'opera d'arte esistente o che sorpassa la stessa linea al disopra di una galleria, è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse del binario o della galleria lo stesso angolo che è determinato all'asse della strada. |
4.1.2.3. - |
Non è ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. |
4.1.2.4. - |
In prossimità di opere d'arte deve essere rispettata una distanza tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse e consentire l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento delle medesime. Nei confronti degli imbocchi delle gallerie e dei pozzi di aerazione va rispettata la distanza di m 10. |
4.1.2.5. - |
La struttura portante la condotta deve assicurare una altezza libera sul piano del ferro di almeno:
|
4.1.2.6. - |
La condotta di acciaio o di altro materiale anche non
metallico deve essere contenuta nel tubo di protezione di cui al successivo
paragrafo 4.4. e dovrà avere una pendenza non inferiore al due
per mille verso il pozzetto di spurgo. |
4.1.2.7. - |
Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti (esistenti
o da costruire per usi promiscui vari) debbono essere realizzati introducendo
la condotta nel tubo di protezione di cui al punto 4.4. Tale tubo di protezione
può essere incorporato nel sottofondo stradale con opportuno rinfianco
di malta di cemento; oppure può essere lasciato in vista, ma sempre
all'interno delle spallette o balaustre del manufatto. E' consentita la omissione del tubo di protezione quando sia possibile alloggiare la condotta in cunicolo stagno e ispezionabile appositamente predisposto e ricavato sotto il piano di calpestio del manufatto. E' altresì consentita la omissione del tubo di protezione anche quando la condotta sia lasciata in vista, sempre però, all'interno delle spallette o balaustre che dovranno essere continue e stagne nei confronti della ferrovia sottostante, facendo assumere al manufatto stesso la forma del canale di cui si è detto nel precedente punto 4.1.2.5. Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione appoggiati o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti. |
4.1.2.8. - |
Gli attraversamenti da realizzare al disopra delle gallerie artificiali, con le condotte posate sul piano di campagna, sospese o interrate, vengono considerati attraversamenti superiori di tipo particolare, per i quali valgono le seguenti norme. |
4.2.1.9. - |
Negli attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati
che allo scoperto, quando lo spessore del terreno esistente tra il piano
di posa della condotta e l'estradosso del rivestimento della galleria
è inferiore a m 5 deve essere previsto il tubo di protezione (2.4.). |
4.1.2.10. - |
Attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, con condotte in tubi di protezione posti a quota inferiore a m 3 sopra l'estradosso del rivestimento delle gallerie stesse, possono essere ammessi previa verifica della stabilità del manufatto in relazione al nuovo carico e alle caratteristiche del manufatto stesso nonché previa esecuzione delle eventuali opere atte a garantirne la stabilità. |
4.1.3. - |
Attraversamenti inferiori. Gli attraversamenti inferiori, cioè quelli realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti, sono ammessi soltanto se compatibili con la funzione del manufatto. Si ammette che la condotta (o il fascio di condotte) sia interrata o posata fuori terra. |
4.1.3.1. - |
Se la condotta (o il fascio di condotte), è interrata
sotto il piano di campagna o sotto il manto di una strada è sempre
necessario il tubo di protezione come indicato nel punto 4.1.1.4. per
le condotte di acciaio o di altro materiale anche non metallico (comprese
quelle in cemento armato di diametro interno minore di m 1). Detto tubo
di protezione deve avere pendenza non inferiore al due per mille in direzione
del pozzetto di spurgo. |
4.1.3.2. - |
Se la condotta (o il fascio di condotte) è posata allo scoperto su appositi sostegni indipendenti dalle strutture del manufatto sotto il quale si realizza l'attraversamento, è ammessa la omissione del tubo di protezione. |
4.1.3.3. - |
Di norma la condotta (o il fascio di condotte) dovrà
essere posata preferibilmente in corrispondenza della mezzeria della luce
libera dell'opera d'arte. |
4.1.3.4. - |
Non è ammesso spingere gli scavi per la posa di
condotte al di sotto dei piani di posa delle fondazioni delle opere d'arte. |
4.1.4. - |
Attraversamenti in cunicolo. Gli attraversamenti da realizzare
posando la condotta e le condotte nell'interno di un cunicolo appositamente
costruito, vengono considerati attraversamenti inferiori di tipo particolare,
per i quali valgono le seguenti norme. |
4.1.4.1. - |
In prossimità di opere d'arte deve essere rispettata
una distanza tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse
e consentire l'eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento.
A tal fine va rispettata una distanza dal filo più esterno delle
fondazioni dell'opera d'arte esistente, pari all'altezza del piano del
ferro sul piano di posa delle fondazioni stesse, con un massimo di m 10. |
4.1.4.2. - |
L'estradosso della copertura del cunicolo deve trovarsi almeno m 1 al disotto del piano del ferro. |
4.1.4.3. - |
La sezione interna del cunicolo deve avere dimensioni tali da consentire la agevole manutenzione e sostituzione delle condotte. |
4.1.4.4. - |
La pendenza del piano di calpestio interno del cunicolo deve essere non minore del due per mille verso il pozzetto di ispezione più basso. |
4.2. - |
Parallelismi. |
4.2.1. - |
E' ammesso che una o più condotte siano posate parallelamente al binario, purché venga rispettata la distanza minima di m 1 dal limite delle aree di pertinenza della ferrovia. |
4.3. - |
Caratteristiche tecniche e sistema di prova delle condotte in opera. |
4.3.1.- |
Le condotte in attraversamento possono essere di acciaio o di qualunque altro materiale (metallico, plastico o di cemento armato, di cemento e fibra di amianto, di vetroresina, ecc.), che la tecnica moderna offre sul mercato per condotte sottoposte, in esercizio, a pressioni interne. |
4.3.2.- |
Se le condotte sono di acciaio, gli elementi tubolari costituenti l'attraversamento debbono corrispondere od essere immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con la garanzia di tenuta idraulica. |
4.3.3.- |
Gli spessori delle tubazioni di acciaio interessanti l'attraversamento debbono essere calcolati con la formula: s = (200 x S/Ks + pDe) : (200 x S/Ks + 2p) nella quale: s = spessore del tubo in millimetri; S = carico di snervamento minimo dell'acciaio impiegato espresso in kg/mm2; Ks = coefficiente di sicurezza minimo, pari a 2, rispetto al carico di snervamento; p = pressione massima che può verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo di ariete, espressa in bar; De = diametro esterno della condotta espresso in millimetri. |
4.3.4.- |
Gli spessori delle condotte di acciaio debbono corrispondere od essere immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con la formula sopra riportata. |
4.3.5.- |
Gli spessori delle condotte di ghisa vanno scelti in relazione al diametro della condotta ed al valore della pressione massima che può verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo d'ariete, moltiplicato per 1,5. In ogni caso però lo spessore minimo della condotta non deve essere inferiore a mm 5. |
4.3.6.- |
Gli spessori delle condotte in plastica o in altro materiale non metallico vanno scelti in relazione al diametro delle condotte ed al valore della pressione massima che può verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo d'ariete, moltiplicato per 1,5. |
4.3.7. - |
Lo spessore della parete e l'entità dell'armatura metallica delle condotte in cemento armato vanno calcolati ricavando lo sforzo di trazione N (in chilogrammi) dalla formula N = p x Di/2 in cui p è la pressione massima di prova in bar e Di è il diametro interno in centimetri e tenendo conto altresì che gli sforzi di trazione debbono essere tutti assorbiti dal ferro di armatura (per cui il calcestruzzo lavora solo a compressione) e che inoltre il ferro di armatura deve lavorare a non più di 1000 kg/cm2. |
4.3.8. - |
Le condotte metalliche debbono essere trattate esternamente in modo uniforme e continuo con vernici, con bendaggi o altri rivestimenti protettivi che ne garantiscano la buona conservazione. |
4.3.9. - |
Il tratto di condotta interessante l'attraversamento deve essere sottoposto ad una prova di tenuta idraulica in opera con una pressione pari a 1,5 volte il valore della pressione massima che può verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo di ariete. La pressione minima di prova idraulica non deve in nessun caso essere inferiore a 5 bar. La prova di pressione può essere omessa per gli attraversamenti inferiori in corrispondenza di corsi d'acqua e di canali quando la luce libera dell'opera d'arte è tale da poter smaltire oltre le acque del fiume o canale in regime di massima piena, anche l'intera portata dell'acquedotto. |
4.3.10. - |
La pressione di prova idraulica da controllare con manometro registratore (per tutte le condotte aventi diametro maggiore di mm 25) deve mantenersi costante per due ore dopo raggiunta la stabilizzazione del sistema. Il risultato della prova deve essere verbalizzato. |
4.4. - |
Tubo di protezione. |
4.4.1. - |
Il tubo di protezione deve essere di spessore adeguato
alle sollecitazioni esterne ed interne da sopportare. |
4.4.2. - |
Per il calcolo degli spessori dei tubi di acciaio e delle armature dei tubi di cemento armato, si deve adottare la tabella allegata nella quale sono riportati i valori dei momenti flettenti e degli sforzi assiali generati nelle sezioni radiali della tubazione delle diverse sollecitazioni esterne e cioè: A) Peso proprio della tubazione. B) Carico ripartito superiore, corrispondente al peso del terrapieno sovrastante la tubazione e al carico mobile transitante sul binario. Tale carico è valutato pari a: - 13200 : (2,60 + 2H) kg/m2 per ferrovie a semplice binario ed a - 13200 : (3,08 + H) kg/m2 per ferrovie a doppio binario dove H è la distanza minima tra il piano inferiore delle traverse e la generatrice superiore del tubo di protezione. Per le linee ove circolano carichi inferiori a t 12 per asse le suddette valutazioni possono essere ridotte in proporzione al carico effettivo, la cui indicazione dovrà essere ottenuta presso il competente compartimento della M.C.T.C. C) Carico ripartito laterale, corrispondente alla parte rettangolare del diagramma di spinta (terra + sovraccarico valutato come sopra). D) Carico triangolare laterale, corrispondente alla parte triangolare del diagramma di spinta. E) Reazione radiale costante in un settore corrispondente ad un angolo al centro di 60o, in funzione del carico Q, pari alla somma di tutti i carichi verticali, agente sulla tubazione. La sollecitazione massima cui risulta sottoposto l'acciaio non deve essere superiore alla metà del carico di snervamento minimo del materiale. Per i tubi di cemento armato interrati o no, la sollecitazione massima del metallo non deve superare il valore di 1000 kg/cm2. |
4.4.3. - |
Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare lo smaltimento della intera portata della condotta. |
4.4.4. - |
Il tubo di protezione può essere grezzo se si prevede di spingerlo attraverso i rilevati con apposite macchine. Se detto tubo è di acciaio e viene posato in scavo a cielo aperto, deve essere protetto esternamente con bendaggi o altri rivestimenti protettivi. |
4.4.5. - |
La condotta portante deve essere posata nell'interno del tubo di protezione con distanziatori di materiale isolante non deteriorabile. I distanziatori non devono occupare più di un quarto dell'area dell'intercapedine, dovranno essere in numero tale da garantire che i due tubi non vengano in nessun caso a contatto e dovranno essere posti in modo da consentire il libero deflusso delle acque. |
4.4.6. - |
Il tubo di protezione deve essere posato con pendenza uniforme del due per mille in direzione dello spurgo e dovrà terminare, da ciascun lato dei binari esterni, ad una distanza minima di m 10 a partire dalla più vicina rotaia; contemporaneamente dovrà essere rispettata la distanza minima di m 3 dal piede del rilevato o m 5 sul ciglio delle trincee, anche se ciò comporta un aumento della sopra indicata distanza minima di m 10. Le predette distanze debbono intendersi misurate sulla ortogonale all'asse del binario. |
4.4.7. - |
La lunghezza del tubo di protezione può essere ridotta in corrispondenza degli stabilimenti industriali e dei porti, in relazione alla ubicazione dei fabbricati. In tali casi il tubo deve estendersi fino a m 1 dal confine di pertinenza delle ferrovie. |
4.4.8. - |
Le estremità del tubo di protezione debbono terminare
in pozzetti praticabili e aventi lo scopo di consentire la ispezione della
intercapedine libera fra la condotta ed il tubo di protezione, di raccogliere
e smaltire lontano dalla sede ferroviaria le eventuali perdite, dovute
ad avaria della condotta, attraverso luci di sfioro alla sommità
dei pozzetti, o attraverso drenaggi o scarichi di fondo. |
5
- |
Norme tecniche per gli attraversamenti di ferrovie con condotte o canali convoglianti acque a pelo libero. |
5.1. - |
Gli attraversamenti con canali o con grandi collettori per fognature devono essere effettuati mediante appositi manufatti, le cui caratteristiche sono da definirsi di volta in volta. |
5.2. - |
Per le fognature a pelo libero possono ammettersi attraversamenti interrati con tubazioni di materiale che non venga attaccato dai liquidi di scarico e che siano autoresistenti. |
5.3. - |
La profondità di posa delle tubazioni, non deve essere inferiore a m 2 tra il piano del ferro e la generatrice superiore dei tubi. |
5.4. - |
I pozzetti di ispezione delle tubazioni fognature devono essere ubicati a non meno di m 10 dalla più vicina rotaia e di m 3 dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea (anche se ciò comporti un aumento della lunghezza minima predetta di m 10). |
6
- |
Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie con condotte convoglianti sostanze solide. |
6.0. - |
Le condotte convoglianti sostanze solide minute, pulverulente, o in sospensione in veicolo liquido devono rispondere alle norme previste al punto 4: cioè sono assimilate alle condotte d'acqua sotto pressione. |
7
- |
Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di filovie extraurbane e di impianti con trazione a fune, con condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti e canalizzazioni a pelo libero |
7.0. - |
Le presenti norme riguardano i casi di interferenze fra condotte o canali, di cui ai punti precedenti, con linee filoviarie extraurbane e con linee di pubblico trasporto di persone, esercitate a mezzo di impianti di funicolari terrestri (e tipi derivati) nonché di funivie, ricadenti tutte sotto la vigilanza ed il controllo della direzione generale della M.C.T.C. Viene indicato, punto per punto, il campo di applicazione delle norme ai singoli tipi di impianto. |
7.1. - |
Attraversamenti. Gli attraversamenti si distinguono in:
|
7.1.1. - |
Attraversamenti interrati. Sono quelli realizzati con le condotte interrate al disotto del piano di campagna sottostante la linea di trasporto. Interessano le funicolari terrestri e le funivie. |
7.1.1.1. - |
Il tracciato della condotta di attraversamento può intersecare l'asse della linea di trasporto con un angolo minimo di 45o. |
7.1.1.2. - |
In prossimità degli eventuali sostegni delle funivie l'attraversamento deve essere realizzato come indicato al punto 2.1.1.2. per la parte applicabile. |
7.1.1.3. - |
La condotta attraversante deve essere contenuta entro un tubo di maggior
diametro (tubo di protezione avente le caratteristiche riportate al paragrafo
2.4.). Per la profondità di interramento valgono le norme di cui ai punti 2.1.1.4., 2.1.1.5., in quanto applicabili, considerando le distanze ivi indicate dalla più vicina rotaia (funicolari) o dal più vicino bordo della pista (slittovie e impianti similari). Per le funivie la profondità di interramento, riferita alla generatrice superiore del tubo di protezione, non deve essere inferiore a m 1,20 per una estesa da ogni lato, fino a m 20 dalla proiezione sul terreno della fune più vicina. |
7.1.2. - |
Attraversamenti superiori. Interessano le filovie extraurbane
e le funicolari terrestri. |
7.1.3. - |
Attraversamenti inferiori. Interessano le funicolari
terrestri. |
7.2. - |
Parallelismi. |
7.3. - |
Caratteristiche tecniche e sistemi di prove delle condotte
in opera. |
7.4. - |
Tubo di protezione - Tubi di sfiato e spurghi. |
7.5. - |
Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione. |
7.6. - |
Protezione catodica. |
8
- |
Norme tecniche per gli attraversamenti di filovie extraurbane e di impianti con trazione a fune, con condotte convoglianti acque sotto pressione. |
Per essi valgono le norme di cui al capo 4, per quanto applicabili. |
9
- |
Possibilità di deroga alle norme. |
Quando per particolari motivi tecnici risulti impossibile - per un determinato attraversamento - attenersi alle disposizioni contenute nei precedenti capitoli, e l'ente attraversante proponga una soluzione diversa ma avente un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'applicazione delle norme, il Ministero si riserva la facoltà di ammettere - a suo insindacabile giudizio - la soluzione proposta in deroga alle norme stesse. |
10
- |
Accertamento della regolare esecuzione e prove periodiche. |
10.0 - |
Ultimati gli impianti previsti nella convenzione che disciplina l'attraversamento od il parallelismo oggetto delle presenti norme dovrà procedersi. |
10.1. - |
Ad effettuare tutte le prove e verifiche in contraddittorio fra le parti per accertare la rispondenza fra progetto approvato ed esecuzione degli impianti. |
10.2. - |
A redigere apposito "Verbale di regolare esecuzione" che dovrà essere firmato da funzionari responsabili delle due parti. Tale documento da redigersi in duplice copia, per uso delle parti, autorizza il richiedente a mettere in servizio la condotta con l'attraversamento od il parallelismo della ferrovia. |
10.3. - |
Qualora l'attraversamento od il parallelismo non dovessero corrispondere a quanto previsto in progetto, discostandosene in modo da non rispettare sia pure in minima parte le presenti norme, dovrà redigersi verbale di constatazione con espressa diffida all'ente richiedente l'attraversamento, dal mettere in servizio l'impianto. |
10.4. - |
Negli attraversamenti o parallelismi di cui è
prevista la protezione catodica, dopo trascorsi centottanta giorni dalla
data di emissione del "Verbale di regolare esecuzione" di cui
al punto 10.2., dovrà essere redatto in contraddittorio, a firma
di funzionari responsabili delle parti, in duplice copia, altro verbale
dal quale deve risultare che l'impianto di protezione catodica è
funzionante, ben dimensionato e che la condotta ed il relativo tubo di
protezione, sono costantemente mantenuti ad un potenziale di almeno 0,85
Volt negativi. |
10.5. - |
Entro la fine di ogni anno successivo a quello nel quale
è stato attivato l'impianto l'esercente procederà alla verifica
del buon funzionamento dell'intero impianto, ivi comprese le apparecchiature
di intercettazione manuale o motorizzate, e tutte le altre apparecchiature
di controllo allarme e sicurezza ubicate lungo la condotta e presso le
stazioni di pompaggio e di ricevimento; e del regolare funzionamento di
quello di protezione catodica che, se necessario, dovrà essere
adeguato. |
10.6. - |
L'esercente dell'impianto assume ogni responsabilità civile e penale nei confronti della direzione di esercizio della ferrovia e nei confronti dei terzi in generale. |
Formule per il calcolo dei tubi di protezione interrati
M - |
Momento flettente | r - |
Raggio medio della tubazione | ||
N - |
Sforzo assiale | s - |
Spessore della tubazione | ||
p - |
Carico uniformemente ripartito, dovuto ai carichi mobili ed al peso della massicciata | - |
Peso specifico del materiale costituente la tubazione | ||
q - |
Pressione uniforme dovuta alle spinte orizzontali | ||||
z - |
Pressione variabile dovuta alle spinte orizzontali |
(*) - Per "gas metano" si intende gas naturale con densità non superiore a 0,8 (D.M. 10 Agosto 2004).
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