8 gennaio 2001- PROT. 2030/RLA.5Q

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII

 

OGGETTO: D.L.vo n. 493/96 - Segni grafici per segnalare l'ubicazione degli idranti a muro

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI  DEL LAVORO - LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E DEL PERSONALE - DIV. VII
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO
AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI - LORO SEDI

    È stato fatto rilevare alla scrivente che nella normativa UNI concernente la segnaletica per i mezzi di estinzione incendi sono previsti due cartelli che individuano, rispettivamente:

  • gli idranti a muro - UNI 7546/8
  • le lance antincendio (naspi) - UNI 7546/12

i quali (cfr. allegato) sono sostanzialmente differenti nel pittogramma.

    È stato altresì evidenziato che il D.l.vo n. 493/96 (in accordo con la direttiva 92/58 da cui deriva) prende in esame solo la fattispecie "lancia antincendio" regolandola al p. 3.5 dell’allegato II ed adottando un pittogramma che è lo stesso della UNI 7546/12.

    Di conseguenza è stato chiesto di chiarire, tenuto conto delle disposizioni del decreto indicato in oggetto, quale pittogramma debba essere usato per indicare l’ubicazione degli idranti a muro.

    Per esaminare correttamente la situazione prospettata occorre osservare che:

  • la direttiva comunitaria 92/58/CEE per la segnaletica ha impartito prescrizioni "minime". Ciò comporta per gli Stati membri l’obbligo di riprendere nel corpo delle proprie disposizioni concernenti la materia regolata "almeno" le disposizioni della direttiva. In pratica il legislatore comunitario si è limitato a regolamentare solo la parte ritenuta indispensabile ed irrinunciabile per conseguire il desiderato livello di armonizzazione delle misure di sicurezza nel settore.
  • di conseguenza agli Stati rimane la facoltà di mantenere, per i casi non regolamentati, le disposizioni interne, ovvero di aggiungerne altre.

    Relativamente alla segnaletica per indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio, il D.l.vo n. 493/96, di recepimento della citata direttiva, fornisce l’indicazione del corretto simbolo solo per quattro di queste (la lancia antincendio, la scala, l’estintore portatile ed il telefono) e nulla dice riguardo ad altre (ad es. gli estintori "carrellati", gli "allarmi di incendio", gli idranti a colonna, ecc.), la cui ubicazione necessita, tanto quanto quella delle attrezzature individuate nel decreto, di essere messa in evidenza, proprio perché si possa far correttamente fronte alle esigenze di sicurezza nel caso del verificarsi dell’incendio.

    Considerato quanto precede, trattandosi di evidenziare una attrezzatura (l’idrante a muro) per la quale il decreto non prevede specificamente un simbolo grafico, è corretto ricorrere al simbolo definito dalla norma di buona tecnica (UNI 7546/8), così come è corretto indicare l’ubicazione degli estintori carrellati o dei pulsanti di segnalazione incendio, o di altre attrezzature non menzionate nel decreto in oggetto, con i corrispondenti simboli rinvenibili nella normazione di buona tecnica.

    A quanto precede va solo aggiunto che resta compito del datore di lavoro completare o precisare il significato ed il contenuto delle indicazioni fornite mediante il tipo di segnaletica effettivamente adottato nella propria azienda, ricorrendo anche ad una appropriata azione di informazione-formazione.

                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                        (Dott.ssa M.T. Ferraro)

Allegato

Circolare n. 4/2001

simbolo identificativo degli "idranti a muro" secondo UNI 7546/8

 

Circolare n. 4/2001  simbolo identificativo delle "lance antincendio" secondo UNI 7546/12

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