vedi anche: D. L.vo del Governo n. 493 del 14/08/1996 |
Allegato III
Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle
tubazioni
1. - |
I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o
preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto
ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i
recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati
pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere
o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura
(pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni
citate. Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
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2. - |
La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
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3. - |
All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione. |
4. - |
L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte. |
5. - |
Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze
o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati
con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati
nell'allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all'allegato
III, punto 1, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti
sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5
relativo alle dimensioni. Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico". I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio. |