Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 29 Maggio1999

Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In corsivo e grossetto sono indicate le variazioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22/07/99, n. 170

quadrato blu TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
  quadrato blu TITOLO II - OBIETTIVI DI QUALITÀ
  quadrato blu TITOLO III - TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
  quadrato blu TITOLO IV - STRUMENTI DI TUTELA
  quadrato blu TITOLO V - SANZIONI
  quadrato blu TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI
  quadrato blu ALLEGATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 91/271/CEE (43 kB) del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
VISTA la direttiva 91/676/CEE (30 kB) del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
VISTA direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE (43 kB) per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;
VISTA la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (149 kB) recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1993 ed in particolare l'articolo 36 e 37;
VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante disposizioni per l'adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 6;
VISTA la legge 24 aprile 1998 n. 128 (151 kB) recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1995-1997- ed in particolare l'articolo 17;
VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (60 kB) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 (136 kB);
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (258 kB);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (22 kB);
VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183;
VISTO il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (236 kB);
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
ACQUISITI i pareri delle commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, delle finanze, per gli affari regionali, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Articolo 1 - (Finalità)

  1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
    1. prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
    2. conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
    3. (*) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
    4. mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

  2. l raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:
    1. l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
    2. la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni.
    3. il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
    4. l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (60 kB);
    5. l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
    6. l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

  3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro natura riformatrice costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 2 - (Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a -
"abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b -
"acque ciprinicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c -
"acque costiere": le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario;
d -
"acque salmonicole": le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e -
"estuario": l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente; in via transitoria sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa (*);
f -
"acque dolci": le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g -
"acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h -
"acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i -
"acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
l -
"acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
m -
"agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
n -
"applicazione al terreno": l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
o -
"autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
p -
"bestiame": si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
q -
"composto azotato": qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
r -
"concimi chimici": qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
s -
"effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
t -
"eutrofizzazione": arricchimento delle acque in nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto ovvero del fosforo, che provoca una proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
u -
"fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n.748, ai fini del presente decreto è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera v);
v -
"fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
z -
"inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
aa -
"rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
ab -
"scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art.40;
ac -
"acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
ad -
"trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
ae -
"trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
af -
"trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5;
ag -
"stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
ah -
"valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
ai -
"zone vulnerabili": zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi

 Articolo 3  (Competenze)

  1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (258 kB) e dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (136 kB).

  2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorità di bacino, l'Agenzia nazionale e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente assicurano l'esercizio delle competenze già spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

  3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all'articolo 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità, nonché quanto disposto dall'articolo 53.

  4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previaintesa con la Conferenza Stato e regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

  5. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto dei Ministri competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati al presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto.

  6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

  7. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza Stato e regioni. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.

  8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

  9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
     

TITOLO II - OBIETTIVI DI QUALITÀ
Capo I - (Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione)

Articolo 4 - (Disposizioni generali)

  1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterraee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi (*) di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

  2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

  3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

  4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44, misure atte a conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:
    1. sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'Allegato 1;
    2. sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1;
    3. siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 6 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente;

  5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.

  6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.

  7. Le regioni possono altresì definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.

Articolo 5
(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale)

  1. Entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43 (*), le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1.

  2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale per icorpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

  3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1.

  4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016.

  5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    1. il corpo idrico ha subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attività umana che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
    2. il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza;
    3. l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.

  6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.

  7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.

Articolo 6 - (Obiettivo di qualità per specifica destinazione)

  1. Sono acque a specifica destinazione funzionale:
    1. le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
    2. le acque destinate alla balneazione;
    3. le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
    4. le acque destinate alla vita dei molluschi.

  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione.

  3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la qualità delle acque di cui al comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma 1. Le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente.

Capo II - Acque a specifica destinazione

Articolo 7
(Acque superficiali destinate alla Produzione di acqua potabile)

  1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato 2.

  2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti:
    1. Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;
    2. Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
    3. Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione edisinfezione.

  3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanità, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.

  4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Articolo 8 - (Deroghe)

  1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla tabella 1/A dell’allegato 2:
    1. in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
    2. limitatamente ai parametri contraddistinti nell’Allegato 2 tabella 1/A dal simbolo (o) in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;
    3. quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie A1, A2 e A3;
    4. nel caso di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per i parametri indicati con un asterisco nell’Allegato 2, tabella 1/A, fermo restando che tale deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20 metri, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico.

  2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.

Articolo 9 - (Acque di balneazione)

  1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche.

  2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 le regioni, entro l’inizio della stagione balneare successiva a quella dell’entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, prima dell’inizio della stagione balneare, con periodicità annuale, comunicano al Ministero dell’ambiente, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all’articolo 3, comma 7, tutte le informazioni relative alle cause ed alle misure che intendono adottare.  

Articolo 10 - (Acque dolci idonee alla vita dei pesci)

  1. Ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:
    1. i corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali;
    2. i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali;
    3. le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi di protezione della fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.157;
    4. le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

  2. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo e degli articoli 11, 12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l’allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l’allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali.

  3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell’allegato 2, sono classificate, entro quindici mesi dalla designazione, come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole".

  4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate dalle regioni, ricorrendone le condizioni, devono essere gradualmente estese sino a coprire l’intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e classificare nell’ambito del medesimo, tratti come "acqua salmonicola" e tratti come "acqua ciprinicola".

  5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.

Articolo 11 - (Successive designazioni e revisioni)

  1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.

Articolo 12 - (Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci)

  1. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell’allegato 2.

  2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o più valori dei parametri riportati nella tabella 1/B dell’Allegato 2, le autorità competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono all’autorità competente le misure appropriate.

  3. Ai fini di una più completa valutazione delle qualità delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate.

Articolo 13 - (Deroghe)

  1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella tabella 1/B dell’allegato 2, dal simbolo (o), in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell’uomo.

Articolo 14 - (Acque destinate alla vita dei molluschi)

  1. Le regioni designano, nell’ambito delle acque marine costiere e salmastre, che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo.

  2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell’esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
  3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.

Articolo 15
(Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi)

  1. Le acque designate ai sensi dell’articolo 14 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla tabella 1/C dell’allegato 2.

  2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti di cui alla tabella 1/C dell’allegato 2, le regioni stabiliscono programmi per ridurre l’inquinamento.

  3. Se da un campionamento risulta che uno o più valori di parametri di cui alla tabella 1/C dell’allegato 2, non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni adottano misure appropriate.

Articolo 16 - (Deroghe)

  1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti alla tabella 1/C dell’allegato 2, in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali. 

Articolo 17 - (Norme sanitarie)

  1. Le attività di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata l’attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.

TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Capo I
Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento e salvaguardia degli usi sostenibili

Articolo 18 - (Aree sensibili)

  1. Le aree sensibili e sono individuate secondo i criteri dell’allegato 6.
  2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili:
    1. i laghi di cui all’allegato 6, nonché i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
    2. le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
    3. le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448;
    4. le aree costiere dell’Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell’Adige a Pesaro e i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
    5. i corpi idrici ove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica sostenibile che necessitano di tutela.

  3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.

  4. Sulla base dei criteri stabiliti nell’Allegato 6 e sentita l’Autorità di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all’interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.

  5. Le regioni sulla base di criteri previsti dall’allegato 6 delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all’inquinamento di tali aree.

  6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili. Le aree non più individuate come meno sensibili devono soddisfare entro i successivi sette anni i requisiti fissati dall’articolo 31, comma 3, o, se designate come aree sensibili, quelli di cui all’articolo 32.

  7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell’articolo 32 entro sette anni dalla identificazione.

Articolo 19 - (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

  1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all’allegato 7/A-I.

  2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell’allegato 7/A-III.

  3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle indicazioni stabilite nell’allegato 7/A-I, le regioni, sentita l’Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all’interno delle zone indicate nell’allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.

  4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l’Autorità di bacino, rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all’allegato 7/A-I, nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.

  5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19.4.1999, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4.5.1999.

  6. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3 ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all’allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se già posti in essere, programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell’anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4.

  7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
    1. integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
    2. predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
    3. elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo e verifica dell’efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.

  8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell’efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono essere comunicati al Ministero dell’ambiente, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonché degli interventi di formazione e informazione.

  9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice di buona pratica agricola è di raccomandata applicazione (*) al di fuori delle zone vulnerabili.

Articolo 20 - (Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili)

  1. Con le modalità previste dall’articolo 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all’articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti fitosanitari.

  2. Le regioni e le autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.

  3. Per le aree di cui al comma 2, nell’ambito della pianificazione di bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d’Azione Nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1999 n.39.

Articolo 21
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236)

  1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236(22 kB), è sostituito come segue:
    1. "Su proposta delle autorità d’ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
    2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
    3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell’articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e le disposizioni dell’articolo 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attività preesistenti."

  2. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito come segue:
    1. "La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio".

  3. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito come segue:
    1. "La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a -
dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b -
accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c -
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d -
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e -
aree cimiteriali;
f -
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g -
apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h -
gestione di rifiuti
i -
stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l -
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m -
pozzi perdenti;
n -
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
  1. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:
    1. fognature;
    2. edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
    3. opere varie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
    4. distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di fertilizzazione.
    5. le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 1.

  2. In assenza dell’individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione".
  1. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, è sostituito come segue:
    1. "Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

    2. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano, individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
      1. aree di ricarica della falda;
      2. emergenze naturali ed artificiali della falda;
      3. zone di riserva"

Capo II
Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico

Articolo 22 - (Pianificazione del bilancio idrico)

  1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

  2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito dall’Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (60 kB), e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

  3. Le autorità competenti al rilascio delle concessioni di derivazione ed alla vigilanza sulle stesse trasmettono alle autorità di bacino competenti ogni informazione utile in merito alla gestione della concessione evidenziando i particolare le effettive quantità derivate e le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque eventualmente restituite. Le autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all’ANPA secondo le modalità di cui all’articolo 3 comma 7.

  4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.

  5. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall’autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

  6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

  Articolo 23
(Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775(236 kB))

  1. Il comma 1 bis dell’articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 è sostituito dal seguente:
    • "1 bis.) Le domande di cui al comma 1 relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all’ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole".
  2. Il comma 1 dell’articolo 9 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, è così sostituito:
    "Tra più domande concorrenti, completata l’istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
    1. l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all’uso potabile;
    2. le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;
    3. le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
    4. la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.

E’ preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit."

  1. L’articolo 12 bis del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 275/1993, è sostituito dal seguente:
    "Nel rilascio di concessioni di derivazioni d’acqua, l’utilizzo di risorse riservate al consumo umano può essere assentito per usi diversi solo nel caso di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.
    Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato, se è garantito il minimo deflusso vitale e se non vi è possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo è economicamente insostenibile. La quantità di acqua concessa è commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo o riciclo della risorsa. Nelle condizioni del disciplinare devono essere fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Analogamente nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque".
  1. L’articolo 17 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775 è così sostituito:
    "Salvo quanto previsto dall’articolo 93 e dall’articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l’amministrazione competente dispone l’immediata cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689. E’ in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti".

  2. E’ soppresso il secondo comma dell’articolo 54 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775.

  3. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell’articolo 1 della legge 5 gennaio 1994 n.36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sanzione di cui all’articolo 17, secondo comma del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n.1775 è ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l’utilizzazione può proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

  4. Il comma 1 dell’articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, come modificato dal comma 1 dell’articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:
    1. "Salvo quanto disposto al comma seguente, tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta fermo quanto disposto dall’art.36 della legge del 24 aprile 1998, n.128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE, non può eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo.";

  5. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione già concesse. Ove le stesse, per effetto del medesimo comma 7 risultino scadute, possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purché venga presentata domanda di rinnovo entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, e fatta salva l’applicazione di quanto previsto all’articolo 22.

  6. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 del t.u. approvato con R.d. 1775/1933 è inserito il seguente:
    "3 bis. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.".

Articolo 24 - (Acque minerali naturali)

  1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela.  

Articolo 25 - (Risparmio idrico)

  1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

  2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36( 60 kB) è sostituito dal seguente:
    1. "Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
      1. migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
      2. realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
      3. promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
      4. installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
      5. realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue."

  3. All’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
    "1 bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate, nonché tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l’installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili."

  4. All’articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
    "ed in funzione del contenimento del consumo".

  5. Le regioni, sentita le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.

Articolo 26 - (Riutilizzo dell’acqua)

  1. All’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
    1. "Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell’utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.".

  2. L’articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente:
    1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei lavori pubblici e d’intesa con la Conferenza unificata per i rapporti fra lo Stato e le regioni sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue".
    2. "Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono in particolare:
      1. indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l’esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;
      2. indicate le modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
      3. previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o riutilizzo.

  3. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e d’intesa la Conferenza Stato-regioni sono definite le modalità per l’applicazione della riduzione di canone prevista dall’articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Capo III
Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

Articolo 27 - (Reti fognarie)

  1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:
    1. entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
    2. entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.

  2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
  3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
    1. del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
    2. della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
    3. della limitazione dell’inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.

  4. Per i nuclei abitativi isolati ovvero laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell’articolo 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.

Articolo 28 - (Criteri generali della disciplina degli scarichi)

  1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell’allegato 5.

  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Per le sostanze indicate nelle tabelle 1, 2, 5 e 3/A dell’allegato 5, le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nel medesimo allegato 5.

  3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 34, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

  4. L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all’interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell’allegato 5, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

  5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell’allegato 5, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L’autorità competente, in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

  6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

  7. Salvo quanto previsto dall’articolo 38 e salva diversa normativa regionale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonchè le acque reflue provenienti da:
    1. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
    2. imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
    3. imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
    4. impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

  8. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 3, comma 7.

  9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 3, comma 7.

  10. Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque in scarico ed il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

  Articolo 29 - (Scarichi sul suolo)

  1. E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
    1. per i casi previsti dall’articolo 27, comma 4;
    2. per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
    3. per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 28, comma 2. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell’allegato 5.0.
    4. per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

  2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente decreto in conformità alla normativa previgente devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, così come sostituito dall’articolo 26, comma 2, del presente decreto. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

  3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell’allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti della tabella 3 dell’allegato 5 ovvero, se più restrittivi, i limiti fissati dalle normative regionali vigenti. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5.

Articolo 30 - (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

  1. E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

  2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

  3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 il ministero dell’ambiente per i giacimenti a mare e le regioni per i giacimenti a terra possono altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

  4. Per le perforazioni in mare con le quali è svolta attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente del 28 luglio 1994 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 agosto 1994 n. 190 e successive modifiche, purché la concentrazione di idrocarburi sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare é progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.

  5. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 4, è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l’assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

  6. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico è a tutti gli effetti revocata.

Articolo 31 - (Scarichi in acque superficiali)

  1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2 in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.

  2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell’allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.

  3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell’allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali:
    1. entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
    2. entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
    3. entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.

  4. Gli scarichi previsti ai commi 2 e 3 devono rispettare altresì i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2.

  5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.

  6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d’alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse temperature è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull’ambiente.

Articolo 32
(Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)

  1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 28, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall’articolo 31 comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell’allegato 5.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero per almeno il 75% per l’azoto totale.

  3. Le regioni individuano (*), tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all’inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.

 Articolo 33 - (Scarichi in reti fognarie)

  1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell’allegato 5, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite di emissione emanati dai gestori dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane in conformità ai criteri emanati dall’autorità d’ambito, in base alla caratteristiche dell’impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche definita ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2.

  2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

Articolo 34 - (Scarichi di sostanze pericolose)

  1. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l’ambiente anche per la conpresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2.

  2. Per le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell’allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.

  3. Per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

  4. L’autorità che rilascia l’autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell’allegato 5, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

 Capo IV
Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

Articolo 35
(Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)

  1. Al fine della tutela dell’ambiente marino ed in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l’immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:
    1. materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
    2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l’innocuità;
    3. materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

  2. L’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall’autorità competente solo quando è dimostrata, nell’ambito dell’istruttoria, l’impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e per le politiche agricole, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

  3. L’immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione (*), con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all’autorità competente.

  4. L’immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.

  5. L’attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 36
(Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue)

  1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque urbane per lo smaltimento di rifiuti.

  2. In deroga al comma 1, la competente autorità in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento può autorizzare il gestore di impianti di trattamento di acque reflue allo smaltimento di rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

  3. Il gestore del servizio idrico integrato è, comunque, autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue negli impianti di trattamento di cui al comma 1 purché:
    1. gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata e rispettino comunque i valori limite di cui all’articolo 28 comma 1 e 2;
    2. rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
    3. provengano da scarichi, di acque reflue domestiche o industriali, prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36.

  4. Allo smaltimento dei rifiuti costituiti da acque reflue, di cui al presente articolo, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36.

  5. Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni. Il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n.22.

Articolo 37 - (Impianti di acquacoltura e piscicoltura)

  1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e, previa intesa con Conferenza Stato Regioni, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell’impatto sull’ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.

 Articolo 38 - (Utilizzazione agronomica)

  1. L’applicazione al terreno degli effluenti di allevamento zootecnico è soggetta a comunicazione da effettuare almeno trenta giorni prima dell’inizio di tali attività alle autorità competenti che, nel medesimo termine, possono dare le opportune prescrizioni.

  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza Stato regioni, stabilisce (*) le modalità per la comunicazione, i criteri per il controllo, le norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996 n.574, e delle acque reflue provenienti da allevamenti ittici e da aziende agricole e agroalimentari. anche ai fini delle eventuali prescrizioni di cui al comma 1.

  3. Salvo diversa disciplina regionale, il comune ordina la sospensione dell’attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite.

Articolo 39 - (Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne)

  1. Le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto, che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte.

Articolo 40 - (Dighe)

  1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Titolo II.

  2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell’acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull’impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell’ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.

  3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate tal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.

  4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria del commercio e dell’artigianato e con quello per le politiche agricole, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; è trasmesso al Registro italiano dighe per l’inserimento come parte integrante del foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

  6. Con l’approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

  7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, le amministrazioni (*) determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico. 8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all’approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione. 9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell’invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.

Articolo 41 - (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

  1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all’autorizzazione prevista dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità. 3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell’elenco ufficiale di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la concessione è gratuita.

  3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELA
Capo I - (Piani di tutela delle acque)

Articolo 42
(Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica)

  1. Al fine di garantire l’acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela, le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo.

  2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all’allegato 3 e sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.

  3. Nell’espletamento dell’attività conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 nonché a quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n.183.

 Articolo 43 - (Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici)

  1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’interno di ciascun bacino idrografico.

  2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui agli allegato 1 (*) e resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono devono essere integrati con quelli già esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all’allegato 2.

  3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell’ambiente, nell’esercizio delle rispettive competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le strutture definite ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 (258 kB), con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell’ambiente, le province, le autorità d’ambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.

Articolo 44 - (Piani di tutela delle acque)

  1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell’articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le specifiche indicate nell’allegato 4.

  2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorità d’ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.

  3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

  4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
    1. i risultati dell’attività conoscitiva;
    2. l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
    3. l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
    4. le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
    5. l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
    6. il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
    7. gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

  5. Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

  6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall’adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

 CAPO II
Autorizzazione agli scarichi

Articolo 45 - (Criteri generali)

  1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

  2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. (*) Si applica l’art.62 comma 11, secondo periodo, del presente decreto.

  3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 28, commi 1 e 2.

  4. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato. Per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell’autorizzazione dello scarico.

  5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

  6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero al comune se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla recezione della domanda.

  7. L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

  8. Per gli scarichi in un corso d’acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un corpo idrico non significativo, l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee. 9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente. 10. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande d’autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L’autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L’autorità stessa, completata l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

  9. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.

 Articolo 46
(Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)

  1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell’anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonchè dall’indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

  2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 (*), la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
    1. la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
    2. il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;

 Articolo 47
(Approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane)

  1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che tengono conto dei criteri di cui all’allegato 5 e della corrispondenza tra la capacità dell’impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria all’avvio dell’impianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali.

Articolo 48 - (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)

  1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina (*) dei rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.

  2. E’ comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

  3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi è autorizzato ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le quantità totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere progressivamente ridotte. In ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo l’impatto negativo sull’ambiente.

 Capo III
Controllo degli scarichi

Articolo 49 - (Soggetti tenuti al controllo)

  1. L’autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

  2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l’ente gestore, ai sensi dell’articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

 Articolo 50 - (Accessi ed ispezioni)

  1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Articolo 51
(Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico)

  1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente al controllo procede, secondo la gravità dell’infrazione:
    1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
    2. alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
    3. alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

Articolo 52 - (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose)

  1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e alla tabella 5 dell’allegato 5 l’autorità competente nel rilasciare l’autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

     Articolo 53 - (Interventi sostitutivi)

  1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal presente decreto, il Ministro dell’ambiente diffida la regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell’ambiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dell’Ente inadempiente.

  2. Nell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell’ambiente nomina un commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell’organizzazione del sistema dei controlli.

TITOLO V
SANZIONI
Capo I
Sanzioni amministrative e danno ambientale

 Articolo 54 - (Sanzioni amministrative)

  1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico ovvero di una immissione occasionale, supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi ovvero immissioni occasionali recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (22 kB) così come modificato dall’articolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni.

  2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire centro milioni. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da uno a cinque milioni.

  3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, ovvero per gli scarichi di cui all’articolo 33, comma 1, le prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate dall’ente gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni.

  4. Si applica la stessa sanzione prevista dal comma 3 a chi effettuando al momento all’entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue domestiche autorizzati in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 12.

  5. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico ovvero l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, di cui al primo comma dell’articolo 52, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venticinque milioni. 6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua l’immersione in mare dei materiali indicati all’articolo 35, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolge l’attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

  6. Chiunque applica al terreno degli effluenti zootecnici senza aver effettuato tempestivamente la comunicazione prescritta dall’articolo 38, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, da lire un milioni a lire cinque milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni a chiunque non osserva le prescrizioni impartite dalle autorità competente ai sensi dell’articolo 38, comma 1, ovvero non ottempera all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma dell’articolo 38, comma 3.

  7. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’articolo 48, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. 9. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 28, comma 3, e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

  8. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, chiunque:
    1. nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, supera i limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 40, comma 2;
    2. effettua le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di gestione.

Articolo 55
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236
(22 kB))

  1. Il comma 3 dell’articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è così modificato:

    "L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all’articolo 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni."

  2. Il comma 4 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della repubblica 24 maggio 1988 n.236 è così modificato:

    "I contravventori alle disposizioni di cui all’articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni."

Articolo 56 - (Competenza e giurisdizione)

  1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 54, commi 8 e 9 per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
  2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 57 - (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

Articolo 58
(Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

  1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

  2. Ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1.

  3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all’art.444 del codice di procedura penale., la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell’ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell’art. 56 danno prontamente notizia dell’avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell’ambiente al fine del recupero del danno ambientale. 4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

 CAPO II
Sanzioni penali

Articolo 59 - (Sanzioni penali)

  1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.

  2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente - non ottempera alle disposizioni di cui all’art. 62, comma 12.

  3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell’allegato 5, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.

  4. Chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell’allegato 5 senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni richieste dall’autorità competente a norma dell’articolo 34, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni.

  5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni.

  6. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano altresì al gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per grave negligenza, nell’effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.

  7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, comma 5, ovvero dell’articolo 12, comma 2, è punito con l’ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.

  8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 29 e 30, è punito con l’arresto sino a tre anni.

  9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 15, commi 2 e 3, dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell’articolo 14, ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 14, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.

  10. Nei casi previsti dal comma 7, il Ministro della sanità e dell’ambiente nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dall’esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale definitive, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli impianti.

  11. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest’ultimo caso l’obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.

 Articolo 60 - (Obblighi del condannato)

  1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nel presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di cui all’articolo 58.

 Articolo 61 - (Circostanza attenuante)

  1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.

 TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 - (Norme transitorie e finali)

  1.  Il presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
  2. a.
    direttiva 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
    b.
    direttiva 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico;
    c.
    direttiva 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
    d.
    direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
    e.
    direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;
    f.
    direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
    g.
    direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini;
    h.
    direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;
    i.
    direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini;
    l.
    direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;
    m.
    direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica dell’allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE;
    n.
    direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I della direttiva 76/464/CEE;
    o.
    direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
    p.
    direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
    q.
    direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva 91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti dell’allegato I.

  3. Le previsioni del presente decreto possono essere derogate solo temporaneamente e in caso di comprovate circostanze eccezionali, per motivi di sicurezza idraulica volti ad assicurare l’incolumità delle popolazioni.

  4. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 28, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa del presente decreto e nei piani di tutela di cui all’articolo 44, comma 3.

  5. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e relativi decreti legislativi di attuazione della direttiva 96/92/CE.

  6. L’abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 così come modificato ed integrato, quest’ultimo, dall’articolo 2, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ha effetto dall’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

  7. Il canone o diritto di cui all’articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni continua ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all’abrogazione del tributo ad opera del presente decreto. Per l’accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative al tributo abrogato.

  8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 48 in data 21 febbraio 1977.

  9. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l’articolo 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all’adozione di specifiche normative in materia.

  10. Le aziende agricole esistenti tenute al rispetto del codice di buona pratica agricola ai sensi dell’articolo 19, comma 5 devono provvedere all’adeguamento delle proprie strutture entro due anni dalla data di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

  11. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 38, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  12. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso di scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell’autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

  13. Coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dall’ente gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente.

  14. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14;

  15. Le regioni, e le provincie autonome e gli enti attuatori provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto anche sulla base di risorse finanziarie definite da successive disposizioni di finanziamento nazionali e comunitarie.

  16. All’art.8, comma 2, della Legge 8 ottobre 1997, n.344 sostituire al comma 1 così come modificato, il periodo: "tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane" con il seguente periodo "tenendo conto del decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole".

Articolo 63 - (Abrogazione di norme)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con esso, ed in particolare:
  • legge 10 maggio 1976, n.319;
  • legge 8 ottobre 1976, n.690, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 agosto 1976, n.544;
  • legge 24 dicembre 1979, n.650;
  • legge 5 marzo 1982, n.62, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 1981, n.801;
  • decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.515;
  • legge 25 luglio 1984, n.381 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 maggio 1984, n.176;
  • gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n.71 di conversione in legge del decreto legge 5 febbraio 1990, n.16;
  • decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n.130;
  • decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.131;
  • decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.132;
  • decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.133;
  • articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione con modificazione del decreto legge 9 ottobre 1993, n. 408;
  • articolo 9 bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione con modificazioni del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552;
  • legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del decreto legge 17 marzo 1995, n.79.
  1. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1.

ELENCO ALLEGATI

All. 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale
All. 2 - Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale
All. 3 - Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica
All. 4 - Contenuti dei piani di tutela dei bacini idrografici
All. 5 - Limiti di emissione degli scarichi idrici
All. 6 - Criteri per la definizione delle aree sensibili
All. 7 - Zone vulnerabili


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